Art. 15 
 
              Produzione di dati e informazioni ai fini 
                     della vigilanza sul gruppo 
 
  1. Le imprese  istituiscono  efficaci  flussi  informativi  per  la
produzione di dati e di informazioni  utili  ai  fini  dell'esercizio
della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e  relative
disposizioni di attuazione e della valutazione attuale e  prospettica
dei rischi a livello di gruppo  che  l'ultima  societa'  controllante
italiana svolge ai sensi dell'art.  215-ter  del  Codice  e  relative
disposizioni di attuazione, adottando idonee procedure  di  controllo
interno ed individuando idonee misure di raccolta e di  coordinamento
delle informazioni per l'esercizio della vigilanza sul gruppo. 
  2. I dati e le informazioni di cui al comma 1  sono  prontamente  e
completamente  accessibili   per   eventuali   verifiche   da   parte
dell'IVASS.