(( Art. 39 ter 
 
Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,  n.  89,
  recante ulteriori misure urgenti a  favore  delle  popolazioni  dei
  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,   Marche   ed   Umbria,
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016. 
 
  1. All'art. 1-sexies del  decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2018,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In caso di interventi edilizi  sugli  edifici  privati  nei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, realizzati prima degli eventi  sismici  del  24  agosto
2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui  all'art.  22,
comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essi,  e  nelle
ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il  proprietario
dell'immobile, pur  se  diverso  dal  responsabile  dell'abuso,  puo'
presentare,  anche  contestualmente  alla  domanda   di   contributo,
richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio  attivita'
in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36,  comma  1,
37, comma 4, e 93 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato   nel   progetto   di   riparazione   o   ricostruzione
dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento  della
presentazione  del  progetto.  E'  fatto  salvo,  in  ogni  caso,  il
pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e  37,  comma
4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e  inferiore
a 516 euro, in misura determinata dal responsabile  del  procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore  dell'immobile,  valutato
per  differenza  tra  il  valore  dello  stato  realizzato  e  quello
precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura  prevista  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile
1994, n. 701. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.» )); 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      (( «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova  applicazione
anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative  dell'intesa,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente  misure
per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, di cui
al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU,
ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica  e  di
edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa
all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione
nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da  interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi
ordini di demolizione.» )); 
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono
inserite le seguenti: (( «al permesso di costruire o» )); 
    d) al comma 6, quarto periodo, dopo le  parole:  «e'  rilasciata»
sono inserite le seguenti: (( «dal competente  ufficio  regionale  o»
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge  29
          maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure urgenti a favore delle
          popolazioni dei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  ed  Umbria,  interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24  agosto  2016),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1-sexies   (Disciplina   relativa   alle   lievi
          difformita' edilizie  e  alle  pratiche  pendenti  ai  fini
          dell'accelerazione dell'attivita'  di  ricostruzione  o  di
          riparazione  degli  edifici  privati).  -  1.  In  caso  di
          interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di  cui
          agli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  realizzati  prima  degli  eventi
          sismici del 24 agosto 2016 in  assenza  di  titoli  edilizi
          nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi  di
          cui al comma 1-bis del presente articolo,  il  proprietario
          dell'immobile, pur se diverso dal responsabile  dell'abuso,
          puo' presentare,  anche  contestualmente  alla  domanda  di
          contributo,   richiesta   di   permesso   o    segnalazione
          certificata di inizio attivita'  in  sanatoria,  in  deroga
          alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4,  e
          93 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a  quanto
          rappresentato nel progetto di riparazione  o  ricostruzione
          dell'immobile danneggiato  e  alla  disciplina  vigente  al
          momento della presentazione del progetto. E'  fatto  salvo,
          in ogni  caso,  il  pagamento  della  sanzione  di  cui  ai
          predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo'
          essere superiore a 5.164 euro e inferiore a  516  euro,  in
          misura  determinata  dal  responsabile   del   procedimento
          comunale in relazione all'aumento di valore  dell'immobile,
          valutato  per  differenza  tra  il   valore   dello   stato
          realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base
          alla procedura prevista dal regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio
          dei   lavori   e'   comunque   subordinato   al    rilascio
          dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 
              1-bis.  Il  comma  1  del   presente   articolo   trova
          applicazione anche nei casi previsti dalle norme  regionali
          attuative dell'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli
          enti locali, sull'atto concernente misure per  il  rilancio
          dell'economia attraverso l'attivita' edilizia,  di  cui  al
          provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n.
          21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in  materia  di
          urbanistica e di edilizia. In tale caso il  contributo  non
          spetta per la parte relativa all'incremento di  volume.  Il
          presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le
          costruzioni siano state interessate da  interventi  edilizi
          totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi
          ordini di demolizione. 
              2.  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   1,   la
          percentuale di cui al comma 2-ter dell'art. 34  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001  e'
          elevata al 5 per cento. 
              3. Nei casi di cui al comma 1,  il  tecnico  incaricato
          redige la valutazione della sicurezza in base alle  vigenti
          norme  tecniche  per  le  costruzioni  emanate   ai   sensi
          dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo
          alla  domanda  di  contributo,  accertando,  altresi',  con
          apposita   relazione   asseverata   che   le    difformita'
          strutturali  non  abbiano  causato  in  via  esclusiva   il
          danneggiamento dell'edificio. E' fatto  salvo  il  rilascio
          dell'autorizzazione di cui  all'art.  94  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce
          provvedimento conclusivo al fine  della  risoluzione  della
          difformita'  strutturale  e,  unitamente  al  permesso   di
          costruire  o  alla  segnalazione  certificata   di   inizio
          attivita' in sanatoria, causa estintiva del  reato  oggetto
          di contestazione. 
              4. Per gli interventi edilizi di  cui  al  comma  1  e'
          possibile  richiedere  l'autorizzazione  paesaggistica   ai
          sensi  dell'art.  146  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o  dell'art.  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti  casi:  a)
          per  le  opere  realizzate  su  immobili  che  al   momento
          dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a
          vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate  in  data
          antecedente a quella  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo 24 marzo 2006, n. 157,  anche  se  eseguite  su
          immobili gia' sottoposti  a  vincolo  paesaggistico.  Resta
          ferma,  in  ogni  caso,  la  verifica   di   compatibilita'
          dell'intervento con le  norme  di  settore  in  materia  di
          tutela dal rischio idrogeologico. 
              5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di  volume
          derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella  misura
          massima del 2 per cento per  ogni  dimensione  rispetto  al
          progetto   originario,   riconducibili   a    carenza    di
          rappresentazione  dei  medesimi  progetti  originari,  alle
          tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti  e  alle
          tolleranze delle  misure,  purche'  tali  interventi  siano
          eseguiti     nel     rispetto     delle     caratteristiche
          architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali  e  delle
          finiture esistenti, non sono  considerati  difformita'  che
          necessitino di sanatoria paesaggistica. 
              6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione o
          di riparazione degli edifici privati ubicati nei  territori
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  danneggiati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016,  in  presenza  di  domande  di  sanatoria   edilizia,
          formulate ai sensi della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,
          dell'art. 39 della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  o
          dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, non definite alla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   la
          certificazione di  idoneita'  sismica,  ove  richiesta  per
          l'adozione  del   provvedimento   di   concessione   o   di
          autorizzazione   in   sanatoria   e   dell'agibilita',   e'
          sostituita da perizia del tecnico incaricato  del  progetto
          di  adeguamento  e  miglioramento   sismico,   che   redige
          certificato di idoneita' statica  secondo  quanto  previsto
          dal decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  15  maggio
          1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  135  del  10
          giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con
          particolare riferimento  a  quelle  opportune  relative  ai
          materiali. Il certificato di idoneita' statica  attesta  il
          rispetto  di   quanto   previsto   dal   suddetto   decreto
          ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in  cui  non  risulti
          possibile la redazione del certificato di idoneita' statica
          ai sensi  del  decreto  ministeriale  15  maggio  1985,  il
          tecnico incaricato  indica  gli  interventi  necessari  che
          avrebbero  consentito  la  redazione  del  certificato   di
          idoneita'  statica  valutandone  i  costi.  In  tal   caso,
          l'autorizzazione  statica  o  sismica  e'  rilasciata   dal
          competente ufficio regionale o dalla  Conferenza  regionale
          di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229. 
              7. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
          dal  comma  6,  qualora  il  progetto  di   riparazione   o
          ricostruzione  dell'edificio  danneggiato  conduca  ad   un
          risultato architettonico e strutturale  diverso  da  quello
          oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere
          corredato di una relazione  asseverata  del  professionista
          incaricato attestante che  le  caratteristiche  costruttive
          degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state
          causa esclusiva del danno. 
              8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7  si  applicano
          con riferimento  ai  soli  interventi  di  ricostruzione  o
          riparazione degli immobili distrutti  o  danneggiati  dagli
          eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto
          2016.». 
              Il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis, al  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n. 189, e' riportato nelle  note  all'art.
          37. 
              - Si riporta  l'art.  22,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia - Testo A): 
              «Art. 22 (L)  (Interventi  subordinati  a  segnalazione
          certificata di inizio di attivita' (decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  art.  4,  commi  7,  8,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  come
          modificato dall'art. 2, comma 60, della legge  23  dicembre
          1996,  n.  662,  nel  testo  risultante   dalle   modifiche
          introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n. 669; decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  art.  11,
          convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio  1997,  n.
          135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in  part.
          articoli 34 ss, e 149)). - 1. Sono realizzabili mediante la
          segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  di  cui
          all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  nonche'  in
          conformita' alle previsioni  degli  strumenti  urbanistici,
          dei    regolamenti    edilizi    e     della     disciplina
          urbanistico-edilizia vigente: 
                a) gli interventi di  manutenzione  straordinaria  di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino  le
          parti strutturali dell'edificio; 
                b)  gli  interventi  di  restauro  e  di  risanamento
          conservativo di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),
          qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
                c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
          all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
          nell'art. 10, comma 1, lettera c). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  36,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia - Testo A): 
              «Art. 36 (L) (Accertamento  di  conformita'  (legge  28
          febbraio 1985, n. 47, art. 13)). - 1. In caso di interventi
          realizzati in  assenza  di  permesso  di  costruire,  o  in
          difformita' da esso,  ovvero  in  assenza  di  segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita'  nelle  ipotesi  di  cui
          all'art. 23, comma 01, o in difformita' da essa, fino  alla
          scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3,  33,
          comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle
          sanzioni  amministrative,  il  responsabile  dell'abuso,  o
          l'attuale proprietario dell'immobile, possono  ottenere  il
          permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
          disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia  al  momento
          della realizzazione dello  stesso,  sia  al  momento  della
          presentazione della domanda. 
              2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato
          al pagamento, a titolo  di  oblazione,  del  contributo  di
          costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di  gratuita'
          a  norma  di  legge,  in  misura  pari  a  quella  prevista
          dall'art. 16.  Nell'ipotesi  di  intervento  realizzato  in
          parziale  difformita',   l'oblazione   e'   calcolata   con
          riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 
              3.  Sulla  richiesta  di  permesso  in   sanatoria   il
          dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
          si  pronuncia  con  adeguata  motivazione,  entro  sessanta
          giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.». 
              - Si riporta  l'art.  37,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia - Testo A): 
              «Art. 37 (L)  (Interventi  eseguiti  in  assenza  o  in
          difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio
          attivita' e accertamento di conformita' (art. 4,  comma  13
          del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della  legge  n.
          47 del 1985)). - (Omissis). 
              4. Ove l'intervento realizzato  risulti  conforme  alla
          disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia  al  momento
          della realizzazione dell'intervento, sia al  momento  della
          presentazione della domanda, il responsabile  dell'abuso  o
          il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
          dell'intervento versando la somma,  non  superiore  a  5164
          euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
          del  procedimento  in  relazione  all'aumento   di   valore
          dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  93,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia - Testo A): 
              «Art. 93 (R) (Denuncia dei lavori e  presentazione  dei
          progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n.  64  del
          1974, articoli 17 e 19)). - 1. Nelle zone sismiche  di  cui
          all'art. 83,  chiunque  intenda  procedere  a  costruzioni,
          riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne  preavviso
          scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne
          copia  al  competente  ufficio   tecnico   della   regione,
          indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza  del
          progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
              2. Alla domanda deve essere allegato  il  progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
              3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato  dal
          competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il
          progetto deve essere esauriente  per  planimetria,  piante,
          prospetti  e  sezioni  ed  accompagnato  da  una  relazione
          tecnica,  dal  fascicolo  dei   calcoli   delle   strutture
          portanti, sia  in  fondazione  sia  in  elevazione,  e  dai
          disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
              4.  Al  progetto  deve  inoltre  essere  allegata   una
          relazione  sulla  fondazione,  nella  quale  devono  essere
          illustrati i criteri  seguiti  nella  scelta  del  tipo  di
          fondazione,  le  ipotesi  assunte,  i  calcoli  svolti  nei
          riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 
              5. La relazione sulla fondazione deve essere  corredata
          da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 
              6. In ogni comune deve essere tenuto un registro  delle
          denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
              7.  Il  registro  deve  essere  esibito,  costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'art. 103.». 
              Il decreto del Ministro delle finanze 19  aprile  1994,
          n. 701 (Regolamento recante norme per  l'automazione  delle
          procedure di aggiornamento degli archivi catastali e  delle
          conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300. 
              - Si riporta l'art. 8, comma 6, della  legge  5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  Cost.  18
          ottobre 2001, n. 3): 
              «Art. 8. (Attuazione dell'art. 120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              Il provvedimento della Conferenza  unificata  1  aprile
          2009, n. 21/CU (Intesa, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli
          enti locali, sull'atto concernente misure per  il  rilancio
          dell'economia attraverso l'attivita' edilizia.  (Repertorio
          atti n. 21/CU del  1°  aprile  2009)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2009, n. 98.