Art. 14 Sistema di gestione dei dati 1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 1, lettere j) e k), degli atti delegati, le imprese prevedono un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilita' al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilita'. 2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo il rispetto dei principi indicati nell'art. 13, comma 2, con particolare riguardo ai dati conservati e le informazioni rappresentate, anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attivita' svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresi' l'agevole verifica delle informazioni registrate. 3. Le procedure di estrazione, controllo, gestione, aggregazione e utilizzo dei dati sono documentate e presidiate al fine di consentire la verifica della qualita' delle informazioni, con particolare previsione delle circostanze in cui e' consentita l'immissione o rettifica manuale dei dati aziendali e dei processi di acquisizione dei dati da strutture esterne. 4. I dati sono rilevati ed archiviati con granularita' adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo. 5. L'impresa stabilisce controlli e presidi adeguati ad assicurare nel continuo la qualita' dei dati aziendali, con particolare riferimento all'integrita', alla completezza e alla correttezza. 6. L'impresa garantisce l'adempimento puntuale e tempestivo degli obblighi informativi verso l'IVASS.