Art. 39 
 
 
              Impignorabilita' delle risorse assegnate 
     per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito  dall'art.  545  del  codice  di
procedura civile, non  sono  soggette  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare,  le  risorse  assegnate  a
carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati,  purche'
depositate su singoli conti correnti bancari a tal  fine  attivati  e
intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario  del
Governo per la relativa ricostruzione, e destinate  a  interventi  di
ricostruzione  e  riqualificazione   infrastrutturale,   industriale,
edilizia  e  sul  patrimonio  storico  e  artistico   nei   territori
interessati dagli eventi sismici: 
    a)  della   regione   Abruzzo   dell'aprile   2009,   individuati
nell'articolo unico del decreto del Commissario  delegato  16  aprile
2009, n. 3; 
    b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio  2012,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; 
    c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato  1  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono,  previa
autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale  ne
verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti  alle  finalita'
indicate nel  medesimo  comma.  Ai  beneficiari  non  si  applica  la
disposizione di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni  caso,  qualsiasi
azione   esecutiva   o   cautelare   volta   all'esecuzione   forzata
eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non  determinano
obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di  somme
a  favore  delle   Amministrazioni   interessate   o   dei   soggetti
beneficiari. 
  4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano: 
    a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli  eventi  sismici  di
cui alla lettera a) del comma 1; 
    b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli  eventi  sismici  di
cui alle lettere b) e c) del comma 1. 
  5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini  di  cui  al
comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari  secondo  le  regole
della gestione del Commissario delegato o straordinario. 
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli atti notificati fino al  giorno  antecedente  ((  alla  data  di
entrata in vigore )) del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'art.  545,  del  codice  di  procedura
          civile: 
              «Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere
          pignorati i crediti alimentari, tranne  che  per  cause  di
          alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente  del
          tribunale o di un giudice da lui delegato e  per  la  parte
          dal medesimo determinata mediante decreto. 
              Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
              Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
              Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
              Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause
          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla
          meta' dell'ammontare delle somme predette. 
              Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge. 
              Le somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
          di  quiescenza,  non  possono  essere  pignorate   per   un
          ammontare  corrispondente  alla  misura   massima   mensile
          dell'assegno  sociale,  aumentato  della  meta'.  La  parte
          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
          dal terzo, quarto e quinto  comma  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono
          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo
          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data
          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme
          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,
          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
          articolo  in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i  limiti
          previsti dallo stesso  e  dalle  speciali  disposizioni  di
          legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
          dal giudice anche d'ufficio.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  unico,  del   decreto   del
          Commissario delegato 16 aprile 2009, n.  3  (Individuazione
          dei comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  che  hanno
          colpito la provincia  dell'Aquila  ed  altri  comuni  della
          regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3): 
              «Articolo unico. - Sulla base dei  dati  fino  ad  oggi
          emersi dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento
          della protezione civile in  collaborazione  con  l'INGV,  i
          comuni interessati dagli eventi sismici che  hanno  colpito
          la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009,  che  hanno
          risentito di un'intensita' MCS uguale o superiore al  sesto
          grado, sono i seguenti: 
                Provincia dell'Aquila: Acciano,  Barete,  Barisciano,
          Castel  del  Monte,  Campotosto,  Capestrano,   Caporciano,
          Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio,
          Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele,  Fagnano  Alto,
          Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli,  L'Aquila,  Lucoli,
          Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli,  Pizzoli,  Poggio  Picenze,
          Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio,  Rocca  di  Mezzo,  San
          Demetrio ne' Vestini, San Pio  delle  Camere,  Sant'Eusanio
          Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli
          Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia
          degli Abruzzi; 
                Provincia di Teramo: Arsita,  Castelli,  Montorio  al
          Vomano, Pietracamela e Tossicia; 
                Provincia di Pescara:  Brittoli,  Bussi  sul  Tirino,
          Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona,  Popoli
          e Torre de' Passeri.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  unico,  del   decreto   del
          Commissario delegato 17 luglio 2009, n.  11  (Modifiche  ed
          integrazioni al decreto n. 3 del 16  aprile  2009,  recante
          «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici
          che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri  comuni
          della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (Decreto n.
          11): 
              «Articolo unico.  -  L'elenco  dei  comuni  interessati
          dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a
          partire  dal  6  aprile  2009,  che  hanno   risentito   di
          un'intensita' M.C.S. uguale o superiore al sesto grado,  e'
          cosi' integrato: 
                provincia  dell'Aquila:  Bugnara,  Cagnano  Amiterno,
          Capitignano, Fontecchio e Montereale; 
                provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e  Penna
          Sant'Andrea.». 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
          n. 74  (Interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio
          2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
          n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni  vigenti
          stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
          nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'art. 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.». 
              Il testo dell'allegato 1 al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e' riportato nelle note all'art. 37. 
              - Si riporta l'art. 48-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni
          sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              «Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'  a
          prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a
          qualunque titolo, il pagamento di un  importo  superiore  a
          cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.».