Art. 24 Missioni internazionali di pace 1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 130 milioni per il medesimo anno 2018. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali): "Art. 4. Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Omissis."