Art. 15 
 
       Contratto di assicurazione della responsabilita' civile 
 
  1. Il  contratto  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile
stipulato dalle societa' di cui alle sezioni A  o  B  deve  avere  le
caratteristiche previste dall'art. 11 e garantire la  responsabilita'
civile  derivante  da  danni  arrecati   a   terzi   dalla   societa'
nell'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione,  dai  responsabili
dell'attivita' di  distribuzione  nonche'  dai  danni  conseguenti  a
negligenze ed errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti,
collaboratori e persone del cui operato deve rispondere  a  norma  di
legge, incluse le societa' iscritte nella  sezione  E  e  le  persone
fisiche, anche  se  non  iscritte  nella  medesima  sezione.  Per  le
societa' da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve
estendersi anche ai rappresentanti  legali,  nonche'  agli  eventuali
amministratori delegati e direttori generali. 
  2. Alle  societa'  che  esercitano  contemporaneamente  l'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa,  si  applicano  i  massimali  minimi
previsti dall'art. 11, comma  4,  fermo  restando  che  il  massimale
globale  annuo  per  tutti  i  sinistri  deve  essere  distinto   per
attivita'.