Art. 11 
 
                     Acquisizione della notizia 
 
  1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da
consentire  all'Autorita'  di  individuare  i  vizi  dell'atto  e  di
valutare la sussistenza del requisito del  rilevante  impatto  ovvero
della grave violazione. 
  2.   L'Autorita'   acquisisce   la   notizia    della    violazione
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale,  ordinariamente
d'ufficio. 
  3. L'Autorita' valuta con priorita' le segnalazioni  di  violazione
trasmesse dai soggetti sotto indicati: 
    a) autorita' giudiziaria amministrativa, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    b) pubblico ministero, ai sensi dell'art.  129,  comma  3,  delle
disp. att. c.p.p.; 
    c) Avvocatura dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,
lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    d) ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi  compresa
quella giudiziaria ordinaria e contabile. 
  4. L'Autorita' puo' valutare eventuali segnalazioni  di  violazione
da parte  di  terzi  in  considerazione  delle  risorse  disponibili,
tenendo conto in via prioritaria della gravita'  delle  violazioni  e
della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. 
  5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o
per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio  degli
altri poteri istituzionali dell'Autorita'.