Art. 13 Pubblicita' 1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorita', il giorno stesso della loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato di cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 2.