Art. 15 Disposizioni in materia di giustizia (( 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato dello Stato. )) 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). - 1. (( Quando )) l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso. 2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.». (( 1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse. ))