(( Art. 9 bis
Formule di avvertimento
1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi
in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire
almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le
caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con
dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata
visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data,
per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli
apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6,
lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree e
nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 133 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«133. Nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50
milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione,
alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse
alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle
risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata alla sperimentazione di modalita' di controllo
dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di
software che consentano al giocatore di monitorare il
proprio comportamento generando conseguentemente appositi
messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto
di natura regolamentare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del
monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e
dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione
intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'art. 7,
comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della
salute. Con decreto interministeriale del Ministro della
salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' rideterminata la composizione
dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, nonche' delle associazioni operanti nel settore,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione
della quota di cui al presente comma si provvede
annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse
spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i
criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente
in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva
destinazione delle risorse e delle relative attivita'
assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 68,
lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005.».
- Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del
citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle
note all'art. 9.
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 7 del
citato decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e'
riportato nelle note all'art. 9.