Art. 16 
 
                          Terreni a riposo 
 
  1. Per terreno lasciato a riposo si intende un  seminativo  incluso
nel  sistema  di  rotazione  aziendale,  ritirato  dalla   produzione
agricola per un periodo minimo continuativo di sei  mesi,  a  partire
dal 1° gennaio e fino al  30  giugno  dell'anno  di  domanda;  per  i
terreni di cui al comma 2, lettera d) il periodo minimo  continuativo
e' di sette mesi a partire  dal  1°  gennaio  e  fino  al  31  luglio
dell'anno di domanda. 
  2. Fermo restando il rispetto delle regole di  condizionalita',  il
terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita'  agricola  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e puo' essere: 
    a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione; 
    b) terreno coperto da vegetazione spontanea; 
    c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da
sovescio o per la produzione di compost, ammendanti  o  fertilizzanti
naturali; 
    d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato  IV,
in purezza o in miscugli purche' tali specie rimangano predominanti. 
  3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome o
degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva
2009/147/CE  (conservazione  uccelli  selvatici)  e  della  direttiva
92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e  sui  terreni  a  riposo
utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato  lo  sfalcio  e
ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra
il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. 
  4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3,  sul  terreno  a  riposo
sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: 
    a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture  a
perdere per la fauna; 
    b) pratica del sovescio, in presenza  di  specie  da  sovescio  o
piante biocide; 
    c) terreni interessati da interventi di ripristino di  habitat  e
biotopi. 
  5. Sui terreni lasciati a riposo  ai  fini  dell'art.  15,  non  e'
consentito  l'uso  di  prodotti  fitosanitari,  cosi'  come  definiti
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.