(( Art. 9 quinquies
Logo No Slot
1. E' istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No
Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del comma 133 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note
all'art. 9-bis.
- Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del
citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle
note all'art. 9.