(( Art. 9 ter
Monitoraggio dell'offerta di gioco
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei
giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume
di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il
monitoraggio considera in particolare le aree piu' soggette al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una
relazione sui risultati del monitoraggio. ))