Art. 9
Divieto di pubblicita' giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformita' ai divieti contenuti
nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa
a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche' al gioco
d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici,
digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio
2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle
sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi,
prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la
cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
(( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono
definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale
data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono
compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». ))
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di
importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o
della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione,
a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco
d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
(( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma
complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare
l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e
contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e
comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. ))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al
comma 6.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5 e 6
dell'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della
salute), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). - 1.
All'art. 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio
decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive
modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
"Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del
tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.".
2. All'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e
successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
"I distributori automatici per la vendita al pubblico
di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica
dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.
125, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di
bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande
alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita',
tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre
mesi.".
3-ter. All'art. 689 del codice penale, dopo il primo
comma sono inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi
pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
attraverso distributori automatici che non consentano la
rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei
dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di
una volta si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione
dell'attivita' per tre mesi.".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua
pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di
dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite
in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la
percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha
nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa
percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale
storica per giochi similari. In caso di violazione, il
soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa
pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta
per violazione della normativa di riferimento. (( Per le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o
ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al
costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni
sulla probabilita' di vincita. ))
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b),
del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria
e secondaria la valenza educativa del tema del gioco
responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della
propria autonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi
all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato art. 110, comma
6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo
soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei
giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si
esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse,
la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se
diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle
sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'art. 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni diciotto
l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in
denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero
nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui
all'art. 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui
al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in
cui si esercita come attivita' principale quella di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'art. 24,
commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Ai fini di cui al presente comma, il titolare
dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di
offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori
di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di
identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia
manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, emana un decreto per
la progressiva introduzione obbligatoria di idonee
soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente
l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire
automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei
Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica
su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente
destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti
degli esercizi presso i quali sono installati gli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero
vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di
istituti scolastici primari e secondari, di strutture
sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta
Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono
essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le
violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in
denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di
controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi
deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attivita'
del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a pianificare forme di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui
al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro
rappresentanze regionali o nazionali. Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 937 a 940
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016):
«937. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi
da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e fermo il divieto di pubblicita' di cui all'art.
4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per
contrastare l'esercizio abusivo dell'attivita' di gioco o
scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai
minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare
la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o
eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di
marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro e'
effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla
raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare, di concerto con il Ministro della
salute, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita':
a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
b) che neghi che il gioco possa comportare dei
rischi;
c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e le
condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo
per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che
costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento
alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di
intrattenimento e di divertimento;
e) che induca a ritenere che l'esperienza, la
competenza o l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o
eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere
sistematicamente;
f) che si rivolga o faccia riferimento, anche
indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero
soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che possano
generare un diretto interesse su di loro;
h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad
accrescere la propria autostima, considerazione sociale e
successo interpersonale;
i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un
valore negativo;
l) che induca a confondere la facilita' del gioco con
la facilita' della vincita;
m) che contenga dichiarazioni infondate sulla
possibilita' di vincita o sul rendimento che i giocatori
possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
n) che faccia riferimento a servizi di credito al
consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi con
vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e
televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti
in sede europea, dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni
giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i
media specializzati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, nonche' le lotterie nazionali a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono
altresi' escluse le forme di comunicazione indiretta
derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport, nonche' nei settori della
sanita' e dell'assistenza.
940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e
939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al
soggetto che commissiona la pubblicita', al soggetto che la
effettua, nonche' al proprietario del mezzo con il quale
essa e' diffusa.».
- Si riporta il testo vigente del comma 6, dell'art.
21, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 21 (Rilascio di concessioni in materia di
giochi). - 1.-5. (Omissis).
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali
ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente ovvero mediante una societa' a totale
partecipazione pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430
(Regolamento concernente la revisione organica della
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449):
«Art. 13 (Ambito applicativo). - 1. E' vietata ogni
sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di
beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente
analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente
disciplina in materia di lotterie nazionali, sono,
tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di
beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte
alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di
beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici
di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte
nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli
stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette
manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste
per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e
privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a)
del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte
effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri
a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine
di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei
biglietti e' limitata al territorio della provincia,
l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi,
comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera
la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i
biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione
progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte
effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data
quantita' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi
assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei
numeri, per prime si sono verificate le combinazioni
stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle
cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae
e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da
serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero
delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma
i premi posti in palio non devono superare,
complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro
12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le
manifestazioni di sorte effettuate con vendita di
biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si
prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una
parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o
i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei
biglietti e' limitata al territorio del comune ove si
effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede
la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle
a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere
a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni
mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi
in verghe.».
- Il riferimento al testo della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e' riportato nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della citata
legge n. 689 del 1981:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 946 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«946. Al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito
dall'Organizzazione mondiale della sanita', presso il
Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.».