Art. 14 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. L'ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai  capi  II  e
III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorita'  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   Regolamento,   utili   ai   fini
dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 e all'art. 6.