(( Art. 24-ter 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
 
  1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « delle
spese effettivamente sostenute  e  documentate  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « , salvo che tale attivita'  sia  svolta  quale  attivita'
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 ». 
  2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117  del  2017
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79,
comma 5, » sono soppresse; 
  b) al comma 5, le parole: « di cui al comma  1  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 »; 
  c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme
raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate  a  favore  degli
enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento  sono
utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di  Stato
italiani aventi durata pari a quella originaria dei  relativi  titoli
»; 
  d) il comma 15 e' abrogato. 
  3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del  2017,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Le  attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per  cento  i
relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi ». 
  4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n.  117
del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «  in  denaro  »  sono
soppresse. 
  5. All'articolo 101, comma 10, del citato  decreto  legislativo  n.
117 del 2017, le parole: « articoli 77, comma 10  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « articoli 77, 79, comma 2-bis ». 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018,  in
0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a  0,16
milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma  11,  del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a  1,75  milioni
di  euro  per  l'anno   2021,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  72,  comma  5,  del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  33  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 33. Risorse 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Per l'attivita' di interesse  generale  prestata  le
          organizzazioni di volontariato possono  ricevere,  soltanto
          il  rimborso  delle  spese   effettivamente   sostenute   e
          documentate, salvo che  tale  attivita'  sia  svolta  quale
          attivita'  secondaria  e  strumentale  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 6." 
              Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 77. Titoli di solidarieta' 
              1. Al fine di favorire il finanziamento ed il  sostegno
          delle attivita' di cui all'articolo 5,  svolte  dagli  enti
          del Terzo settore iscritti al Registro di cui  all'articolo
          45, gli istituti  di  credito  autorizzati  ad  operare  in
          Italia, in osservanza  delle  previsioni  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  di  seguito
          «emittenti»  o,   singolarmente,   l'«emittente»,   possono
          emettere specifici «titoli  di  solidarieta'»,  di  seguito
          «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni
          di collocamento. 
              2. I  titoli  sono  obbligazioni  ed  altri  titoli  di
          debito,   non   subordinati,   non   convertibili   e   non
          scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere
          o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e  non  sono
          collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di
          deposito consistenti in titoli  individuali  non  negoziati
          nel mercato monetario. 
              3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito
          restano ferme le disposizioni legislative  e  regolamentari
          in materia  di  strumenti  finanziari  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58,   e   relative
          disposizioni  attuative.  Per  i  certificati  di  deposito
          consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
          monetario restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di
          trasparenza bancaria dettate  dal  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
              4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di  cui
          al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi,  possono
          essere  nominativi  ovvero  al  portatore  e  corrispondono
          interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno
          pari al maggiore tra il tasso  rendimento  lordo  annuo  di
          obbligazioni      dell'emittente,      aventi      analoghe
          caratteristiche e durata, collocate  nel  trimestre  solare
          precedente la data di emissione dei titoli e  il  tasso  di
          rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua
          similare a quella dei titoli. I certificati di deposito  di
          cui al comma 3 hanno scadenza  non  inferiore  a  12  mesi,
          corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in
          misura almeno pari al  maggiore  tra  il  tasso  rendimento
          lordo annuo  di  certificati  di  deposito  dell'emittente,
          aventi  analoghe  caratteristiche  e  durata,  emessi   nel
          trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli
          e il tasso di rendimento lordo annuo dei  titoli  di  Stato
          con  vita  residua  similare  a  quella  dei  titoli.   Gli
          emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto  al
          maggiore tra i due tassi di rendimento  sopra  indicati,  a
          condizione che si riduca corrispondentemente  il  tasso  di
          interesse   applicato   sulle   correlate   operazioni   di
          finanziamento secondo le  modalita'  indicate  nel  decreto
          attuativo di cui al comma 15. A tale  fine,  gli  emittenti
          devono essere in grado di fornire un'evidenza,  oggetto  di
          approvazione da parte del relativo  organo  amministrativo,
          dei tassi  ordinariamente  applicati  sulle  operazioni  di
          raccolta e sulle operazioni  di  impiego,  equivalenti  per
          durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile
          e, se disponibile, rischio di controparte. 
              5.  Gli  emittenti  possono  erogare,   a   titolo   di
          liberalita', una somma commisurata  all'ammontare  nominale
          collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo  settore
          non commerciali di cui all'articolo 79,  comma  5,  per  il
          sostegno di  attivita'  di  cui  all'articolo  5,  ritenute
          meritevoli  dagli  emittenti  sulla  base  di  un  progetto
          predisposto  dagli  enti  destinatari  della   liberalita'.
          Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento  del
          predetto  ammontare  agli  emittenti  spetta   il   credito
          d'imposta di cui al comma 10. 
              6. Gli  emittenti,  tenuto  conto  delle  richieste  di
          finanziamento pervenute dagli  enti  del  Terzo  settore  e
          compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di
          sana e prudente gestione  bancaria,  devono  destinare  una
          somma  pari  all'intera  raccolta   effettuata   attraverso
          l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale  erogazione
          liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti
          del Terzo settore di cui al comma 1, per  il  finanziamento
          di iniziative di cui all'articolo 5. Le somme raccolte  con
          l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli  enti
          del Terzo settore entro dodici mesi dal  loro  collocamento
          sono utilizzate per la sottoscrizione o per  l'acquisto  di
          titoli di  Stato  italiani  aventi  durata  pari  a  quella
          originaria dei relativi titoli. 
              7. Salvo quanto previsto al comma  5,  il  rispetto  da
          parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 e'
          condizione necessaria per l'applicazione dei commi da  8  a
          13. 
              8. I titoli di solidarieta' non rilevano  ai  fini  del
          computo delle contribuzioni dovute dai soggetti  sottoposti
          alla vigilanza della CONSOB e da  quest'ultima  determinate
          ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724. 
              9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui
          all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986  n.  917  e  i  redditi   diversi   di   cui
          all'articolo 67,  comma  1,  lettera  c-ter)  del  medesimo
          decreto,  relativi  ai  titoli,  sono  soggetti  al  regime
          fiscale previsto per i medesimi redditi relativi  a  titoli
          ed altre obbligazioni di cui all'articolo  31  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 
              10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta
          pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di
          cui al comma 5 effettuate a favore  degli  enti  del  Terzo
          settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre
          agevolazioni  tributarie  previste  con  riferimento   alle
          erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi
          e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive.  Al
          credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              11. I titoli non rilevano ai fini della  previsione  di
          cui  all'articolo  1,  comma  6-bis  del  decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo
          ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31
          ottobre 1990, n. 346. 
              13. I titoli non rilevano ai fini della  determinazione
          dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni  relative
          ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato  A
          - Tariffa  (Parte  I),  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
              14. Gli emittenti devono comunicare  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di  ogni
          anno,  il  valore  delle  emissioni  di  Titoli  effettuate
          nell'anno precedente, le erogazioni  liberali  impegnate  a
          favore degli Enti di cui al comma 1 e gli  importi  erogati
          ai sensi del comma 5  del  presente  articolo  specificando
          l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi
          impiegati di cui al  comma  6  specificando  le  iniziative
          oggetto  di  finanziamento.  Gli  emittenti  provvedono   a
          pubblicare sul proprio sito internet,  con  cadenza  almeno
          annuale, i  dati  relativi  ai  finanziamenti  erogati  con
          l'indicazione dell'ente  beneficiario  e  delle  iniziative
          sostenute ai sensi del presente articolo. 
              15. (Abrogato)." 
              Si riporta il testo degli articoli 79, 83, comma  1,  e
          101, commi 10 e 11, del citato decreto legislativo  n.  117
          del 2017, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  79.  Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi 
              1. Agli enti del Terzo settore, diversi  dalle  imprese
          sociali, si applicano le disposizioni di  cui  al  presente
          titolo nonche' le norme del titolo II del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  quanto
          compatibili. 
              2.  Le  attivita'  di   interesse   generale   di   cui
          all'articolo  5,   ivi   incluse   quelle   accreditate   o
          contrattualizzate o convenzionate  con  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'Unione  europea,
          amministrazioni  pubbliche  straniere  o  altri   organismi
          pubblici  di  diritto  internazionale,  si  considerano  di
          natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
          o dietro versamento di corrispettivi  che  non  superano  i
          costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
          degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
          partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 
              2-bis. Le attivita' di cui al comma  2  si  considerano
          non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5
          per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e
          per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. 
              3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
              a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
          h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1  la
          cui finalita' principale consiste nello svolgere  attivita'
          di ricerca scientifica di particolare interesse  sociale  e
          purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
          attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita  dei  loro
          risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte
          di  altri  soggetti  privati  alle  capacita'  di   ricerca
          dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; 
              b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
          h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita'  e
          altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente  in
          ambiti  e  secondo  modalita'  definite  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. 
              4. Non concorrono, in ogni caso,  alla  formazione  del
          reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5. 
              a) i fondi pervenuti a seguito  di  raccolte  pubbliche
          effettuate occasionalmente anche mediante offerte  di  beni
          di  modico  valore  o  di   servizi   ai   sovventori,   in
          concomitanza di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione; 
              b) i contributi e gli apporti erogati  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  per  lo
          svolgimento,   anche   convenzionato   o   in   regime   di
          accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  g),
          del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  delle
          attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
              5. Si considerano non commerciali gli  enti  del  Terzo
          settore di cui al comma 1 che svolgono in via  esclusiva  o
          prevalente  le  attivita'  di   cui   all'articolo   5   in
          conformita' ai  criteri  indicati  nei  commi  2  e  3  del
          presente  articolo.  Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie gli enti del Terzo settore assumono  fiscalmente
          la qualifica di enti commerciali qualora i  proventi  delle
          attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma  d'impresa
          non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3  del
          presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
          6, fatta eccezione per  le  attivita'  di  sponsorizzazione
          svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto  previsto
          all'articolo 6, superano, nel medesimo  periodo  d'imposta,
          le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 
              5-bis. Si considerano entrate  derivanti  da  attivita'
          non  commerciali   i   contributi,   le   sovvenzioni,   le
          liberalita', le quote associative dell'ente  e  ogni  altra
          entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi  compresi   i
          proventi e le entrate considerate non commerciali ai  sensi
          dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
          delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'  svolte
          con modalita' non commerciali. 
              5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente  di  terzo
          settore  non  commerciale   a   ente   di   terzo   settore
          commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta  in  cui
          l'ente assume natura commerciale. 
              6. Si  considera  non  commerciale  l'attivita'  svolta
          dalle associazioni del  Terzo  settore  nei  confronti  dei
          propri associati e dei familiari e conviventi degli  stessi
          in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente.  Non
          concorrono alla formazione del reddito  delle  associazioni
          del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
          di  quote  o  contributi   associativi.   Si   considerano,
          tuttavia, attivita' di natura commerciale  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni di servizi effettuate  nei  confronti
          degli associati e dei familiari e conviventi  degli  stessi
          verso pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi  i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito complessivo come componenti del reddito di  impresa
          o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'." 
              "Art.  83.  Detrazioni  e  deduzioni   per   erogazioni
          liberali 
              1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
          si detrae un importo pari  al  30  per  cento  degli  oneri
          sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali o  in
          natura  a  favore  degli  enti  del   Terzo   settore   non
          commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          30.000 euro. L'importo di  cui  al  precedente  periodo  e'
          elevato  al  35  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal
          contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a
          favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione  e'
          consentita,  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro,   a
          condizione che il versamento sia eseguito tramite banche  o
          uffici postali ovvero mediante altri sistemi  di  pagamento
          previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. 
              Omissis." 
              "Art. 101. Norme transitorie e di attuazione 
              1. - 9. Omissis. 
              10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli
          77, 79, comma 2-bis, 80  e  86  e'  subordinata,  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea, richiesta a  cura  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              11. Al fine di aumentare il  numero  dei  volontari  da
          avviare al servizio civile  universale,  la  dotazione  del
          Fondo nazionale per il servizio civile di cui  all'articolo
          19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
          milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020  e
          di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  72  del
          citato decreto legislativo n. 117 del 2017: 
              "Art. 72. Fondo per  il  finanziamento  di  progetti  e
          attivita' di interesse generale nel terzo settore 
              1. - 4. Omissis 
              5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda  sezione
          del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40  milioni
          di euro. A decorrere dall'anno 2018 la  medesima  dotazione
          e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che  per
          l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
          euro."