(( Art. 15-ter 
 
Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in  materia
                            di sicurezza 
 
  1.  Al  capo  II  del  titolo  I  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-ter (Nucleo  di  polizia  penitenziaria  a  supporto  delle
funzioni del procuratore nazionale antimafia).  -  1.  Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
con   specifico   riferimento   all'acquisizione,   all'analisi    ed
all'elaborazione  dei   dati   e   delle   informazioni   provenienti
dall'ambiente penitenziario, il  procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a  un
massimo  di  venti  unita',  nell'ambito   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria  e  composto   da   personale   del   medesimo   Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo  non  determina  l'attribuzione  di
emolumenti aggiuntivi.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il capo II del titolo I del  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di  coordinamento
          e transitorie del codice di procedura  penale),  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento
          ordinario, tratta delle "Disposizioni relative al  pubblico
          ministero". 
              - L'art. 371-bis, commi 1 e 2, del codice di  procedura
          penale dispone: 
              «Art.   371-bis   (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1.  Il
          procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  esercita
          le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti
          indicati nell'art. 51 comma 3-bis e  comma  3-quater  e  in
          relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione  antimafia   e
          antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i  delitti
          di cui all'art. 51, comma  3-bis  dispone  della  direzione
          investigativa  antimafia   e   dei   servizi   centrali   e
          interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e   impartisce
          direttive   intese   a   regolarne   l'impiego    a    fini
          investigativi. In relazione ai procedimenti per  i  delitti
          di cui all'art. 51, comma 3-quater, si avvale altresi'  dei
          servizi centrali e interprovinciali delle forze di  polizia
          e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a  fini
          investigativi. 
              2. Il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          esercita funzioni di impulso nei confronti dei  procuratori
          distrettuali al fine di rendere effettivo il  coordinamento
          delle attivita' di indagine, di garantire la  funzionalita'
          dell'impiego della polizia giudiziaria  nelle  sue  diverse
          articolazioni   e   di   assicurare   la   completezza    e
          tempestivita' delle investigazioni. 
              (Omissis).».