Art. 15 Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza sul gruppo 1. Le imprese istituiscono efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e relative disposizioni di attuazione e della valutazione attuale e prospettica dei rischi a livello di gruppo che l'ultima societa' controllante italiana svolge ai sensi dell'art. 215-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione, adottando idonee procedure di controllo interno ed individuando idonee misure di raccolta e di coordinamento delle informazioni per l'esercizio della vigilanza sul gruppo. 2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono prontamente e completamente accessibili per eventuali verifiche da parte dell'IVASS.