Art. 13 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorita', il giorno stesso  della
loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto:
il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato  di
cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da
parte della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 2.