Art. 15 
 
                Disposizioni in materia di giustizia 
 
  (( 01. Le funzioni di agente  del  Governo  a  difesa  dello  Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte
dall'Avvocato generale dello Stato, che  puo'  delegare  un  avvocato
dello Stato. )) 
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo  IV  della  parte  III,
dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: 
  «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione  dei  compensi  al
difensore e al consulente tecnico  di  parte).  -  1.  ((  Quando  ))
l'impugnazione, anche incidentale, e'  dichiarata  inammissibile,  al
difensore non e' liquidato alcun compenso. 
  2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per  le
consulenze  tecniche  di  parte  che,   all'atto   del   conferimento
dell'incarico, apparivano  irrilevanti  o  superflue  ai  fini  della
prova.». 
  (( 1-bis. All'articolo 7, comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono  soppresse.
))