Art. 12 Attivita' di controllo e separazione dei compiti 1. Ai fini di cui all'art. 258 degli atti delegati e dell'art. 30, comma 1, del Codice il sistema di Governo societario include, tra l'altro, l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attivita' di controllo proporzionate alla natura, alla portata ed alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa ed ai processi coinvolti, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto. 2. Le attivita' di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attivita' comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonche' la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate. 3. Compatibilmente con la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa, quest'ultima assicura, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.