(( Art. 23-bis Disposizioni urgenti in materia di circolazione 1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata »; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.»; c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « alla meta'». 2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione con segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Si riporta la tabella allegata all'articolo 126-bis della citata legge n. 285 del 1992, come modificata dalla presente legge: Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 5 Comma 9, terzo periodo 10 Art. 142 Comma 8 3 Comma 9 6 Comma 9-bis 10 Art. 143 Comma 11 4 Comma 12 10 Comma 13, con riferimento al comma 5 4 Art. 145 Comma 5 6 Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata 2 Comma 3 6 Art. 147 Comma 5 6 Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3 Comma 15, con riferimento al comma 3 5 Comma 15, con riferimento al comma 8 2 Comma 16, terzo periodo 10 Art. 149 Comma 4 3 Comma 5, secondo periodo 5 Comma 6 8 Art. 150 Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5 5 Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6 8 Art. 152 Comma 3 1 Art. 153 Comma 10 3 Comma 11 1 Art. 154 Comma 7 8 Comma 8 2 Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2 Art. 161 Commi 1 e 3 2 Comma 2 4 Art. 162 Comma 5 2 Art. 164 Comma 8 3 Art. 165 Comma 3 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore a 1t 1 b) eccedenza non superiore a 2t 2 c) eccedenza non superiore a 3t 3 d) eccedenza superiore a 3t 4 Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1 b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2 c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3 d) eccedenza superiore al 30 per cento 4 Comma 7 3 Art. 168 Comma 7 4 Comma 8 10 Comma 9 10 Comma 9-bis 2 Art. 169 Comma 8 4 Comma 9 2 Comma 10 1 Art. 170 Comma 6 1 Art. 171 Comma 2 5 Art. 172 Commi 10 e 11 5 Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5 Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2 Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5 Comma 6 10 Comma 7 primo periodo 1 Comma 7 secondo periodo 3 Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2 Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5 Comma 8 2 Art. 175 Comma 13 4 Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2 Comma 16 2 Art. 176 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10 Comma 21 2 Art. 177 Comma 5 2 Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2 Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5 Comma 6 10 Comma 7 primo periodo 1 Comma 7 secondo periodo 3 Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2 Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5 Comma 8 2 Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10 Art. 186 Commi 2 e 7 10 Art. 186-bis Comma 2 5 Art. 187 Commi 1 e 8 10 Art. 188 Comma 4 2 Art. 189 Comma 5, primo periodo 4 Comma 5, secondo periodo 10 Comma 6 10 Comma 9 2 Art. 191 Comma 1 8 Comma 2 4 Comma 3 8 Art. 192 Comma 6 3 Comma 7 10 Art. 193 Comma 2 5 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti."