Art. 22 
 
                        Fondo garanzia e FSC 
 
  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 735  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al
relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per  l'anno  2018,  a
valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto  Fondo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge  27  dicembre
2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
          2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67." 
              Si riporta il testo vigente del comma 53  dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              "Art. 1. 
              53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione di cui all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  in  coerenza  con  le
          relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di  garanzia
          per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  Con
          apposita delibera  del  CIPE  sono  altresi'  assegnati  al
          predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni  di  euro.
          Il  CIPE  tiene  conto  degli  stanziamenti  in   sede   di
          assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, anche al fine del rispetto delle  percentuali  di
          riparto di cui al comma 6. La dotazione del  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2015."