Art. 38 
 
 
             Rimodulazione delle funzioni commissariali 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del
Commissario  straordinario  del   Governo   per   la   ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  nominato
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29
settembre 2016. 
  2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto,  e  ogni
altra  disposizione  vigente  concernente  gli  interventi   per   la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016. 
  3.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito  il  compenso   del
Commissario, determinato nei limiti di cui all'art. 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede  con  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  comunicato  della  Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  (Nomina   di   Vasco   Errani   a
          Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione
          nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto
          2016. (16A06963), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          settembre 2016, n. 228: 
                «Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   9
          settembre 2016, registrato dalla  Corte  dei  conti  il  14
          settembre 2016, al n. 2542, Vasco Errani e' stato nominato,
          ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione
          nei territori dei comuni delle regioni di  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e Umbria  interessati  dall'evento  sismico  del  24
          agosto 2016. 
              Il decreto e' pubblicato sul sito web della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   al   seguente   indirizzo:
          http://www.governo.it/pubblicita-legale.». 
              - Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
              «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - (Omissis). 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              (Omissis).».