Art. 24 
 
                   Missioni internazionali di pace 
 
  1.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e'  incrementato  di  euro  130
milioni per il medesimo anno 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          della  legge  21  luglio   2016,   n.   145   (Disposizioni
          concernenti la  partecipazione  dell'Italia  alle  missioni
          internazionali): 
              "Art. 4. Fondo  per  il  finanziamento  delle  missioni
          internazionali 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo,  destinato  al  finanziamento  della  partecipazione
          italiana alle  missioni  di  cui  all'articolo  2,  la  cui
          dotazione  e'  stabilita   annualmente   dalla   legge   di
          stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 
              Omissis."