Art. 14 
 
                    Sistema di gestione dei dati 
 
  1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 1, lettere j) e k), degli  atti
delegati, le imprese prevedono  un  sistema  di  registrazione  e  di
reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilita'  al  fine  di
poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli  elementi
che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla  sua
situazione di solvibilita'. 
  2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo  il  rispetto
dei principi indicati nell'art. 13, comma 2, con particolare riguardo
ai dati conservati e le informazioni rappresentate, anche al fine  di
consentire una ricostruzione dell'attivita' svolta e l'individuazione
dei relativi responsabili;  garantisce  altresi'  l'agevole  verifica
delle informazioni registrate. 
  3. Le procedure di estrazione, controllo, gestione, aggregazione  e
utilizzo dei dati sono documentate e presidiate al fine di consentire
la  verifica  della  qualita'  delle  informazioni,  con  particolare
previsione delle circostanze in  cui  e'  consentita  l'immissione  o
rettifica manuale dei dati aziendali e dei processi  di  acquisizione
dei dati da strutture esterne. 
  4. I dati sono rilevati ed archiviati con granularita'  adeguata  a
consentire  le  diverse  analisi  e  aggregazione   richieste   dalle
possibili procedure di utilizzo. 
  5. L'impresa stabilisce controlli e presidi adeguati ad  assicurare
nel  continuo  la  qualita'  dei  dati  aziendali,  con   particolare
riferimento all'integrita', alla completezza e alla correttezza. 
  6. L'impresa garantisce l'adempimento puntuale e  tempestivo  degli
obblighi informativi verso l'IVASS.