(( Art. 15-bis 
 
Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore  della  Repubblica
                 presso il tribunale per i minorenni 
 
  1. Dopo l'articolo 11 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica  presso
il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti penitenziari  e  gli
istituti  a  custodia  attenuata  per  detenute   madri   trasmettono
semestralmente al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti  i  minori
collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con  la
famiglia e  delle  condizioni  psicofisiche  del  minore  stesso.  Il
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  per  i  minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con  ricorso
motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza. 
  2. Il procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
istituti indicati, ai fini di  cui  al  comma  1.  Puo'  procedere  a
ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
  3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di  un  pubblico  servizio,
gli esercenti un servizio  di  pubblica  necessita'  che  entrano  in
contatto con il minore di cui al comma 1  debbono  riferire  al  piu'
presto  al  direttore  dell'istituto   su   condotte   del   genitore
pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da'
immediata comunicazione al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale per i minorenni.». 
  2. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 387 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria  nel  caso  di
arresto o  di  fermo  di  madre  di  prole  di  minore  eta').  -  1.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta',
la polizia giudiziaria che  lo  ha  eseguito  senza  ritardo  ne  da'
notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni  del
luogo dell'arresto o del fermo.»; 
  b) all'articolo 293, dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone  la  custodia  cautelare  in
carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e'  comunicata
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni
del luogo di esecuzione della misura.»; 
  c) all'articolo 656, dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. L'ordine di esecuzione della  sentenza  di  condanna  a  pena
detentiva  nei  confronti  di  madre  di  prole  di  minore  eta'  e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e   limitative   della   liberta'),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n.  212,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  293  e  656  del
          codice di procedura penale, come modificati dalla  presente
          legge: 
              «Art. 293 (Adempimenti esecutivi). -  1.  Salvo  quanto
          previsto dall'art. 156, l'ufficiale o  l'agente  incaricato
          di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la   custodia
          cautelare consegna  all'imputato  copia  del  provvedimento
          unitamente a una comunicazione scritta,  redatta  in  forma
          chiara e precisa e,  per  l'imputato  che  non  conosce  la
          lingua   italiana,   tradotta   in   una   lingua   a   lui
          comprensibile, con cui lo informa: 
                a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia
          e di essere ammesso al patrocinio a spese dello  Stato  nei
          casi previsti dalla legge; 
                b) del diritto di  ottenere  informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                c) del diritto all'interprete ed alla  traduzione  di
          atti fondamentali; 
                d) del diritto di avvalersi  della  facolta'  di  non
          rispondere; 
                e) del diritto di accedere agli  atti  sui  quali  si
          fonda il provvedimento; 
                f) del diritto di informare le autorita' consolari  e
          di dare avviso ai familiari; 
                g) del diritto di accedere all'assistenza  medica  di
          urgenza; 
                h)   del   diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita'   giudiziaria   non   oltre   cinque   giorni
          dall'inizio dell'esecuzione,  se  la  misura  applicata  e'
          quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
          dieci giorni se la persona e' sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare; 
                i) del diritto di comparire dinanzi  al  giudice  per
          rendere  l'interrogatorio,  di  impugnare  l'ordinanza  che
          dispone  la  misura   cautelare   e   di   richiederne   la
          sostituzione o la revoca. 
              1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma
          1  non  sia   prontamente   disponibile   in   una   lingua
          comprensibile all'imputato, le  informazioni  sono  fornite
          oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
          comunicazione scritta all'imputato. 
              1-ter. L'ufficiale o l'agente  incaricato  di  eseguire
          l'ordinanza informa immediatamente il difensore di  fiducia
          eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
          norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le  operazioni
          compiute,   facendo   menzione   della    consegna    della
          comunicazione di cui al comma 1 o  dell'informazione  orale
          fornita  ai  sensi  del  comma   1-bis.   Il   verbale   e'
          immediatamente  trasmesso  al   giudice   che   ha   emesso
          l'ordinanza e al pubblico ministero. 
              2. Le ordinanze che  dispongono  misure  diverse  dalla
          custodia cautelare sono notificate all'imputato. 
              3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la  loro
          notificazione   o   esecuzione,   sono   depositate   nella
          cancelleria del giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla
          richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
          la stessa. Avviso del deposito e' notificato al  difensore.
          Il difensore ha diritto di esame e  di  copia  dei  verbali
          delle comunicazioni e  conversazioni  intercettate.  Ha  in
          ogni caso diritto alla trasposizione,  su  supporto  idoneo
          alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. 
              4.  Copia  dell'ordinanza  che   dispone   una   misura
          interdittiva   e'   trasmessa   all'organo    eventualmente
          competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. 
              4-bis. Copia dell'ordinanza  che  dispone  la  custodia
          cautelare in carcere nei confronti di  madre  di  prole  di
          minore eta' e' comunicata al procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
          della misura.». 
              «Art. 656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  -  1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
              2. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona  nei  cui  confronti   deve   essere   eseguito   e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione. L'ordine e'  notificato  al  difensore  del
          condannato. 
              3-bis.  L'ordine  di  esecuzione  della   sentenza   di
          condanna a pena detentiva nei confronti di madre  di  prole
          di  minore  eta'  e'  comunicato   al   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
          esecuzione della sentenza. 
              4. L'ordine che dispone  la  carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277. 
              4-bis. Al di fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  9,
          lettera b), quando la residua pena da  espiare,  computando
          le detrazioni previste dall'art. 54 della legge  26  luglio
          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il
          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di
          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di
          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi
          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al
          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata
          ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
          354. La presente disposizione non si applica nei  confronti
          dei condannati per i delitti di cui  all'art.  4-bis  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              4-ter. Quando  il  condannato  si  trova  in  stato  di
          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette
          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla
          liberazione anticipata. 
              4-quater.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,   il
          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai
          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
              5. Se la pena detentiva, anche se  costituente  residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
          nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, della legge 26
          luglio 1975, n. 354, o  sei  anni  nei  casi  di  cui  agli
          articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.
          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono
          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la
          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha
          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro
          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata
          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  e  di  cui  all'art.  94  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'art.  90
          dello stesso testo unico. L'avviso  informa  altresi'  che,
          ove  non  sia  presentata  l'istanza  o   la   stessa   sia
          inammissibile ai sensi degli articoli  90  e  seguenti  del
          citato testo unico, l'esecuzione  della  pena  avra'  corso
          immediato. 
              6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3.  Resta
          salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del   tribunale   di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di  sorveglianza
          decide  non  prima  del   trentesimo   e   non   oltre   il
          quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 
              7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per   la   stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui  all'art.  90  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
              8. Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cui all'art. 94 del medesimo  testo  unico  non  risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
              8-bis. Quando e' provato  o  appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta: 
                a) nei confronti dei condannati per i delitti di  cui
          all'art. 4-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  nonche'  di  cui  agli  articoli
          423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,  624-bis
          del codice  penale,  fatta  eccezione  per  coloro  che  si
          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi
          dell'art.  89  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni; 
                b) nei confronti di coloro che, per il fatto  oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva; 
                c) (soppressa). 
              10. Nella situazione considerata dal  comma  5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i
          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli
          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'
          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure
          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del
          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello
          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli adempimenti previsti dall'art.  47-ter  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive  modificazioni,
          provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».