(( Art. 9 bis 
 
                       Formule di avvertimento 
 
  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere  messaggi
in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in  modo  da  coprire
almeno il 20  per  cento  della  corrispondente  superficie,  recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. 
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  sono  stabiliti  il  contenuto  del   testo   e   le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute». 
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente  a  tale  data,
per un periodo massimo di dodici mesi. 
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche  sugli
apparecchi  da  intrattenimento  previsti  dall'art.  110,  comma  6,
lettere a) e b); del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree  e
nei locali dove questi vengono installati. 
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 133 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «133.   Nell'ambito   delle   risorse   destinate    al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
          comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a  50
          milioni di euro e' annualmente destinata alla  prevenzione,
          alla cura e alla riabilitazione  delle  patologie  connesse
          alla  dipendenza   da   gioco   d'azzardo   come   definita
          dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle
          risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
          destinata alla sperimentazione di  modalita'  di  controllo
          dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di
          software che  consentano  al  giocatore  di  monitorare  il
          proprio comportamento generando  conseguentemente  appositi
          messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con  decreto
          di  natura  regolamentare,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          adotta linee di azione  per  garantire  le  prestazioni  di
          prevenzione, cura e  riabilitazione  rivolte  alle  persone
          affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al  fine  del
          monitoraggio  della  dipendenza  dal  gioco   d'azzardo   e
          dell'efficacia  delle  azioni  di  cura  e  di  prevenzione
          intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'art.  7,
          comma 10, quarto periodo, del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189, e'  trasferito  al  Ministero  della
          salute. Con decreto interministeriale  del  Ministro  della
          salute e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  e'  rideterminata  la  composizione
          dell'osservatorio, assicurando la presenza  di  esperti  in
          materia, di  rappresentanti  delle  regioni  e  degli  enti
          locali, nonche' delle associazioni  operanti  nel  settore,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione
          della  quota  di  cui  al  presente   comma   si   provvede
          annualmente  all'atto   dell'assegnazione   delle   risorse
          spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del fabbisogno  sanitario  standard  regionale,  secondo  i
          criteri e le modalita' previsti dalla legislazione  vigente
          in materia di costi standard.  La  verifica  dell'effettiva
          destinazione  delle  risorse  e  delle  relative  attivita'
          assistenziali costituisce adempimento ai fini  dell'accesso
          al  finanziamento  integrativo   del   Servizio   sanitario
          nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma  68,
          lettera c),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
          dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, ed e'  effettuata  nell'ambito  del  Comitato
          paritetico permanente per la verifica  dell'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui   all'art.   9
          dell'intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.». 
              - Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del
          citato regio decreto n. 773 del  1931  e'  riportato  nelle
          note all'art. 9. 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art.  7  del
          citato decreto-legge  n.  158  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189  e'
          riportato nelle note all'art. 9.