Art. 23 
 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata  massima
di otto ore ciascuna, ed una prova orale. Le materie relative ad ogni
ruolo sono indicate nella tabella 1. 
  2. La commissione esaminatrice non procede  alla  correzione  della
seconda  prova  scritta,  qualora  nella  prima  prova  corretta   il
candidato  abbia  conseguito  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi. 
  3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media  una  votazione  non  inferiore  a  ventuno  trentesimi  e  non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 
  4. La prova orale si svolge sulle materie indicate nella tabella  1
e  prevede  anche  l'accertamento  della  conoscenza   della   lingua
straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel  bando  di
concorso, e dell'informatica. 
  5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera  consiste
in una traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario,  e  in
una conversazione. 
  6. La prova  orale  di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli
di settori diversi da quello della telematica, di un livello  elevato
di conoscenza dell'uso delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 
  7. La convocazione alla prova orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte,  e'  comunicata  al  candidato  almeno
venti giorni prima della  data  in  cui  dovra'  sostenere  la  prova
stessa. 
  8. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a diciotto trentesimi.