Art. 16 Terreni a riposo 1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni di cui al comma 2, lettera d) il periodo minimo continuativo e' di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda. 2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita', il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' agricola di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e puo' essere: a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione; b) terreno coperto da vegetazione spontanea; c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali; d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purche' tali specie rimangano predominanti. 3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna; b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. 5. Sui terreni lasciati a riposo ai fini dell'art. 15, non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.