Art. 12 
 
          Attivita' di controllo e separazione dei compiti 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 258 degli atti delegati e dell'art.  30,
comma 1, del Codice il sistema di  Governo  societario  include,  tra
l'altro, l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa,  di  attivita'
di  controllo  proporzionate  alla  natura,  alla  portata  ed   alla
complessita' dei rischi inerenti  all'attivita'  dell'impresa  ed  ai
processi coinvolti, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle
direttive aziendali e a verificarne il rispetto. 
  2. Le attivita' di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate  e
riviste su base periodica e  coinvolgono  tutto  il  personale.  Tali
attivita' comprendono meccanismi  di  doppie  firme,  autorizzazioni,
verifiche e raffronti,  liste  di  controllo  e  riconciliazione  dei
conti, nonche' la limitazione dell'accesso alle  operazioni  ai  soli
soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica  delle
operazioni effettuate. 
  3. Compatibilmente con la natura,  la  portata  e  la  complessita'
dell'attivita' dell'impresa, quest'ultima assicura, nell'ambito delle
funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale
incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.