Art. 13 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B  del  Registro  le
societa' devono: 
  a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.  112,  comma
1, del Codice; 
  b) non essere enti pubblici oppure enti o societa'  controllati  da
enti pubblici; 
  c)   avere   affidato   la   responsabilita'   dell'attivita'    di
distribuzione ad almeno una persona fisica  iscritta  nella  medesima
sezione del Registro alla quale la societa' chiede l'iscrizione.  Nel
caso in cui la responsabilita' dell'attivita'  di  distribuzione  sia
affidata a piu'  persone,  l'obbligo  di  iscrizione  nella  medesima
sezione del Registro e' riferito  ad  ognuna  di  esse.  Le  societa'
attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di  distribuzione  ad
un  numero  adeguato  di  soggetti  scelti  tra  persone  aventi   le
caratteristiche definite all'art. 2, comma 1,  lettera  qq),  tenendo
conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta; 
  d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere  in  possesso
della copertura assicurativa di cui all'art. 15; 
  e) non essere partecipate in misura superiore al  dieci  per  cento
del proprio capitale in maniera  tale  da  impedire  l'esercizio  dei
poteri di vigilanza  da  parte  dell'IVASS  secondo  quanto  previsto
dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice; 
  f) non avere stretti legami con persone fisiche  o  giuridiche  che
impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte  dell'IVASS
secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  lettere  e)  e  f),  le  societa'
comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi
degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o  giuridiche,
che detengono una partecipazione superiore al  dieci  per  cento  del
proprio capitale e il relativo importo, nonche'  i  nominativi  delle
persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano
che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono  l'esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 
  3. Ai fini dell'iscrizione  delle  societa'  nella  sezione  B,  in
aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, e' necessario che: 
  a) il  rappresentante  legale  e,  ove  nominati,  l'amministratore
delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B; 
  b) le stesse societa' abbiano aderito al Fondo di garanzia. 
  4. Le societa', in possesso dei requisiti  previsti  dal  comma  1,
lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3,  che  nella  domanda  di
iscrizione dichiarano di  non  essere  in  possesso  della  copertura
assicurativa di cui alla lettera d) del  comma  1,  vengono  iscritte
nella sezione A o B del Registro  come  inoperative,  secondo  quanto
disposto dall'art. 4, comma 3.