(( Art. 9 quater
Misure a tutela dei minori
1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art.
110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera
sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei
minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma
privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al
gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della
prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione
amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del
citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle
note all'art. 9.