Art. 37 
 
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione -  Modifiche
  al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'art. 1,  comma  5,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad  un
rappresentante dei comuni per  ciascuna  delle  regioni  interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento» )); 
      1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata; 
      (( 1-bis) al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «previa
intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»; 
      1-ter)  al  comma   4,   primo   periodo,   dopo   la   parola:
«progettazione» sono inserite le seguenti:  «e  nella  realizzazione»
)); 
      2) al comma 5, dopo la lettera e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli  eventi  sismici  che  si  sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti
previsti dal presente decreto, al fine  di  verificare  l'assenza  di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in
materia di aiuti di Stato.»; 
    b) all'art. 5, comma 2, lettera g), dopo le parole  «al  fine  di
garantirne la continuita';» e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«allo  scopo  di  favorire  la  ripresa  dell'attivita'  agricola   e
zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee  delle  attivita'
agricole e zootecniche che,  per  le  loro  caratteristiche,  possono
essere utilizzate in via definitiva e' assentita,  su  richiesta  del
titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»; 
    (( b-bis) all'art. 6, comma 8, dopo la parola:  «amministrative,»
sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  le  spese  per  le  attivita'
professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di
funzionamento dei consorzi appositamente costituiti  tra  proprietari
per gestire interventi unitari,»; 
    b-ter)  all'art.  14,  comma  4,  le  parole:  «dal   Commissario
straordinario d'intesa con i vice  commissari  nel»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dal  Commissario  straordinario,  sentiti  i  vice
commissari nella» )); 
    c) all'art. 15, comma 1, dopo  la  lettera  e),  e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' (( e di importo )) inferiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del (( codice di cui  al  ))
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    (( c-bis) all'art. 15, comma 3-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «gli   interventi»   sono
sostituite dalle seguenti: «i lavori»,  la  parola:  «intervento»  e'
sostituita dalla seguente: «lavoro»  e  le  parole:  «ai  fini  della
selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse; 
      2)  le  parole:  «500.000  euro»,   ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»; 
    c-ter) all'art. 16, comma 3, lettera b), le  parole:  «approva  i
progetti esecutivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approva,  ai
sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i progetti»; 
    c-quater) all'art. 34: 
      1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  puo'  essere
altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella  misura  massima
del 2 per cento, per le attivita' professionali di  competenza  degli
amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei  consorzi
appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire   interventi
unitari»; 
      2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis.  Ai  tecnici  e   professionisti   incaricati   delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata  di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni  lievi  che  per  danni
gravi, spetta, alla  presentazione  dei  relativi  progetti,  secondo
quanto previsto dal presente decreto,  un'anticipazione  del  50  per
cento del compenso relativo alle  attivita'  professionali  poste  in
essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per
cento del compenso relativo alla redazione della relazione  geologica
e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione
del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con
miglioramento  sismico  o  demolizione  e  ricostruzione.   L'importo
residuo,  fino  al  raggiungimento  del  100  per  cento  dell'intera
parcella del professionista o studio tecnico professionale,  comprese
la relazione geologica e le indagini specialistiche,  e'  corrisposto
ai professionisti in concomitanza con gli stati  di  avanzamento  dei
lavori. Con ordinanza commissariale sono  definite  le  modalita'  di
pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo». 
  1-bis. All'art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «,  nonche'
ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai
predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  1  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).  -
          1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2 (*), su richiesta degli  interessati  che  dimostrino  il
          nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi  e
          gli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
          2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              4-bis.   Lo   stato   di   emergenza   prorogato    con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento  della  protezione  civile.  In  deroga   alle
          previsioni di cui all'art. 24, comma 3,  del  codice  della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente  comma
          puo' essere prorogato con deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri per un periodo  complessivo  di  ulteriori  dodici
          mesi. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.». 
              - Si riporta l'art.  2  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario: 
                a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo; 
                b)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'art. 5; 
                c) opera una ricognizione e  determina,  di  concerto
          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri
          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il
          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle
          assegnate; 
                d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2; 
                e)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'art. 14; 
                f) sovraintende sull'attuazione delle misure  di  cui
          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici; 
                g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di   cui
          all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione  contro   le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione; 
                h) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
                i) esercita il  controllo  su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
                l) (abrogata); 
              l-bis) promuove l'immediata effettuazione di  un  piano
          finalizzato  a  dotare  i  Comuni  individuati   ai   sensi
          dell'art. 1 della microzonazione sismica  di  III  livello,
          come  definita  negli   «Indirizzi   e   criteri   per   la
          microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,
          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'art. 4, comma 3,  entro  il  limite  di
          euro 6,5 milioni,  e  definendo  le  relative  modalita'  e
          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
                1) effettuazione degli studi secondo i  sopra  citati
          indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard  definiti
          dalla Commissione tecnica istituita ai sensi  dell'art.  5,
          comma 7, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3907  del  13  novembre  2010,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
          del 1° dicembre 2010; 
                2) affidamento degli incarichi da parte  dei  Comuni,
          mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera
          a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro  i
          limiti ivi previsti, a professionisti  iscritti  agli  Albi
          degli ordini o dei collegi professionali, di particolare  e
          comprovata esperienza in materia  di  prevenzione  sismica,
          previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento   della
          sussistenza   di   un'adeguata   esperienza   professionale
          nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del  presente  decreto   ovvero,   in   mancanza,   purche'
          attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
          47  del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come  individuati  nel
          citato art. 34 e nelle  ordinanze  adottate  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
          di iscrizione al medesimo elenco; 
                3) supporto  e  coordinamento  scientifico,  ai  fini
          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri nonche' degli standard di  cui  al  numero  1),  da
          parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
          del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sulla  base  di
          apposita   convenzione   stipulata   con   il   Commissario
          straordinario,  al  fine  di  assicurare  la   qualita'   e
          l'omogeneita'  degli  studi.  Agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui al  periodo  precedente  si  provvede  a
          valere  sulle  disponibilita'  previste  all'alinea   della
          presente lettera. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della
          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e  sono
          comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
              2-bis. L'affidamento degli incarichi di  progettazione,
          per importi inferiori a  quelli  di  cui  all'art.  35  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   avviene,
          mediante   procedure   negoziate    con    almeno    cinque
          professionisti  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
          all'art. 34 del  presente  decreto.  Agli  oneri  derivanti
          dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
          quelli  previsti  dall'art.  23,  comma  11,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  provvede  con  le
          risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              3. Il Commissario straordinario realizza i  compiti  di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza. 
              4.  Il  Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli uffici speciali per la ricostruzione di cui  all'art.
          3, coadiuva gli enti locali  nella  progettazione  e  nella
          realizzazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di
          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati
          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
              4-bis.  Il  Commissario  straordinario   effettua   una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 
              5.  I  vice  commissari,  nell'ambito   dei   territori
          interessati: 
                a)  presiedono  il  comitato  istituzionale  di   cui
          all'art. 1, comma 6; 
                b) esercitano le funzioni di  propria  competenza  al
          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
          degli interventi immediati di ricostruzione; 
                c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
          pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
                d) sono responsabili dei procedimenti  relativi  alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'art. 6; 
                e) esercitano le funzioni di  propria  competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II. 
                e-bis) assicurano, in relazione agli  eventi  sismici
          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  il
          monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto,  al
          fine di  verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
          rispetto delle norme europee  e  nazionali  in  materia  di
          aiuti di Stato.». 
              - Si riporta l'art. 5,  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Ricostruzione  privata).  -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei benefici  e  del  riconoscimento  dei
          contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  il
          Commissario straordinario provvede a: 
                a)  individuare   i   contenuti   del   processo   di
          ricostruzione  e  ripristino  del  patrimonio   danneggiato
          distinguendo: 
                  1)  interventi  di  immediata  riparazione  per  il
          rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
          produttivi che presentano danni lievi; 
                  2)  interventi  di  ripristino  con   miglioramento
          sismico o ricostruzione puntuale  con  adeguamento  sismico
          delle  abitazioni  e  attivita'  produttive  danneggiate  o
          distrutte che presentano danni gravi; 
                  3) interventi di ricostruzione integrata dei centri
          e  nuclei  storici  o  urbani  gravemente   danneggiati   o
          distrutti; 
                b)   definire   criteri   di   indirizzo    per    la
          pianificazione, la progettazione e la  realizzazione  degli
          interventi di ricostruzione con adeguamento  sismico  degli
          edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico
          degli edifici danneggiati, in modo da  rendere  compatibili
          gli interventi strutturali  con  la  tutela  degli  aspetti
          architettonici,  storici  e  ambientali,   anche   mediante
          specifiche   indicazioni   dirette   ad   assicurare    una
          architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
          Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti  pubblici
          e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; 
                c) individuare le tipologie di immobili e il  livello
          di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
          b)  sono   utilizzabili   per   interventi   immediati   di
          riparazione e definire le relative procedure e modalita' di
          attuazione; 
                d) individuare le tipologie di immobili e il  livello
          di danneggiamento per  i  quali  i  principi  di  cui  alla
          lettera  b)  sono  utilizzabili  per  gli   interventi   di
          ripristino con miglioramento  sismico  o  di  ricostruzione
          puntuale degli edifici destinati ad abitazione o  attivita'
          produttive  distrutti  o  che  presentano  danni  gravi   e
          definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 
                e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, su
          proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali,
          i centri e nuclei di  particolare  interesse,  o  parti  di
          essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei  quali  gli
          interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici
          attuativi; 
                f)  stabilire  i  parametri  da   adottare   per   la
          determinazione  del  costo  degli  interventi  ed  i  costi
          parametrici. 
              2. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente
          decreto, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi,
          i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
          sono erogati per far  fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e danno conseguenti  agli  eventi  sismici,  nei
          Comuni di cui all'art. 1: 
                a)  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli
          immobili di edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per
          servizi  pubblici  e  privati,  e   delle   infrastrutture,
          dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
          danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
                b) gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
          alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
          zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
          professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
          commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
          fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
          o sindacale, e  di  servizi,  inclusi  i  servizi  sociali,
          socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
          asseverata; 
                c) danni economici subiti da  prodotti  in  corso  di
          maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi  del  regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  previa  presentazione  di
          perizia asseverata; 
                d) danni alle strutture private adibite ad  attivita'
          sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,   sanitarie,
          ricreative, sportive e religiose; 
                e)  danni   agli   edifici   privati   di   interesse
          storico-artistico; 
                f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
          sgomberati  dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma
          sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
          di alloggi temporanei; 
                g)  delocalizzazione   temporanea   delle   attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dal sisma al fine di garantirne la continuita'; allo  scopo
          di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica
          e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate,  la
          definitiva delocalizzazione in strutture  temporanee  delle
          attivita'  agricole  e  zootecniche  che,   per   le   loro
          caratteristiche,   possono   essere   utilizzate   in   via
          definitiva  e'  assentita,  su   richiesta   del   titolare
          dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente; 
                h) interventi sociali e socio-sanitari,  attivati  da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; 
                i) interventi  per  far  fronte  ad  interruzioni  di
          attivita' sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine di lucro. 
              2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei contributi per gli  interventi  di  cui  al
          comma 2 del presente  articolo  legittimamente  eseguiti  e
          conclusi in data anteriore a quella di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Agli oneri derivanti  dall'attuazione
          del presente comma si provvede,  nel  limite  di  euro  2,5
          milioni complessivi, con le  risorse  di  cui  all'art.  4,
          comma 3. 
              3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)
          e g) del  comma  2  sono  erogati,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
          lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
          di  servizi  e  alle   acquisizioni   di   beni   necessari
          all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
              4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di  cui
          al  comma  3,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
          credito operanti nei territori di cui all'art.  1,  possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con  apposita  convenzione  stipulata  con   l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
          sensi dell'art. 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
          fine di concedere finanziamenti agevolati  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato ai  soggetti  danneggiati  dall'evento
          sismico. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, sono concesse  le  garanzie
          dello Stato di cui al presente  comma  e  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le
          garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati,
          in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
          di imposta, fruibile esclusivamente  in  compensazione,  in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          credito di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
          nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
          di  finanziamento  agevolato.  Il  soggetto  che  eroga  il
          finanziamento agevolato comunica con modalita'  telematiche
          all'Agenzia  delle  entrate  gli   elenchi   dei   soggetti
          beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
          ciascun beneficiario, il numero e l'importo  delle  singole
          rate. 
              6.  I  finanziamenti  agevolati  hanno  durata  massima
          venticinquennale e possono coprire le eventuali spese  gia'
          anticipate dai soggetti beneficiari, anche con  ricorso  al
          credito bancario, successivamente ammesse a  contributo.  I
          contratti di finanziamento  prevedono  specifiche  clausole
          risolutive espresse, anche parziali, per i casi di  mancato
          o ridotto impiego dello  stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
          anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
          presente articolo. In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica al Commissario straordinario, per  la
          successiva iscrizione a ruolo, i  dati  identificativi  del
          debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando  il  recupero
          da parte del soggetto finanziatore delle  somme  erogate  e
          dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
          necessarie alla gestione dei finanziamenti, non  rimborsati
          spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono  riversate  in
          apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato  per
          essere riassegnate al fondo di cui all'art. 4. 
              7. Il Commissario straordinario definisce,  con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative  del  presente  articolo,  anche  per   garantire
          uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse disponibili,  e  assicurare  il
          rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati. 
              8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano  nei
          limiti  e  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dal
          Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014  del  17
          giugno 2014, in particolare dall'art. 50. 
              9.  L'importo   complessivo   degli   stanziamenti   da
          autorizzare e' determinato con  la  legge  di  bilancio  in
          relazione alla quantificazione dell'ammontare dei  danni  e
          delle risorse necessarie  per  gli  interventi  di  cui  al
          presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 6,  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Criteri  e   modalita'   generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione  privata).  -  1.  Per  gli   interventi   di
          ricostruzione  o  di  recupero   degli   immobili   privati
          distrutti o danneggiati dalla crisi  sismica,  da  attuarsi
          nel rispetto dei  limiti,  dei  parametri  e  delle  soglie
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, possono essere previsti: 
                a) per gli immobili distrutti, un contributo pari  al
          100 per cento del costo  delle  strutture,  degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                b) per gli immobili con livelli di  danneggiamento  e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento
          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'
          l'eliminazione delle barriere  architettoniche,  e  per  il
          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese
          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
          dell'intero edificio. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi
          dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
                b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base   di   un
          contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero
          concesse in comodato o assegnate a soci  di  cooperative  a
          proprieta' indivisa, e adibite a residenza  anagrafica  del
          conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; 
                c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b); 
                d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai
          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a), b) e c); 
                e) dei titolari di attivita'  produttive,  ovvero  di
          chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 1, ovvero alla data del  24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa
          strumentali. 
              3. La concessione dei contributi di  cui  al  comma  2,
          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte
          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di
          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del
          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in
          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non
          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente
          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o
          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente
          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
          all'art. 1. 
              4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di
          cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  2,  la
          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del
          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
              5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del  comma
          2, su immobili ricadenti nei  Comuni  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri
          storici  e  borghi  caratteristici,  la   percentuale   del
          contributo dovuto e' pari al 100 per cento del  valore  del
          danno  puntuale   cagionato   dall'evento   sismico,   come
          documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri  casi,
          la percentuale del contributo riconoscibile non  supera  il
          50 per cento del predetto  importo,  secondo  le  modalita'
          stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2. 
              6. Il contributo concesso e' al  netto  dell'indennizzo
          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti
          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
          al presente decreto. 
              7. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, e' individuata  una  metodologia  di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art.  1,
          comma 5, tenendo conto sia del livello di danno  che  della
          vulnerabilita'. 
              8. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,  nonche'  le   spese   per   le   attivita'
          professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e
          le  spese  di  funzionamento  dei  consorzi   appositamente
          costituiti tra proprietari per gestire interventi  unitari,
          nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5. 
              8-bis. Le spese  sostenute  per  tributi  o  canoni  di
          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico
          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono
          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di
          contributo. 
              9.  Le  domande  di   concessione   dei   finanziamenti
          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti
          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e
          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o
          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi
          danni. 
              10.  Il  proprietario  che  aliena   il   suo   diritto
          sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti  o
          affini fino al quarto  grado  e  dalla  persona  legata  da
          rapporto giuridicamente  rilevante  ai  sensi  dell'art.  1
          della legge 20 maggio 2016, n. 76,  dopo  la  data  del  24
          agosto 2016, con  riferimento  agli  immobili  situati  nei
          Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la  data  del  26
          ottobre 2016, con riferimento  agli  immobili  situati  nei
          Comuni di cui all'allegato 2,  e  prima  del  completamento
          degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
          che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due  anni
          dal  completamento  di  detti  interventi,  e'   dichiarato
          decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al  rimborso  delle
          somme percepite,  maggiorate  degli  interessi  legali,  da
          versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  secondo
          modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'art. 2, comma 2. 
              10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei
          registri immobiliari, su  richiesta  dell'Ufficio  speciale
          per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi  tributo  o
          diritto,  sulla  base  del  titolo  di  concessione,  senza
          alcun'altra formalita'. 
              10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: 
                a) in caso di vendita effettuata  nei  confronti  del
          promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti  o
          affini fino al quarto  grado  e  dalla  persona  legata  da
          rapporto giuridicamente  rilevante  ai  sensi  dell'art.  1
          della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo
          giuridico avente data certa anteriore agli  eventi  sismici
          del 24 agosto 2016, con riferimento agli  immobili  situati
          nei Comuni di cui all'allegato 1,  ovvero  del  26  ottobre
          2016, con riferimento agli immobili situati nei  Comuni  di
          cui all'allegato 2; 
                b)  laddove  il  trasferimento  della  proprieta'  si
          verifichi all'esito di una procedura di esecuzione  forzata
          ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate
          dal regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  dal  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della
          legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              10-quater. Le  disposizioni  dei  commi  10,  10-bis  e
          10-ter  si  applicano  anche  agli  immobili  distrutti   o
          danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma  2,
          ammessi a beneficiare delle misure  previste  dal  presente
          decreto. 
              11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              12.  Ferma  restando  l'esigenza   di   assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
          previsti dall'art. 1, comma 2,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              13. La selezione dell'impresa esecutrice da  parte  del
          beneficiario dei contributi e' compiuta mediante  procedura
          concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei  lavori   alla
          migliore offerta. Alla selezione possono  partecipare  solo
          le imprese che risultano iscritte  nella  Anagrafe  di  cui
          all'art. 30, comma 6, in numero non inferiore  a  tre.  Gli
          esiti  della  procedura  concorrenziale,   completi   della
          documentazione  stabilita  con  provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, sono prodotti  dall'interessato
          in ogni caso  prima  dell'emissione  del  provvedimento  di
          concessione del contributo. 
              13-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati
          ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
          degli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
          diretto tra i danni ivi verificatisi e gli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da
          apposita perizia asseverata.». 
              - Si riporta l'art. 14, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   14   (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  e'
          disciplinato il finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
          stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la  riparazione
          e il ripristino degli edifici pubblici, per gli  interventi
          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,
          nonche'  per  gli  interventi  sui  beni   del   patrimonio
          artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a  tutela
          ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere  anche  opere  di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'art.  1,  attraverso  la  concessione  di
          contributi a favore: 
                a)  degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico   o
          educativo per la prima infanzia,  ad  eccezione  di  quelli
          paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
          degli   edifici   municipali,   delle   caserme   in    uso
          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'
          pubblica e  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati
          tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
          per le esigenze di culto; 
                a-bis)  degli  immobili   di   proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
                b)  delle  opere  di  difesa  del   suolo   e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
                c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,  che
          a tale fine sono  equiparati  agli  immobili  di  cui  alla
          lettera a), ad eccezione di quelli di  proprieta'  di  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   fermo   restando
          quanto previsto dalla lettera a) in relazione  alle  chiese
          ed  agli  edifici  di   culto   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
                d)  degli  interventi  di  riparazione  e  ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
          interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a: 
                a) predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere
          pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle  opere  di
          urbanizzazione danneggiate dagli  eventi  sismici  o  dagli
          interventi di  ricostruzione  eseguiti  in  conseguenza  di
          detti eventi ed ammissibili  a  contributo  in  quanto  non
          imputabili  a  dolo  o  colpa  degli  operatori  economici,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alla risorse disponibili; 
                a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati  ad
          assicurare  il  ripristino,  per  il  regolare  svolgimento
          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di
          cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma  2  limitatamente  a
          quelli nei quali risultano edifici scolastici  distrutti  o
          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
                b)  predisporre  e  approvare  un  piano   dei   beni
          culturali, articolato per le quattro  Regioni  interessate,
          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in
          base alle risorse disponibili; 
                c) predisporre ed approvare un  piano  di  interventi
          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture; 
                d) predisporre e approvare un piano per  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2; 
                e). 
                f)  predisporre  e  approvare  un   programma   delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art.  1,
          con particolare attenzione agli impianti di  depurazione  e
          di   collettamento   fognario;    nel    programma    delle
          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della
          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e
          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di
          turismo lento nelle aree. 
              3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
          riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e  2018  preveda  la
          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse
          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
          comunque destinabili a tale scopo. 
              3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
          piani  previsti  dalla   lettera   a-bis)   del   comma   2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura  di  cui  all'art.  63,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e  6,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di
          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
          dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
          sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
          Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo  deve  essere
          rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno  degli
          elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
          Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  che  abbiano  presentato
          domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  al
          citato  art.  30.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla  base
          della  valutazione  delle   offerte   effettuata   da   una
          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'
          stabilite  dall'articolo  216,  comma   12,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui  alle
          lettere a), b), c), d)  e  f)  del  comma  2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario
          puo'   individuare,   con   specifica   motivazione,    gli
          interventi,  inseriti  in  detti   piani,   che   rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data  dal  24  agosto  2016.  Per  la  realizzazione  degli
          interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
          attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono  applicarsi,
          fino alla scadenza  della  gestione  commissariale  di  cui
          all'art. 1, comma 4, ed entro  i  limiti  della  soglia  di
          rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  le  procedure
          previste dal comma 3-bis del presente articolo. 
              3-ter.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   contributo
          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla
          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in
          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili
          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2018.
          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice
          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario
          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente
          periodo. 
              3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,
          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle
          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,
          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,
          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa
          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in
          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
          4, del presente decreto, all'espletamento  delle  procedure
          di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'. 
              3-quinquies. Gli Uffici speciali per  la  ricostruzione
          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi
          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai
          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 
              3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,
          emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del
          presente  decreto,  sono  definite  le  procedure  per   la
          presentazione e l'approvazione dei progetti  relativi  agli
          immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli  immobili
          di cui alla  lettera  a-bis)  del  comma  1,  ultimati  gli
          interventi  previsti,  sono  tempestivamente  destinati  al
          soddisfacimento delle esigenze abitative delle  popolazioni
          dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
          dal 24 agosto 2016. 
              3-septies.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'art. 4. 
              4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
          straordinario, sentiti i vice commissari  nella  cabina  di
          coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con
          il  piano  delle  opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
          culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b),  i  soggetti
          attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le  unioni
          montane e le Province interessati provvedono a  predisporre
          ed inviare  i  progetti  degli  interventi  al  Commissario
          straordinario. 
              4-bis. Ferme restando le previsioni  dell'art.  24  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   per   la
          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli
          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in
          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  b),
          del presente decreto, i soggetti di  cui  al  comma  4  del
          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di
          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati
          all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di  cui
          al periodo precedente e' consentito esclusivamente in  caso
          di  indisponibilita'  di   personale,   dipendente   ovvero
          reclutato secondo le modalita' previste dai commi  3-bis  e
          seguenti dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso
          della necessaria professionalita' e, per importi  inferiori
          a quelli di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate
          con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto
          elenco  speciale.  Restano  ferme  le  previsioni  di   cui
          all'art. 2, comma 2-bis, del presente decreto. 
              5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e
          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
          il  parere  della  Conferenza   permanente   ovvero   della
          Conferenza  regionale,  nei  casi  previsti  dal  comma   4
          dell'art. 16, approva definitivamente i progetti  esecutivi
          ed adotta il decreto di concessione del contributo. 
              6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
          spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
          diretta. 
              7.  A  seguito  del  rilascio  del   provvedimento   di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
          procedure  di  gara  per  la  selezione   degli   operatori
          economici che realizzano gli interventi. 
              8.  Ai  fini  dell'erogazione  in   via   diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
              9. Per quanto  attiene  la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
              10.  Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui   al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              11. Il Commissario straordinario definisce, con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6.». 
              - Si riporta l'art. 15, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni  culturali).  -  1.  Per  la
          riparazione, il ripristino con miglioramento sismico  o  la
          ricostruzione delle opere pubbliche e dei  beni  culturali,
          di cui all'art. 14, comma 1,  i  soggetti  attuatori  degli
          interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e)  le  Diocesi  e  i  Comuni,   limitatamente   agli
          interventi   sugli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  sottoposti   alla
          giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla  lettera
          a) del comma 1 dell'art. 14 e  di  importo  inferiore  alla
          soglia di rilevanza comunitaria  di  cui  all'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                e-bis) le Universita', limitatamente agli  interventi
          sugli immobili di proprieta' e di  importo  inferiore  alla
          soglia di rilevanza comunitaria  di  cui  all'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              1-bis. Per lo svolgimento degli interventi  di  cui  al
          comma  1  i  comuni  possono  avvalersi  in   qualita'   di
          responsabile unico del procedimento dei dipendenti  assunti
          ai sensi dell'art. 50-bis. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          Comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
          del comma 1, di importo superiore alla soglia di  rilevanza
          europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per  i  quali  non  si
          siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore
          e'  svolta  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo o dagli altri soggetti  di  cui  al
          comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo. 
              3-bis. Fermo restando il protocollo  d'intesa,  firmato
          il 21 dicembre 2016, tra il Commissario  straordinario  del
          Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle
          attivita' culturali e del turismo  e  il  presidente  della
          Conferenza  episcopale  italiana   (CEI),   i   lavori   di
          competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di
          importo non superiore a 600.000 euro  per  singolo  lavoro,
          seguono le procedure previste per la ricostruzione  privata
          dal  comma  13  dell'art.  6  del  presente  decreto.   Con
          ordinanza commissariale ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
          sentiti il presidente della CEI e il Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti  le
          modalita' di attuazione  del  presente  comma,  dirette  ad
          assicurare il controllo, l'economicita'  e  la  trasparenza
          nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
          di  intervento  e  il  metodo  di  calcolo  del  costo  del
          progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, e' istituito un  tavolo
          tecnico presso la struttura commissariale per  definire  le
          procedure adeguate alla natura giuridica delle  diocesi  ai
          fini della realizzazione delle opere di  cui  al  comma  1,
          lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore
          alla soglia di rilevanza europea di  cui  all'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.
          50.». 
              Si riporta l'art. 35, del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi   puo'   dare   luogo   ad   appalti    aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  e'  computato  il
          valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee   puo'   dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  nell'applicazione
          delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato  il  valore
          complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.   L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. La  predetta  garanzia  e'  rilasciata  da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
          dell'anticipazione da parte delle stazioni  appaltanti.  Il
          beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di
          restituzione, se l'esecuzione dei lavori non  procede,  per
          ritardi a lui imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.
          Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
          decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Si riporta l'art. 16, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   16   (Conferenza   permanente   e    Conferenze
          regionali). - 1. Al fine  di  potenziare  e  accelerare  la
          ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di
          cui  all'art.  1,  nonche'  di  garantire   unitarieta'   e
          omogeneita' nella gestione degli interventi,  e'  istituito
          un   organo   a   competenza   intersettoriale   denominato
          "Conferenza   permanente",   presieduto   dal   Commissario
          straordinario o  da  un  suo  delegato  e  composto  da  un
          rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei  beni  e
          delle attivita' culturali  e  del  turismo,  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della
          Regione, della Provincia, dell'Ente parco o, in assenza  di
          quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del  Comune
          territorialmente competenti. 
              2. La Conferenza permanente e'  validamente  costituita
          con la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei  componenti  e
          delibera a  maggioranza  dei  presenti.  La  determinazione
          motivata di  conclusione  del  procedimento,  adottata  dal
          presidente, sostituisce a  ogni  effetto  tutti  i  pareri,
          intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
          comunque denominati, inclusi quelli di gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici,  di  competenza  delle   amministrazioni
          coinvolte.   Si   considera   acquisito   l'assenso   senza
          condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante  non
          abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
          non  abbia  espresso  la  propria  posizione  ovvero  abbia
          espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni
          che  non  costituiscono  oggetto   del   procedimento.   La
          determinazione conclusiva ha altresi' effetto  di  variante
          agli   strumenti    urbanistici    vigenti    e    comporta
          l'applicazione della disciplina contenuta nell'art.  7  del
          Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano,  per  tutto
          quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in
          quanto  compatibili,  le   disposizioni   in   materia   di
          conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni  alla
          realizzazione degli interventi sui beni culturali  tutelati
          ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del
          paesaggio di cui decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,   e   successive   modificazioni,   sono    rese    dal
          rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il  parere
          del rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e' comunque necessario  ai
          fini dell'approvazione del programma  delle  infrastrutture
          ambientali.   Sono    assicurate    adeguate    forme    di
          partecipazione delle popolazioni interessate, definite  dal
          Commissario  straordinario  nell'atto  di  disciplina   del
          funzionamento della Conferenza permanente. 
              3. La Conferenza, in particolare: 
                a) esprime parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli
          strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni
          entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da
          parte dei Comuni stessi; 
                a-bis) approva, ai sensi dell'art. 27 del  codice  di
          cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  i
          progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma
          4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto; 
                b) approva, ai sensi dell'art. 27 del codice  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  i  progetti
          delle  opere  pubbliche  e  dei  lavori  relativi  a   beni
          culturali di competenza del Commissario straordinario,  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli  interventi
          sui beni culturali, che e' resa  in  seno  alla  Conferenza
          stessa dal rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo; 
                c)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sul
          programma delle infrastrutture ambientali. 
              4. Per gli interventi privati per  quelli  attuati  dai
          soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed  e),  e
          comma   2,   che   necessitano   di   pareri    ambientali,
          paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in
          aree dei parchi nazionali o delle aree protette  regionali,
          sono costituite apposite Conferenze  regionali,  presiedute
          dal Vice commissario competente o  da  un  suo  delegato  e
          composte da un rappresentante  di  ciascuno  degli  enti  o
          amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui
          al comma 1. Al fine di contenere al massimo i  tempi  della
          ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per  i
          progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri  ed
          effetti stabiliti al comma 2 per la  Conferenza  permanente
          ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
          apposite ordinanze di cui  all'art.  2,  comma  2,  per  la
          concessione dei contributi. 
              5.  La   Conferenza   regionale   esprime   il   parere
          obbligatorio entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          documentazione  per  tutti  i  progetti   di   fattibilita'
          relativi ai  beni  culturali  sottoposti  alla  tutela  del
          codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e,  limitatamente  alle
          opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi
          sottoposti al vincolo ambientale o  ricompresi  nelle  aree
          dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. 
              6. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, si provvede a  disciplinare  le  modalita',  anche
          telematiche,  di  funzionamento  e  di  convocazione  della
          Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle  Conferenze
          regionali di cui al comma 4.». 
              - Si riporta l'art.  27,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  27  (Procedure  di  approvazione  dei   progetti
          relativi ai lavori). - 1. L'approvazione  dei  progetti  da
          parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali  che
          regolano  la  materia.  Si  applicano  le  disposizioni  in
          materia di conferenza di  servizi  dettate  dagli  articoli
          14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 
              1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,  alla
          revoca o all'annullamento di un precedente appalto,  basati
          su progetti per i quali  risultino  scaduti  i  pareri,  le
          autorizzazioni  e  le  intese  acquisiti,  ma   non   siano
          intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in  materia   di
          regolamentazione ambientale,  paesaggistica  e  antisismica
          ne'  in  materia   di   disciplina   urbanistica,   restano
          confermati, per un periodo comunque non superiore a  cinque
          anni, i citati predetti  pareri,  le  autorizzazioni  e  le
          intese gia' resi dalle diverse  amministrazioni.  L'assenza
          delle variazioni  di  cui  al  primo  periodo  deve  essere
          oggetto di specifica valutazione e  attestazione  da  parte
          del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui  il  ritiro,  la
          revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
          da vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i  pareri,  le
          autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  sottoporre   al   procedimento   di
          approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
          dettaglio,  al  fine  di  ottenere  anche  le  approvazioni
          proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
          effettuate. La dichiarazione di pubblica  utilita'  di  cui
          agli articoli 12 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
          modificazioni,   puo'   essere   disposta   anche    quando
          l'autorita' espropriante approva a  tal  fine  il  progetto
          esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 
              3. In sede di conferenza dei servizi  di  cui  all'art.
          14-bis  della  legge  n.  241  del  1990  sul  progetto  di
          fattibilita', con esclusione  dei  lavori  di  manutenzione
          ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti  invitati,
          ivi compresi gli enti gestori di servizi  pubblici  a  rete
          per  i  quali  possono  riscontrarsi  interferenze  con  il
          progetto,   sono    obbligati    a    pronunciarsi    sulla
          localizzazione   e   sul   tracciato   dell'opera,    anche
          presentando proposte  modificative,  nonche'  a  comunicare
          l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e  compensative
          dell'impatto. In tale fase, gli  enti  gestori  di  servizi
          pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al  proprio
          parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
          interferenze.   Salvo   circostanze    imprevedibili,    le
          conclusioni  adottate  dalla  conferenza  in  merito   alla
          localizzazione o  al  tracciato,  nonche'  al  progetto  di
          risoluzione delle interferenze e alle opere  mitigatrici  e
          compensative, ferma restando la procedura per  il  dissenso
          di cui all'art. 14-bis, comma 3-bis e  all'art.  14-quater,
          comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,  non  possono
          essere modificate in sede di  approvazione  dei  successivi
          livelli  progettuali,   a   meno   del   ritiro   e   della
          ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 
              4. In relazione al  procedimento  di  approvazione  del
          progetto di fattibilita'  di  cui  al  comma  3,  gli  enti
          gestori delle interferenze gia' note  o  prevedibili  hanno
          l'obbligo   di   verificare   e   segnalare   al   soggetto
          aggiudicatore la sussistenza di interferenze  non  rilevate
          con il  sedime  della  infrastruttura  o  dell'insediamento
          produttivo  e  di   elaborare,   a   spese   del   soggetto
          aggiudicatore,   il   progetto   di    risoluzione    delle
          interferenze   di   propria   competenza.    Il    soggetto
          aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
          i  costi  di  progettazione  per   la   risoluzione   delle
          interferenze indicate dall'ente gestore. La  violazione  di
          tali obblighi che sia stata  causa  di  ritardato  avvio  o
          anomalo andamento dei lavori comporta  per  l'ente  gestore
          responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni   subiti   dal
          soggetto aggiudicatore. 
              5.  Il   progetto   definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
          del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore  e,  in
          mancanza,  indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento del progetto,  nonche'  dal
          programma  degli  spostamenti  e   attraversamenti   e   di
          quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
              6. Gli enti  gestori  di  reti  o  opere  destinate  al
          pubblico  servizio  devono  rispettare  il   programma   di
          risoluzione delle interferenze di cui al comma 5  approvato
          unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente
          dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni   regolanti   la
          risoluzione delle  interferenze,  sempre  che  il  soggetto
          aggiudicatore si impegni a mettere a  disposizione  in  via
          anticipata le risorse occorrenti. Il mancato  rispetto  del
          suddetto programma di risoluzione delle  interferenze,  che
          sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento  dei
          lavori,  comporta  per   l'ente   gestore   responsabilita'
          patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 
              7.  Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti   che
          stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti  ai
          fini urbanistici ed espropriativi,  nonche'  l'applicazione
          della vigente  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale.». 
              - Si riporta l'art. 34, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). -  1.  Al
          fine di assicurare la massima trasparenza nel  conferimento
          degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
          istituito un elenco speciale dei professionisti  abilitati,
          di seguito denominato  «elenco  speciale».  Il  Commissario
          straordinario  adotta  un  avviso  pubblico  finalizzato  a
          raccogliere le manifestazioni  di  interesse  dei  predetti
          professionisti, definendo preventivamente con proprio  atto
          i criteri generali ed i requisiti minimi  per  l'iscrizione
          nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   speciale   puo'
          comunque essere ottenuta soltanto  dai  professionisti  che
          presentano il DURC regolare.  L'elenco  speciale,  adottato
          dal Commissario straordinario, e' reso  disponibile  presso
          le Prefetture - uffici territoriali del Governo  di  Rieti,
          Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e  Teramo
          nonche'   presso   tutti   i   Comuni   interessati   dalla
          ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 
              2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
          ricostruzione o riparazione  e  ripristino  degli  immobili
          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 
              3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al  comma  1
          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'
          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in
          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio
          del DURC. 
              4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
          in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
          episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
          socio,  direttore  tecnico,  con  le  imprese  invitate   a
          partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori  di
          riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
          rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero
          rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,  con
          il titolare o con  chi  riveste  cariche  societarie  nelle
          stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce
          apposita autocertificazione al committente,  trasmettendone
          altresi' copia agli uffici speciali per  la  ricostruzione.
          La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
          a  campione,  in  ordine   alla   veridicita'   di   quanto
          dichiarato. 
              5. Il contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti  previdenziali,
          del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
          i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
          di importo  superiore  ad  euro  2  milioni  il  contributo
          massimo  e'  pari  al  7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati  i
          criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  del   contributo
          previsto dal primo e dal secondo periodo,  assicurando  una
          graduazione del contributo che tenga conto della  tipologia
          della prestazione tecnica  richiesta  al  professionista  e
          dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'
          essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per  le  sole
          indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
          del 2  per  cento,  al  netto  dell'IVA  e  dei  versamenti
          previdenziali.  Con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto  un
          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli
          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei
          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per
          gestire interventi unitari. 
              6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
          competenza delle diocesi e del Ministero dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo,  con   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  e'  fissata  una
          soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
          dell'organizzazione  dimostrata  dai  professionisti  nella
          qualificazione. 
              7. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi
          da  quelli  previsti  dall'art.  8,  con  i   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  stabiliti  i
          criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di  incarichi
          che   non   trovano   giustificazione   in    ragioni    di
          organizzazione tecnico-professionale. 
              7-bis. Ai tecnici  e  professionisti  incaricati  delle
          prestazioni tecniche relative agli interventi  di  edilizia
          privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
          sismici verificatisi a decorrere dal 24  agosto  2016,  sia
          per  danni  lievi  che  per  danni  gravi,   spetta,   alla
          presentazione  dei  relativi   progetti,   secondo   quanto
          previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50  per
          cento del compenso relativo  alle  attivita'  professionali
          poste  in  essere  dagli  studi  tecnici  o   dal   singolo
          professionista, e del 50 per cento  del  compenso  relativo
          alla redazione della relazione geologica  e  alle  indagini
          specialistiche resesi necessarie per la  presentazione  del
          progetto  di  riparazione  con   rafforzamento   locale   o
          ripristino  con  miglioramento  sismico  o  demolizione   e
          ricostruzione. L'importo residuo,  fino  al  raggiungimento
          del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
          studio  tecnico  professionale,   comprese   la   relazione
          geologica e le indagini specialistiche, e'  corrisposto  ai
          professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
          dei lavori. Con ordinanza commissariale  sono  definite  le
          modalita'  di  pagamento  delle  prestazioni  di   cui   al
          precedente periodo.». 
              -  Si  riporta  l'art.  17-bis,  del  decreto-legge   9
          febbraio 2017, n. 8 (Nuovi  interventi  urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del  2016  e
          del 2017), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17-bis (Sospensione  di  termini  in  materia  di
          sanita'). - 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di
          cui al decreto  16  aprile  2009,  n.  3,  del  Commissario
          delegato ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge  n.  189  del  2016,
          nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri  di  distanza
          da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non  si
          applicano, per i  successivi  quarantotto  mesi  a  partire
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, le disposizioni  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.
          70, a condizione che intervenga sui  singoli  provvedimenti
          di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  il   parere
          favorevole del Tavolo di  monitoraggio  di  attuazione  del
          citato decreto ministeriale n.  70  del  2015,  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.». 
              -  Si  riportano  gli  allegati  1,  2  e   2-bis,   al
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
          2016),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   15
          dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
              «Allegato 1 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24
          agosto 2016 (Art. 1)). - In vigore dal 22 gennaio 2018 
              REGIONE ABRUZZO. 
                Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
                  1. Campotosto (AQ); 
                  2. Capitignano (AQ); 
                  3. Montereale (AQ); 
                  4. Rocca Santa Maria (TE); 
                  5. Valle Castellana (TE); 
                  6. Cortino (TE); 
                  7. Crognaleto (TE); 
                  8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
                Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
                  9. Accumoli (RI); 
                  10. Amatrice (RI); 
                  11. Antrodoco (RI); 
                  12. Borbona (RI); 
                  13. Borgo Velino (RI); 
                  14. Castel Sant'Angelo (RI); 
                  15. Cittareale (RI); 
                  16. Leonessa (RI); 
                  17. Micigliano (RI); 
                  18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
                Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
                  19. Amandola (FM); 
                  20. Acquasanta Terme (AP); 
                  21. Arquata del Tronto (AP); 
                  22. Comunanza (AP); 
                  23. Cossignano (AP); 
                  24. Force (AP); 
                  25. Montalto delle Marche (AP); 
                  26. Montedinove (AP); 
                  27. Montefortino (FM); 
                  28. Montegallo (AP); 
                  29. Montemonaco (AP); 
                  30. Palmiano (AP); 
                  31. Roccafluvione (AP); 
                  32. Rotella (AP); 
                  33. Venarotta (AP). 
                Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
                  34. Acquacanina (MC); 
                  35. Bolognola (MC); 
                  36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
                  37. Cessapalombo (MC); 
                  38. Fiastra (MC); 
                  39. Fiordimonte (MC); 
                  40. Gualdo (MC); 
                  41. Penna San Giovanni (MC); 
                  42. Pievebovigliana (MC); 
                  43. Pieve Torina (MC); 
                  44. San Ginesio (MC); 
                  45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
                  46. Sarnano (MC); 
                  47. Ussita (MC); 
                  48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
                Area Val Nerina: 
                  49. Arrone (TR); 
                  50. Cascia (PG); 
                  51. Cerreto di Spoleto (PG); 
                  52. Ferentillo (TR); 
                  53. Montefranco (TR); 
                  54. Monteleone di Spoleto (PG); 
                  55. Norcia (PG); 
                  56. Poggiodomo (PG); 
                  57. Polino (TR); 
                  58. Preci (PG); 
                  59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
                  60. Scheggino (PG); 
                  61. Sellano (PG); 
                  62. Vallo di Nera (PG).». 
              «Allegato 2 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26
          e del 30 ottobre 2016 (Art. 1)). - In vigore dal 22 gennaio
          2018 
              REGIONE ABRUZZO: 
                1. Campli (TE); 
                2. Castelli (TE); 
                3. Civitella del Tronto (TE); 
                4. Torricella Sicura (TE); 
                5. Tossicia (TE); 
                6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
                7. Cantalice (RI); 
                8. Cittaducale (RI); 
                9. Poggio Bustone (RI); 
                10. Rieti; 
                11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
                12. Apiro (MC); 
                13. Appignano del Tronto (AP); 
                14. Ascoli Piceno; 
                15. Belforte del Chienti (MC); 
                16. Belmonte Piceno (FM); 
                17. Caldarola (MC); 
                18. Camerino (MC); 
                19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
                20. Castel di Lama (AP); 
                21. Castelraimondo (MC); 
                22. Castignano (AP); 
                23. Castorano (AP); 
                24. Cerreto D'esi (AN); 
                25. Cingoli (MC); 
                26. Colli del Tronto (AP); 
                27. Colmurano (MC); 
                28. Corridonia (MC); 
                29. Esanatoglia (MC); 
                30. Fabriano (AN); 
                31. Falerone (FM); 
                32. Fiuminata (MC); 
                33. Folignano (AP); 
                34. Gagliole (MC); 
                35. Loro Piceno (MC); 
                36. Macerata; 
                37. Maltignano (AP); 
                38. Massa Fermana (FM); 
                39. Matelica (MC); 
                40. Mogliano (MC); 
                41. Monsapietro Morico (FM); 
                42. Montappone (FM); 
                43. Monte Rinaldo (FM); 
                44. Monte San Martino (MC); 
                45. Monte Vidon Corrado (FM); 
                46. Montecavallo (MC); 
                47. Montefalcone Appennino (FM); 
                48. Montegiorgio (FM); 
                49. Monteleone (FM); 
                50. Montelparo (FM); 
                51. Muccia (MC); 
                52. Offida (AP); 
                53. Ortezzano (FM); 
                54. Petriolo (MC); 
                55. Pioraco (MC); 
                56. Poggio San Vicino (MC); 
                57. Pollenza (MC); 
                58. Ripe San Ginesio (MC); 
                59. San Severino Marche (MC); 
                60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
                61. Sefro (MC); 
                62. Serrapetrona (MC); 
                63. Serravalle del Chienti (MC); 
                64. Servigliano (FM); 
                65. Smerillo (FM); 
                66. Tolentino (MC); 
                67. Treia (MC); 
                68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
                69. Spoleto (PG).». 
              «Allegato 2-bis (Elenco dei Comuni  colpiti  dal  sisma
          del 18 gennaio 2017 (Art. 1)). - In vigore dal  22  gennaio
          2018 
              Regione Abruzzo: 
                1) Barete (AQ); 
                2) Cagnano Amiterno (AQ); 
                3) Pizzoli (AQ); 
                4) Farindola (PE); 
                5) Castelcastagna (TE); 
                6) Colledara (TE); 
                7) Isola del Gran Sasso (TE); 
                8) Pietracamela (TE); 
                9) Fano Adriano (TE).».