(( Art. 25-undecies 
 
Disposizioni in materia  di  determinazione  del  prezzo  massimo  di
                              cessione 
 
  1. All'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze  nonche'
del  canone  massimo  di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie,  possono
essere rimossi, dopo che siano trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o  scrittura  privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del  presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in  relazione  alla  durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i  criteri  e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di  dilazioni  di
pagamento  del  corrispettivo  di  affrancazione  dal   vincolo.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli  immobili
in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della  legge
17  febbraio  1992,   n.   179,   ricadenti   nei   piani   di   zona
convenzionati.»; 
  b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: 
  « 49-quater. In pendenza della rimozione  dei  vincoli  di  cui  ai
commi 49-bis e 49-ter, il contratto  di  trasferimento  dell'immobile
non produce effetti  limitatamente  alla  differenza  tra  il  prezzo
convenuto e il prezzo  vincolato.  L'eventuale  pretesa  di  rimborso
della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si  estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
49-bis e 49-ter. La rimozione  del  vincolo  del  prezzo  massimo  di
cessione comporta altresi'  la  rimozione  di  qualsiasi  vincolo  di
natura soggettiva.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  agli
immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),
del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))