Art. 24 Titoli valutabili 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 1) diploma di laurea conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2; 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; B) titoli professionali, fino a punti 19: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 7; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 de decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8; 3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.