Art. 13 Requisiti per l'iscrizione 1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le societa' devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 1, del Codice; b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da enti pubblici; c) avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la societa' chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro e' riferito ad ognuna di esse. Le societa' attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta; d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all'art. 15; e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice; f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le societa' comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonche' i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 3. Ai fini dell'iscrizione delle societa' nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, e' necessario che: a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B; b) le stesse societa' abbiano aderito al Fondo di garanzia. 4. Le societa', in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3.