(( Art. 23-bis
Disposizioni urgenti in materia di circolazione
1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi
indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il
veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e'
immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,
decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento
delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il
sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti,
limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il
proprietario del veicolo.»;
c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « alla meta'».
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il
seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilita'
civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei
casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione con
segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del
titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a
quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione
per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata
commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma
e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti
dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo
fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il
conducente coincide con il proprietario del veicolo.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla
meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore
invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il
veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai
sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Si riporta la tabella allegata all'articolo 126-bis
della citata legge n. 285 del 1992, come modificata dalla
presente legge:
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3
Comma 9 6
Comma 9-bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con
riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con
riferimento ai commi 2,
3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione
dei segnali stradali di
divieto di sosta e
fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con
riferimento al comma 2 3
Comma 15, con
riferimento al comma 3 5
Comma 15, con
riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo
periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con
riferimento all'art.
149, comma 5 5
Comma 5, con
riferimento all'art.
149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g)
e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con
riferimento a:
a) eccedenza non
superiore a 1t 1
b) eccedenza non
superiore a 2t 2
c) eccedenza non
superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore
a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con
riferimento a:
a) eccedenza non
superiore al 10 per
cento 1
b) eccedenza non
superiore al 20 per
cento 2
c) eccedenza non
superiore al 30 per
cento 3
d) eccedenza superiore
al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5
Art. 174 Comma 5 per violazione
dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione
dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con
riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 20, con
riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con
riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione
dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione
dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186-bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo
periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Art. 193 Comma 2 5
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la
mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti."