(( Art. 9 quater 
 
                     Misure a tutela dei minori 
 
  1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento,  di  cui  all'art.
110, comma 6, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
e'  consentito  esclusivamente  mediante  l'utilizzo  della   tessera
sanitaria al fine di  impedire  l'accesso  ai  giochi  da  parte  dei
minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al  presente  comma
privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso  al
gioco devono essere  rimossi  dagli  esercizi.  La  violazione  della
prescrizione di cui al secondo periodo  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del
          citato regio decreto n. 773 del  1931  e'  riportato  nelle
          note all'art. 9.