Art. 9 
 
              Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 
 
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un
piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, (( e in  conformita'  ai  divieti  contenuti
nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta,  relativa
a giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  ((  nonche'  al  gioco
d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque  mezzo,  incluse  le
manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni
televisive o radiofoniche,  la  stampa  quotidiana  e  periodica,  le
pubblicazioni in genere, le affissioni e  ((  i  canali  informatici,
digitali e telematici, compresi i social media.  ))  Dal  1°  gennaio
2019 il divieto di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
sponsorizzazioni di  eventi,  attivita',  manifestazioni,  programmi,
prodotti o servizi e a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti  la
cui pubblicita', ai sensi del presente  articolo,  e'  vietata.  Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali  a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n.  102,  le  manifestazioni  di  sorte  locali  di  cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. 
  (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche'  negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono
definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 
  1-ter. All'art. 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da  tale
data, i premi eguali o inferiori al  costo  della  giocata  non  sono
compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». )) 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma   6,   del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l'inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e  dell'organizzatore  della  manifestazione,  evento  o
attivita',  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689,
l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  di
importo pari al 20 per cento )) del valore della  sponsorizzazione  o
della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni  violazione,
a euro 50.000. 
  3. L'Autorita'  competente  alla  contestazione  e  all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente  articolo  e'  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di
cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero  della
salute per essere destinati  al  fondo  per  il  contrasto  al  gioco
d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma  946,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore. 
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   e'   fissata,
rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
(( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1°  maggio
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per  cento  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel  6,6  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il Governo propone  una  riforma
complessiva in materia di  giochi  pubblici  in  modo  da  assicurare
l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco  d'azzardo  e
contrastare il gioco illegale e  le  frodi  a  danno  dell'erario,  e
comunque tale da garantire almeno l'invarianza  delle  corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. )) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante quota parte delle maggiori  entrate  di  cui  al
comma 6. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  4,  5  e  6
          dell'art. 7 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
          Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della
          salute), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). -  1.
          All'art. 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed
          assistenza della maternita' e infanzia,  di  cui  al  regio
          decreto  24  dicembre   1934,   n.   2316,   e   successive
          modificazioni, il primo e il secondo comma sono  sostituiti
          dai seguenti: 
              "Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di
          chiedere    all'acquirente,     all'atto     dell'acquisto,
          l'esibizione di un documento di identita', tranne nei  casi
          in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 
              Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
          a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti  del
          tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
          piu' di una volta si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la  sospensione,  per  tre
          mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.". 
              2. All'art. 20 della legge 8 agosto  1977,  n.  556,  e
          successive modificazioni, dopo il primo comma  e'  aggiunto
          il seguente: 
              "I distributori automatici per la vendita  al  pubblico
          di  prodotti  del  tabacco  sono  dotati  di   un   sistema
          automatico    di    rilevamento    dell'eta'     anagrafica
          dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i  sistemi  di
          lettura  automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
          dalla pubblica amministrazione.". 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  del  presente
          articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
          adottati alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              3-bis. Dopo l'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.
          125, e' inserito il seguente: 
              "Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di  vendita  di
          bevande alcoliche a minori). - 1.  Chiunque  vende  bevande
          alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
          dell'acquisto, l'esibizione di un documento  di  identita',
          tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
          sia manifesta. 
              2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
          chiunque  vende  bevande  alcoliche  ai  minori   di   anni
          diciotto. Se il fatto e' commesso  piu'  di  una  volta  si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
          2.000  euro  con  la  sospensione  dell'attivita'  per  tre
          mesi.". 
              3-ter. All'art. 689 del codice penale,  dopo  il  primo
          comma sono inseriti i seguenti: 
              "La stessa pena di cui al primo comma si applica a  chi
          pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
          attraverso distributori automatici che  non  consentano  la
          rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore  mediante
          sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui  al
          periodo precedente non si applica qualora sia presente  sul
          posto personale incaricato di effettuare il  controllo  dei
          dati anagrafici. 
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso  piu'  di
          una volta  si  applica  anche  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con  la  sospensione
          dell'attivita' per tre mesi.". 
              3-quater.  Fatte  salve  le   sanzioni   previste   nei
          confronti di chiunque eserciti illecitamente  attivita'  di
          offerta di giochi con vincita  in  denaro,  e'  vietata  la
          messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico  esercizio,
          di   apparecchiature   che,   attraverso   la   connessione
          telematica,  consentano  ai  clienti   di   giocare   sulle
          piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
          on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
          distanza, ovvero da  soggetti  privi  di  qualsiasi  titolo
          concessorio o autorizzatorio  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'. 
              4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il
          gioco con vincite  in  denaro  nel  corso  di  trasmissioni
          televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali  o
          cinematografiche rivolte ai  minori  e  nei  trenta  minuti
          precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.  E'
          altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'  sulla
          stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  e  nelle
          sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
          destinati alla visione dei minori.  Sono  altresi'  vietati
          messaggi pubblicitari concernenti il gioco con  vincite  in
          denaro  su  giornali,   riviste,   pubblicazioni,   durante
          trasmissioni televisive  e  radiofoniche,  rappresentazioni
          cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
          si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
                a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della  sua
          pratica; 
                b) presenza di minori; 
                c) assenza di formule di avvertimento sul rischio  di
          dipendenza    dalla    pratica    del    gioco,     nonche'
          dell'indicazione della  possibilita'  di  consultazione  di
          note informative sulle probabilita' di  vincita  pubblicate
          sui siti istituzionali  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione  ai  sensi   della   legislazione   vigente,
          dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  dei
          singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti  di
          raccolta dei giochi. 
              4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono  vincite
          in denaro deve riportare in modo  chiaramente  visibile  la
          percentuale di probabilita' di vincita che il  soggetto  ha
          nel  singolo  gioco  pubblicizzato.   Qualora   la   stessa
          percentuale non sia definibile, e' indicata la  percentuale
          storica per giochi similari.  In  caso  di  violazione,  il
          soggetto proponente  e'  obbligato  a  ripetere  la  stessa
          pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
          di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
          indicando nella stessa i requisiti  previsti  dal  presente
          articolo nonche' il fatto che la  pubblicita'  e'  ripetuta
          per violazione della normativa di riferimento.  ((  Per  le
          lotterie  istantanee  indette  dal  1°   gennaio   2019   o
          ristampate da tale data, i  premi  eguali  o  inferiori  al
          costo della giocata non  sono  compresi  nelle  indicazioni
          sulla probabilita' di vincita. )) 
              5. Formule di avvertimento sul  rischio  di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo, comma 6,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera  b),
          del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
          1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita  come
          attivita'  principale  l'offerta  di  scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P. 
              5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca segnala agli istituti di istruzione  primaria
          e secondaria  la  valenza  educativa  del  tema  del  gioco
          responsabile  affinche'  gli  istituti,  nell'ambito  della
          propria   autonomia,   possano    predisporre    iniziative
          didattiche volte a rappresentare  agli  studenti  il  senso
          autentico  del  gioco  e  i  potenziali   rischi   connessi
          all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 
              6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
          comma 4 e il proprietario del mezzo  con  cui  il  medesimo
          messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
          una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
          cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni  di
          cui al comma 5 e' punita con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
          del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
          relative agli apparecchi di cui al citato art.  110,  comma
          6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica  al  solo
          soggetto titolare della sala o del punto  di  raccolta  dei
          giochi; per le violazioni nei punti di vendita  in  cui  si
          esercita come attivita' principale l'offerta di  scommesse,
          la sanzione si applica al titolare del  punto  vendita,  se
          diverso   dal   concessionario.   Per   le   attivita'   di
          contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle
          sanzioni  e'  competente  l'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli   di   Stato   e,   successivamente    alla    sua
          incorporazione,  ai  sensi  della   legislazione   vigente,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi  provvede  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
          modificazioni. 
              7. Le disposizioni di cui ai  commi  4,  5  e  6  hanno
          efficacia dal 1° gennaio 2013. 
              8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni  di  cui
          all'art. 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni  diciotto
          l'ingresso nelle aree destinate al  gioco  con  vincite  in
          denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle  aree  ovvero
          nelle sale in cui sono installati i videoterminali  di  cui
          all'art. 110, comma 6, lettera b), del testo unico  di  cui
          al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in
          cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella   di
          scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
          La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'art.  24,
          commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98  del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
          Ai  fini  di   cui   al   presente   comma,   il   titolare
          dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto  di
          offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori
          di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di
          identita', tranne nei casi in  cui  la  maggiore  eta'  sia
          manifesta. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, emana un  decreto  per
          la  progressiva   introduzione   obbligatoria   di   idonee
          soluzioni  tecniche  volte   a   bloccare   automaticamente
          l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad  avvertire
          automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
          gioco. 
              9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, di intesa con la  Societa'  italiana  degli
          autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato,  l'Arma  dei
          Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,  pianifica
          su base annuale almeno diecimila controlli,  specificamente
          destinati al contrasto del gioco  minorile,  nei  confronti
          degli  esercizi  presso  i  quali   sono   installati   gli
          apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,  lettera  a),  del
          testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero
          vengono svolte attivita' di scommessa su  eventi  sportivi,
          anche ippici, e non sportivi, collocati in  prossimita'  di
          istituti  scolastici  primari  e  secondari,  di  strutture
          sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta
          Amministrazione,  per  le  conseguenti  attivita'   possono
          essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le
          violazioni delle norme in materia di giochi con vincite  in
          denaro constatate, durante le loro ordinarie  attivita'  di
          controllo  previste  a  legislazione  vigente,  nei  luoghi
          deputati alla raccolta dei predetti  giochi.  Le  attivita'
          del presente comma sono svolte  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, tenuto conto degli  interessi  pubblici  di
          settore,  sulla  base  di  criteri,  anche  relativi   alle
          distanze da istituti di istruzione primaria  e  secondaria,
          da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi  di  culto,
          da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede  di
          Conferenza  unificata,  di  cui  all'art.  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  provvede   a   pianificare   forme   di
          progressiva ricollocazione dei punti della rete  fisica  di
          raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
          all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico  di  cui
          al  regio  decreto  n.   773   del   1931,   e   successive
          modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai
          predetti luoghi. Le  pianificazioni  operano  relativamente
          alle concessioni di  raccolta  di  gioco  pubblico  bandite
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
          nuova   concessione,   in   funzione   della   dislocazione
          territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
          delle strutture sanitarie ed  ospedaliere,  dei  luoghi  di
          culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai  fini  di
          tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
          all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di  ogni
          altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
          incluse  proposte  motivate  dei  comuni  ovvero  di   loro
          rappresentanze    regionali     o     nazionali.     Presso
          l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
          seguito della sua incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un  osservatorio  di
          cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
          della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
          delle famiglie e dei giovani,  nonche'  rappresentanti  dei
          comuni,  per  valutare  le   misure   piu'   efficaci   per
          contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
          della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
          e' corrisposto alcun emolumento,  compenso  o  rimborso  di
          spese. 
              11. Al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici   e   di   eventuali    altri    dispositivi
          salvavita.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  937  a  940
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): 
              «937. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi
          da 4 a 5, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189, e fermo il divieto di pubblicita' di  cui  all'art.
          4, comma 2, della legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  per
          contrastare l'esercizio abusivo dell'attivita' di  gioco  o
          scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai
          minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare
          la salute  e  a  ridurre  al  minimo  gli  eventuali  danni
          economici che possono derivare da  un  gioco  compulsivo  o
          eccessivo,  la  propaganda  pubblicitaria  audiovisiva   di
          marchi o prodotti  di  giochi  con  vincite  in  denaro  e'
          effettuata  tenendo  conto  dei  principi  previsti   dalla
          raccomandazione  2014/478/UE  della  Commissione,  del   14
          luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della
          salute,  sentita  l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni,  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri per l'attuazione della citata raccomandazione. 
              938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita': 
                a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; 
                b) che  neghi  che  il  gioco  possa  comportare  dei
          rischi; 
                c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e  le
          condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; 
                d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo
          per risolvere problemi finanziari o personali,  ovvero  che
          costituisca  una  fonte  di  guadagno  o  di  sostentamento
          alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma  di
          intrattenimento e di divertimento; 
                e)  che  induca  a  ritenere  che  l'esperienza,   la
          competenza o l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o
          eliminare l'incertezza della vincita o consenta di  vincere
          sistematicamente; 
                f)  che  si  rivolga  o  faccia  riferimento,   anche
          indiretto, ai minori e rappresenti  questi  ultimi,  ovvero
          soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; 
                g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone,
          direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano
          generare un diretto interesse su di loro; 
                h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad
          accrescere la propria autostima, considerazione  sociale  e
          successo interpersonale; 
                i) che rappresenti l'astensione  dal  gioco  come  un
          valore negativo; 
                l) che induca a confondere la facilita' del gioco con
          la facilita' della vincita; 
                m)  che  contenga   dichiarazioni   infondate   sulla
          possibilita' di vincita o sul rendimento  che  i  giocatori
          possono aspettarsi di ottenere dal gioco; 
                n) che faccia riferimento a  servizi  di  credito  al
          consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 
              939. E' altresi' vietata la pubblicita' di  giochi  con
          vincita  in  denaro  nelle  trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive generaliste, nel rispetto dei  principi  sanciti
          in sede europea, dalle ore 7,00  alle  ore  22,00  di  ogni
          giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i
          media specializzati individuati con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico, nonche' le lotterie  nazionali  a
          estrazione differita di  cui  all'art.  21,  comma  6,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Sono
          altresi'  escluse  le  forme  di  comunicazione   indiretta
          derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
          della ricerca,  dello  sport,  nonche'  nei  settori  della
          sanita' e dell'assistenza. 
              940. La violazione dei divieti di cui ai  commi  938  e
          939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e'
          punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui
          all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13  settembre  2012,
          n.  158,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          novembre  2012,  n.  189.   Le   sanzioni   sono   irrogate
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
          i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al
          soggetto che commissiona la pubblicita', al soggetto che la
          effettua, nonche' al proprietario del mezzo  con  il  quale
          essa e' diffusa.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  6,  dell'art.
          21, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              «Art.  21  (Rilascio  di  concessioni  in  materia   di
          giochi). - 1.-5. (Omissis). 
              6. La gestione e l'esercizio delle  lotterie  nazionali
          ad estrazione differita restano in ogni caso  riservati  al
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   che   vi   provvede
          direttamente  ovvero  mediante  una   societa'   a   totale
          partecipazione pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  2001,  n.  430
          (Regolamento  concernente  la  revisione   organica   della
          disciplina  dei  concorsi  e  delle  operazioni  a  premio,
          nonche' delle manifestazioni  di  sorte  locali,  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449): 
              «Art. 13 (Ambito applicativo). -  1.  E'  vietata  ogni
          sorta di lotteria,  tombola,  riffa  e  pesca  o  banco  di
          beneficenza,  nonche'  ogni  altra  manifestazione   avente
          analoghe  caratteristiche.  Ferma   restando   la   vigente
          disciplina  in  materia  di   lotterie   nazionali,   sono,
          tuttavia, consentite: 
                a) le lotterie, le tombole e le pesche  o  banchi  di
          beneficenza,  promossi  da  enti  morali,  associazioni   e
          comitati senza fini di lucro, aventi  scopi  assistenziali,
          culturali,  ricreativi  e   sportivi   disciplinati   dagli
          articoli  14  e  seguenti  del  codice  civile,   e   dalle
          organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui
          all'art. 10, del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
          460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte
          alle esigenze finanziarie degli enti stessi; 
                b) le lotterie, le tombole e le pesche  o  banchi  di
          beneficenza, organizzate dai partiti o  movimenti  politici
          di cui alla legge 2 gennaio  1997,  n.  2,  purche'  svolte
          nell'ambito  di  manifestazioni  locali  organizzate  dagli
          stessi. In caso di svolgimento  al  di  fuori  delle  dette
          manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste
          per i soggetti di cui alla lettera a); 
                c)  le  tombole  effettuate  in  ambito  familiare  e
          privato, organizzate per fini prettamente ludici. 
              2. Ai fini della disposizione di cui  alla  lettera  a)
          del comma 1: 
                a) per lotterie s'intende la manifestazione di  sorte
          effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri
          a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine
          di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita  dei
          biglietti  e'  limitata  al  territorio  della   provincia,
          l'importo complessivo dei biglietti che possono  emettersi,
          comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non  supera
          la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69,  e  i
          biglietti  sono  contrassegnati  da  serie  e   numerazione
          progressive; 
                b) per tombola s'intende la manifestazione  di  sorte
          effettuata con l'utilizzo di  cartelle  portanti  una  data
          quantita'  di  numeri,  dal  numero  1  al  90,  con  premi
          assegnati alle cartelle  nelle  quali,  all'estrazione  dei
          numeri,  per  prime  si  sono  verificate  le  combinazioni
          stabilite. La tombola e' consentita  se  la  vendita  delle
          cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si  estrae
          e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate  da
          serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il  numero
          delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma
          i   premi   posti   in   palio   non    devono    superare,
          complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro
          12.911,42; 
                c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono  le
          manifestazioni  di  sorte   effettuate   con   vendita   di
          biglietti, le quali, per la  loro  organizzazione,  non  si
          prestano per la emissione  dei  biglietti  a  matrice,  una
          parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche  o
          i banchi di beneficenza sono consentiti se la  vendita  dei
          biglietti e' limitata  al  territorio  del  comune  ove  si
          effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede
          la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. 
              3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle
          a  mezzo  di  ruote  della  fortuna  o  con  altri  sistemi
          analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle  lettere
          a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e  in  beni
          mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e  privati,  i
          valori bancari, le carte di credito ed i  metalli  preziosi
          in verghe.». 
              - Il riferimento al testo della legge 24 novembre 1981,
          n. 689 e' riportato nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della citata
          legge n. 689 del 1981: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 946 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «946.  Al  fine  di   garantire   le   prestazioni   di
          prevenzione, cura e  riabilitazione  rivolte  alle  persone
          affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito
          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  presso   il
          Ministero della salute e' istituito il Fondo per  il  gioco
          d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e'  ripartito  tra  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          base di criteri determinati con decreto del Ministro  della
          salute, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          la dotazione del Fondo di  cui  al  periodo  precedente  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «6. Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   640,   e   successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                  1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita; 
                  2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
          destinare a vincite; 
                  3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
          delle vincite; 
                  4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                  5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                  6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera.».