Art. 23 
 
             Misure in materia di trasporto delle merci 
 
  1. Al fine di  favorire  gli  interventi  per  la  ristrutturazione
dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all'articolo
1, comma 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede: 
  a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  b) quanto a 16 milioni di euro (( mediante )) utilizzo delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  state
riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 16  milioni,  definitivamente  al  bilancio  dello
Stato. 
  2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da
assegnare  all'autorita'  di  sistema   portuale   del   mar   ligure
occidentale. 
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  2,  si
provvede per 15 milioni di euro  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  15  novembre  2018,
delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate  al  termine
del periodo di operativita' delle misure agevolative e  giacenti  sui
conti correnti n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa. 
  (( 3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle  imprese  ferroviarie
per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5
milioni di euro per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 106 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "Art. 1. 
              106. Limitatamente al periodo d'imposta in  corso  alla
          data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
          non documentate di cui  all'articolo  66,  comma  5,  primo
          periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, spetta anche per  i  trasporti  personalmente
          effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in  cui
          ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per  cento  di
          quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
          regione o delle  regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo nonche', relativamente  all'anno
          2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
          comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,   e'
          autorizzato uno stanziamento di 120  milioni  di  euro  per
          l'anno 2006." 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1230
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              "Art. 1. 
              1230. Al fine di  garantire  il  cofinanziamento  dello
          Stato agli oneri a carico delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del  secondo
          biennio  economico  del  contratto   collettivo   2004-2007
          relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  a
          decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la  spesa  di  190
          milioni di euro. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le  risorse
          sono  attribuite  con  riferimento  alla  consistenza   del
          personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006  presso
          le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
          ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che  applicano   il
          contratto autoferrotranvieri di  cui  all'articolo  23  del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47.  Le
          spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome  di
          Trento e di Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende
          degli  importi  assegnati  sono  escluse   dal   patto   di
          stabilita' interno." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (Modifiche
          ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile  2011,  n.
          59 e 21 novembre 2005, n.  286,  nonche'  attuazione  della
          direttiva  2011/94/UE  recante  modifiche  della  direttiva
          2006/126/CE, concernente la patente di guida): 
              "Art. 11 Disposizioni in materia di tariffe 
              1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono  incrementate  le  tariffe  applicabili
          alle operazioni in materia di  motorizzazione,  di  cui  ai
          punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1°  dicembre  1986,
          n.  870.  Il  maggior  gettito   derivante   dal   predetto
          incremento  affluisce  ad  apposito  capitolo/articolo   di
          entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato  per  la
          parte eccedente l'importo di  euro  13.074.000  per  l'anno
          2018,  di  euro  15.380.000  per  l'anno  2019  e  di  euro
          17.686.000   a   decorrere   dall'anno   2020,   ai   sensi
          dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della  legge  4  febbraio
          2005, n. 11, allo stato di previsione del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per  essere  destinato  agli
          adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo
          18  aprile  2011,  n.  59,  come  modificato  dal  presente
          decreto." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
              "Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti  compresi
          nell'ambito dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
          Ligure occidentale 
              1. Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  che
          l'evento ha  prodotto  sulle  attivita'  dell'Autorita'  di
          sistema portuale del Mar Ligure occidentale in  termini  di
          riduzione  delle  operazioni  commerciali  e  dei   servizi
          portuali,  la  quota  di   riparto   del   Fondo   per   il
          finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti  di
          cui all'articolo 18-bis, comma 1, della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, riconosciuta ai  porti  ricadenti  nell'ambito
          della  predetta  Autorita'  di  sistema   portuale,   viene
          stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3  per
          cento   dell'imposta    sul    valore    aggiunto    dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di  30
          milioni di euro annui. 
              1-bis. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,
          all'Autorita'  di   sistema   portuale   del   Mar   Ligure
          occidentale e' assegnato un contributo  aggiuntivo  di  4,2
          milioni di euro per l'anno 2018. 
              1-ter. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma
          1-bis  si  provvede  mediante   corrispondente   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20  dicembre
          2018, delle somme destinate agli  interventi  di  cui  agli
          articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23  dicembre  1997,  n.
          454, non utilizzate al termine del periodo di  operativita'
          delle misure agevolative  e  giacenti  sui  conti  correnti
          bancari n. 211390  e  n.  211389  accesi  presso  la  Banca
          nazionale del lavoro S.p.a." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della
          legislazione in materia portuale): 
              "Art. 18-bis Autonomia finanziaria delle  Autorita'  di
          sistema portuale e  finanziamento  della  realizzazione  di
          opere nei porti 
              1. Al fine di agevolare la  realizzazione  delle  opere
          previste nei rispettivi piani  regolatori  portuali  e  nei
          piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
          infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
          stradali  e  ferroviari  nei  porti  e   gli   investimenti
          necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
          riqualificazione  strutturale  degli  ambiti  portuali,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   un   fondo   per   il
          finanziamento degli interventi  di  adeguamento  dei  porti
          alimentato su base annua, in misura pari  all'1  per  cento
          dell'imposta sul valore aggiunto  dovuta  sull'importazione
          delle merci introdotte  nel  territorio  nazionale  per  il
          tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di  euro
          annui. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4 e
          5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi  per  la
          ristrutturazione   dell'autotrasporto   e    lo    sviluppo
          dell'intermodalita'): 
              "Art.   1.   Interventi   per    la    ristrutturazione
          dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e  del
          trasporto combinato. 
              1. La  presente  legge  si  propone  di  consentire  al
          comparto dell'autotrasporto  nazionale  di  evolvere  verso
          forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive  e
          di incrementare il  trasporto  combinato.  A  tal  fine  la
          presente   legge   ha   la   finalita'   di   favorire   la
          ristrutturazione del  sistema  dell'autotrasporto  italiano
          attraverso un complesso di interventi volti ad  incentivare
          le aggregazioni tra imprese,  nonche'  la  riduzione  delle
          imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una  riduzione
          di capacita' di carico complessiva. La  presente  legge  si
          propone inoltre di favorire un maggiore grado di  sicurezza
          nella circolazione stradale dei mezzi e un  minore  impatto
          ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea
          in materia. 
              2. Ai fini della presente legge si intende: 
              a) per  autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,
          l'attivita' di cui all'articolo 40  della  legge  6  giugno
          1974, n. 298; 
              b) per albo degli autotrasportatori,  l'albo  nazionale
          delle  persone  fisiche   e   giuridiche   che   esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298; 
              c) per impresa di autotrasporto un'impresa,  ovvero  un
          raggruppamento, che esercita l'attivita'  di  autotrasporto
          di cose su strada per conto di  terzi  e  che  e'  iscritta
          all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno
          1974, n. 298, anche se  avente  sede  principale  in  altro
          Stato dell'Unione europea; 
              d)  per  autorizzazioni,  le  autorizzazioni   di   cui
          all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
              e)  per   raggruppamento,   le   strutture   societarie
          costituite a norma del libro V titolo  VI,  capo  I  o  del
          libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice
          civile; 
              f) per trasporto combinato, il trasporto di  merci  per
          cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
          i veicolo  trattore,  la  cassa  mobile  o  il  contenitore
          effettuano la parte iniziale o terminale  del  tragitto  su
          strada e l'altra parte per  ferrovia,  per  via  navigabile
          interna o per mare. 
              3. Per  il  conseguimento  di  maggiori  piu'  adeguati
          livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente
          dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale
          di cose, nonche' per  determinare,  sulla  base  del  Piano
          generale  dei  trasporti  e  dei  suoi  aggiornamenti,  uno
          sviluppo  delle  quote  di  traffico  che  le  imprese   di
          autotrasporto  effettuano  mediante  ricorso   a   tecniche
          intermodali  ed  al  trasporto  combinato  strada-ferrovia,
          strada-mare e strada-aereo, il  Ministro  dei  trasporti  e
          della navigazione  adotta  con  proprio  decreto  un  piano
          complessivo di ripartizione nel  triennio  1997-1999  delle
          risorse per la  concessione  di  benefici  a  favore  delle
          imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono
          destinati alle seguenti finalita': 
              a)   investimenti   innovativi   delle    imprese    di
          autotrasporto  e  connesse  forme  di  garanzia  anche  per
          ulteriori investimenti aggiuntivi o  integrativi  da  parte
          delle imprese, nei limiti del 50 per  cento  delle  risorse
          complessive; 
              b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di
          trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento  delle
          risorse complessive; 
              c) incentivazione delle  aggregazioni  tra  imprese  di
          autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del  15
          per cento delle risorse complessive; 
              d) finanziamento dei mezzi adibiti  alla  gestione  del
          trasporto  combinato,  per  l'acquisto  delle  attrezzature
          necessarie  alla  movimentazione  delle  unita'  di  carico
          specifiche destinate al trasporto combinato  per  ferrovia,
          per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni
          al trasporto combinato, nei limiti del 17 per  cento  delle
          risorse complessive. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della
          legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di  tener
          conto dell'evoluzione economica e strutturale del  settore,
          le funzioni del comitato centrale per l'albo delle  persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: 
              a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia
          sotto la vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione; 
              b) il comitato centrale collabora direttamente  con  il
          Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   per   la
          definizione degli obiettivi e delle  priorita'  dell'azione
          amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e  dello
          sviluppo  dell'autotrasporto  di  cose;  presta  anche   la
          propria consulenza  su  tutte  le  questioni  afferenti  il
          settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  ivi
          comprese quelle concernenti  il  rispetto  della  normativa
          comunitaria  e  degli  altri   obblighi   derivanti   dalla
          partecipazione dell'Italia alla Unione europea e  ad  altri
          accordi internazionali; 
              c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori  sui
          programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto  di
          cose prima della loro adozione da parte del  Ministero  dei
          trasporti    e    della    navigazione,    nonche'    sulla
          predisposizione della relativa normativa di attuazione,  in
          conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato
          CEE; 
              d)  il  comitato  centrale  propone  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della   navigazione   la   normativa   ed   i
          provvedimenti  amministrativi  relativi  al   funzionamento
          delle   commissioni   esaminatrici,   alle   modalita'   di
          svolgimento delle  prove  ed  ai  programmi  di  esame  per
          l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
          assicurare l'imparzialita'  di  giudizio  e  l'accertamento
          della   professionalita'   conformemente   alla   normativa
          comunitaria; 
              e)  il  comitato  centrale  coordina  l'attivita'   dei
          segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; 
              f)  il  comitato  centrale  propone  al  Ministro   dei
          trasporti e della navigazione,  che  provvede  con  proprio
          decreto,    i    criteri    per    l'accertamento     della
          rappresentativita' delle associazioni  di  categoria  degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini  della
          designazione dei rappresentanti  nei  comitati  centrale  e
          provinciali; 
              g) il comitato centrale  cura  le  attivita'  formative
          interessanti l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi,
          utilizzando, oltre alle somme  a  tal  fine  destinate  dal
          comitato centrale medesimo,  anche  le  risorse  dei  fondi
          strutturali dell'Unione europea e gli  altri  finanziamenti
          dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
          volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
          con la procedura di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; 
              h) il  comitato  centrale  utilizza  le  quote  di  cui
          all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162,  versate
          dagli autotrasportatori iscritti  all'albo  nazionale,  per
          l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli  8  e  9
          della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente  legge,
          nonche'  per  l'espletamento  di  tutti   gli   adempimenti
          connessi.  A  tal   fine   la   normativa   contabile   per
          l'amministrazione     delle     quote     versate     dagli
          autotrasportatori  e'  stabilita  con   provvedimento   del
          comitato  centrale.  Gli  impegni  di  spesa  e  gli  altri
          provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita'  del
          comitato centrale sono assunti  e  formalizzati  a  seguito
          della   deliberazione   dello    stesso    comitato,    con
          provvedimento adottato dal presidente o dal  vicepresidente
          delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
          trasporti  e  della  navigazione  utilizzando  le   risorse
          iscritte nel relativo bilancio. 
              5. I componenti del comitato centrale  e  dei  comitati
          regionali  e  provinciali  per   l'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6  giugno
          1974, n. 298, in carica alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono prorogati nel loro mandato  fino
          al centottantesimo giorno successivo alla predetta data. 
              6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  con  qualsiasi
          mezzo e tonnellaggio e a  qualsiasi  titolo  devono  essere
          iscritte all'albo degli autotrasportatori. 
              7. Sulla base  di  un  rapporto  del  Comitato  di  cui
          all'articolo  8,  il  Ministro  dei   trasporti   e   della
          navigazione riferisce annualmente e comunque  entro  il  30
          settembre al Parlamento sullo  stato  di  attuazione  della
          presente   legge,   sul   conseguimento   degli   obiettivi
          programmatici  volti  al  riequilibrio  della  domanda   di
          trasporto tra  strada,  ferrovia  e  cabotaggio  marittimo,
          sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato  del
          trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle
          normative dell'Unione europea." 
              "Art.   2.   Investimenti   innovativi   e   formazione
          professionale. 
              1. Gli interventi previsti dal presente  articolo  sono
          destinati  al  finanziamento  agevolato  delle   iniziative
          riguardanti: 
              a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature
          informatiche da impiegare nell'ambito  delle  attivita'  di
          formazione di  cui  alla  successiva  lettera  e);  a  tali
          iniziative e' riservato  il  10  per  cento  delle  risorse
          previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a); 
              b) la partecipazione alla  realizzazione  di  terminals
          per trasporti stradali; a tali iniziative e'  riservato  il
          38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1,  comma
          3, lettera a); 
              c) la riconversione  e  modifica  del  parco  veicolare
          circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, 
              per conseguire un  miglioramento  delle  condizioni  di
          sicurezza stradale,  limitatamente  alla  sostituzione  dei
          veicoli immatricolati  da  oltre  sei  anni  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 20  dicembre  1999,  n.
          484,  e   per   consentire   una   riduzione   nonche'   il
          miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire
          standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in
          vigore. L'intervento dello  Stato  e'  limitato  sino  alla
          compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento
          agli standard tecnici piu' elevati in materia di  emissioni
          e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato  il  46  per
          cento delle risorse  previste  dall'articolo  1,  comma  3,
          lettera a); 
              d)  interventi  di  adeguamento  per  la  riduzione  di
          emissioni   inquinanti   su   veicoli   in   disponibilita'
          dell'impresa di autotrasporto,  per  i  quali  puo'  essere
          concesso un contributo fino  al  25  per  cento  del  costo
          totale  documentato  dalle  aziende  interessate;  a   tali
          iniziative e'  riservato  il  4  per  cento  delle  risorse
          previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a); 
              e) la formazione professionale degli  operatori  e  dei
          loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le  risorse
          attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea;
          a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse
          previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). 
              2. A  favore  delle  operazioni  di  cui  al  comma  1,
          realizzate  o  avviate  a  realizzazione  nel   quadriennio
          1998-2001,  possono  essere  concessi  mutui  al  tasso  di
          interesse pari ad un terzo del tasso  di  riferimento,  con
          rate di ammortamento per capitale  ed  interessi  costanti,
          con le seguenti caratteristiche: 
              a) per le operazioni di cui al  comma  1,  lettera  a),
          mutui quinquennali fino al 75 per cento  dell'investimento,
          nel limite massimo di lire 550 milioni; 
              b) per le operazioni di cui al  comma  1,  lettera  b),
          mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento  nel
          limite massimo di lire un miliardo; 
              c) per le operazioni di cui al  comma  1,  lettera  c),
          mutui quinquennali fino al 70 per cento  dell'investimento,
          nel limite massimo di lire 1 miliardo; 
              d) per le iniziative di cui al  comma  1,  lettera  d),
          possono essere concessi contributi a copertura delle  spese
          documentate fino al 25 per cento  del  costo  totale.  Sono
          ammesse anticipazioni. 
              3. I finanziamenti per gli interventi di cui  al  comma
          1, lettere a) e c), possono essere concessi  alla  medesima
          impresa anche per piu' operazioni a  condizione  che  prima
          dell'accensione di un  nuovo  mutuo  sia  stata  rimborsata
          almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia'  in
          essere. 
              4.  Il  Comitato  di  cui   all'articolo   8   delibera
          l'ammissione   delle   imprese    di    autotrasporto    ai
          finanziamenti di cui al presente articolo sulla base  della
          istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10,
          comma 1,  nei  limiti  delle  risorse  autorizzate,  tenuto
          conto: 
              a) della tipologia  della  impresa  richiedente,  dando
          priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo
          4, alle imprese artigiane ed alle piccole e  medie  imprese
          di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo
          1, comma 2, lettera e); 
              b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento,
          nel conseguimento degli obiettivi di cui al  comma  1,  con
          particolare riferimento  alla  tutela  ambientale  ed  alla
          sicurezza  del  luogo  di  lavoro,  come  disciplinata  dal
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,  e  dando  priorita'  ai  veicoli  a  minore
          impatto di inquinamento; 
              c) dell'incidenza nell'investimento  programmato  delle
          misure  destinate  a  favorire   l'intermodalita'   ed   il
          trasporto combinato; 
              d)  degli  effetti  occupazionali  permanenti   indotti
          dall'investimento programmato, secondo la relazione di  cui
          all'articolo 6, comma 1; 
              e) (abrogata). 
              5.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,
          incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita'
          che l'investimento prospettato  dall'impresa  possa  essere
          ammesso, in  tutto  o  in  parte,  ad  altro  finanziamento
          agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla
          presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo
          8  prospettera'  al   richiedente   tale   possibilita'   e
          indichera'  la  parte  di  investimento  che  mediante   la
          presente legge potra' essere  finanziata.  Analogamente  si
          procedera' ove il finanziamento richiesto sia  superiore  a
          quello accordabile con la presente legge. 
              6. (abrogato)." 
                
              "Art.  3.  Incentivazione   all'esodo   volontario   di
          autotrasportatori   monoveicolari   ed    alla    riduzione
          volontaria dell'offerta di trasporto. 
              1.  Per   l'esodo   volontario   di   autotrasportatori
          monoveicolari,    finalizzato    alla     razionalizzazione
          dell'offerta  di  autotrasporto  ed  alla  riduzione  della
          capacita'   di   trasporto   complessiva,   sono   concessi
          contributi  a  favore   di   imprenditori   che   rinuncino
          volontariamente all'attivita' di autotrasporto. 
              2.  La  liquidazione  dei  contributi  e'   subordinata
          congiuntamente: 
              a)  alla  cessazione  definitiva   dell'attivita'   sia
          direttamente che indirettamente; 
              b) alla cancellazione  dal  registro  delle  imprese  o
          dall'albo  delle  imprese  artigiane  e   dall'albo   degli
          autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 41  della  legge  6
          giugno 1974,  n.  298.  La  cancellazione  dall'albo  degli
          autotrasportatori avra' effetto per dieci anni  e  inibira'
          all'interessato di figurare  quale  socio,  direttamente  o
          indirettamente,  in  aziende  che  siano  iscritte  o   che
          intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori. 
              3. Possono usufruire dei  contributi  gli  imprenditori
          che si trovino nelle seguenti condizioni: 
              a) esercitino l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
          terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita'
          un solo autoveicolo, o  un  solo  complesso  veicolare,  di
          massa  complessiva  superiore  a   11,5   tonnellate,   con
          un'autorizzazione al trasporto di  merci  della  quale  gli
          imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla  data
          di entrata in vigore della presente legge; 
              b) nei sei mesi successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   legge   presentino   domanda   di
          cessazione  dell'attivita'  e  contestuale   richiesta   di
          cancellazione  dall'albo   degli   autotrasportatori,   con
          effetto dalla data di ammissione al contributo; 
              c) procedano alla restituzione  dell'autorizzazione  di
          cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. 
              4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera,  sentiti
          i comitati provinciali per l'albo degli  autotrasportatori,
          l'ammissione degli  imprenditori  ai  benefici  di  cui  al
          presente articolo, nei limiti  delle  risorse  autorizzate,
          sulla base dell'istruttoria eseguita dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 10, comma 1,  tenuto  conto  dell'eta'  e  del
          periodo di attivita'. I  comitati  provinciali  per  l'albo
          degli autotrasportatori si  pronunciano  entro  il  termine
          perentorio  di  trenta  giorni;  decorso  inutilmente  tale
          termine,  il  Comitato  di  cui  all'articolo  8   delibera
          l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla
          base  dell'istruttoria  eseguita  dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 10, comma 1. 
              5.  Il  contributo   e'   riconosciuto   nella   misura
          forfettaria  di  lire  60  milioni  per  ciascun  operatore
          titolare di una autorizzazione  per  un  veicolo  di  massa
          complessiva non superiore a 26 tonnellate  che  escluda  la
          possibilita' di agganciamento di rimorchi  e  di  lire  110
          milioni per ciascun operatore  titolare  di  autorizzazione
          per un complesso veicolare fino  a  44  tonnellate,  ed  e'
          erogato in unica soluzione entro e  non  oltre  centottanta
          giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato  di  cui
          all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta  sul
          reddito delle  persone  fisiche,  gli  importi  di  cui  al
          presente  comma  sono  equiparati   ai   redditi   indicati
          all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              6. - 9 (abrogati)." 
              "Art. 4. Incentivi per  l'aggregazione  di  imprese  di
          autotrasporto al fine di operare nel comparto  dei  servizi
          intermodali  e  razionalizzare   l'offerta   di   trasporto
          stradale. 
              1. Per  i  processi  di  aggregazione  che  interessino
          piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per  conto
          di terzi, iscritte all'albo di  cui  alla  legge  6  giugno
          1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare  nel
          comparto del trasporto combinato, tali da realizzare  anche
          una riduzione della capacita' di carico complessiva e,  nel
          pieno  rispetto  dell'ambiente  e   delle   condizioni   di
          sicurezza della  circolazione,  maggiori  e  piu'  adeguati
          livelli di  efficienza  gestionale  mediante  una  migliore
          utilizzazione  dell'offerta  di  trasporto,  sono  concessi
          contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie,
          per gli investimenti connessi al progetto di  aggregazione,
          ed agevolazione sui  costi  del  personale  occupato  nelle
          nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con  decreto
          dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli
          autotrasportatori, sono stabiliti criteri di procedure  per
          la  concessione  dei  benefici,  tenuto  conto  di   quanto
          previsto  dal  comma  2  del  presente  articolo  e   della
          necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non
          risultino  distorsivi   della   concorrenza   e   producano
          un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto. 
              2.  Possono   beneficiare   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 1, comma 3, lettera c),  ed  al  comma  1  del
          presente articolo, per le  operazioni  realizzate  dopo  la
          data di entrata in vigore del decreto dirigenziale  di  cui
          al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001: 
              a) le piccole e medie imprese che risultano da  fusioni
          o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese  di
          autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende
          o a complessi  aziendali,  anche  altri  beni  materiali  o
          immateriali    ammortizzabili,    nonche'    partecipazioni
          azionarie e non azionarie. La  medesima  impresa  non  puo'
          utilizzare i benefici per piu' di una volta in un  biennio.
          Sono  escluse  le   imprese   risultanti   da   fusioni   o
          conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo  gruppo,
          controllate o collegate; 
              b) le piccole e  medie  imprese  che  si  associano  in
          raggruppamenti  ovvero  aderiscono  a  raggruppamenti  gia'
          esistenti; 
              c) i raggruppamenti di  imprese,  gia'  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del decreto dirigenziale  di  cui
          al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che  non
          abbiano effettuato analoghi  raggruppamenti  nei  due  anni
          precedenti   la   data   medesima.   Analogamente   possono
          beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano  i
          requisiti delle piccole e medie imprese, che  provvedono  a
          fondersi tra loro. 
              3. Dai processi di  aggregazione  di  cui  al  presente
          articolo dovra' risultare una riduzione della capacita'  di
          trasporto complessiva delle imprese  e  dei  raggruppamenti
          interessati,  qualora  a  seguito  di  tali   processi   la
          capacita' di trasporto risulti pari o  superiore  alle  260
          tonnellate di carico  utile  complessivo.  Con  il  decreto
          dirigenziale di cui al comma 1  sono  stabiliti  criteri  e
          modalita'  per  il  conseguimento  della  riduzione   della
          capacita' di trasporto. 
              4. Alle imprese ed ai raggruppamenti  risultanti  dalle
          operazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  concessi
          contributi per  la  partecipazione  dei  propri  titoli  ed
          addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi
          l'acquisto di  materiale  didattico  ed  audiovisivo  e  la
          partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli
          oneri  diretti  ed  indiretti  sopportati  e  comunque  per
          importi non superiori a 100 milioni di  lire  per  ciascuna
          iniziativa. 
              5.  Il  Comitato  di  cui   all'articolo   8   delibera
          l'ammissione  delle  imprese   di   autotrasporto   e   dei
          raggruppamenti di cui  al  presente  articolo,  sulla  base
          dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui  all'articolo
          10, comma 1, nei limiti delle risorse  autorizzate,  tenuto
          conto: 
              a) del numero di imprese monoveicolari che  partecipano
          al raggruppamento, degli effetti  occupazionali  indotti  e
          dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di  cui  al
          comma 1; 
              b)  del  numero  di  imprese  monoveicolari  che  siano
          coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre
          che degli effetti occupazionali  indotti  e  dei  benefici,
          rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1." 
              "Art. 5. Interventi e  agevolazioni  per  il  trasporto
          combinato  ferroviario,  marittimo  e  per  vie  navigabili
          interne. 
              1. A favore delle iniziative previste  all'articolo  1,
          comma 3, lettera d), realizzate o avviate  a  realizzazione
          nel quadriennio 1998-2001, possono  essere  concessi  mutui
          quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al
          60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di  lire
          1,5 miliardi. 
              2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma  1  sono
          destinate: 
              a) alla realizzazione  di  terminal  per  il  trasporto
          combinato, ivi inclusi i depositi ed  i  servizi  accessori
          per la movimentazione delle unita' di carico; 
              b) all'acquisizione  di  programmi  ed  apparecchiature
          elettroniche  e  telematiche  riferiti   alla   catena   di
          trasporto combinato; 
              c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato  e
          delle relative attrezzature. 
              3. Le  iniziative  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          potranno essere ammesse in  quanto  conformi  alle  vigenti
          disposizioni nazionali e comunitarie in materia  di  libera
          concorrenza e  coerenti  con  una  razionale  sviluppo  del
          trasporto combinato." 
              Si riporta il testo vigente del comma 294 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "Art. 1. 
              294. Ai fini  del  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  di  quelli   che
          derivano  dall'applicazione   del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, a partire  dall'annualita'  2015  le  risorse
          destinate agli obblighi di servizio  pubblico  nel  settore
          del  trasporto  di  merci  su  ferro  non  possono   essere
          superiori a 100 milioni di euro annui. Dette  risorse  sono
          attribuite  al  Gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria
          nazionale che  provvede  a  destinarle  alla  compensazione
          degli oneri per il traghettamento ferroviario delle  merci,
          dei servizi ad esso  connessi  e  del  canone  di  utilizzo
          dell'infrastruttura dovuto dalle  imprese  ferroviarie  per
          l'effettuazione di trasporti delle merci,  compresi  quelli
          transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle
          regioni   Abruzzo,   Molise,   Lazio,   Campania,   Puglia,
          Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta
          compensazione si applica entro il 30  aprile  successivo  a
          ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017  ed  e'  determinata
          proporzionalmente  ai  treni/km  sviluppati  dalle  imprese
          ferroviarie. Il vigente  contratto  di  programma  -  parte
          servizi e  le  relative  tabelle  sono  aggiornati  con  il
          contributo di cui  al  presente  comma  e  con  le  risorse
          stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione  delle
          misure di cui al presente comma." 
              Il comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n.  190
          del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.