Art. 15 Contratto di assicurazione della responsabilita' civile 1. Il contratto di assicurazione della responsabilita' civile stipulato dalle societa' di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall'art. 11 e garantire la responsabilita' civile derivante da danni arrecati a terzi dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione, dai responsabili dell'attivita' di distribuzione nonche' dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le societa' iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le societa' da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonche' agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. 2. Alle societa' che esercitano contemporaneamente l'attivita' assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'art. 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attivita'.