Art. 11 Acquisizione della notizia 1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorita' di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione. 2. L'Autorita' acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, ordinariamente d'ufficio. 3. L'Autorita' valuta con priorita' le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati: a) autorita' giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.; c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; d) ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile. 4. L'Autorita' puo' valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravita' delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. 5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli altri poteri istituzionali dell'Autorita'.