(( Art. 25-ter 
 
Trattamento di mobilita' in  deroga  per  i  lavoratori  occupati  in
    aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Il trattamento di mobilita' in deroga  di  cui  all'articolo  1,
comma 142, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e'  concesso  per
dodici mesi anche in  favore  dei  lavoratori  che  hanno  cessato  o
cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31
dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  83473
del 1°  agosto  2014,  a  condizione  che  a  tali  lavoratori  siano
contestualmente applicate misure di politica attiva,  individuate  in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e  all'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla  fruizione  del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si  fa  fronte
con le risorse di cui all'articolo  1,  comma  143,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  3.  Ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019,  si
provvede: 
  a)  quanto  a  18  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  b) quanto  a  14,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  142  e  143
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "Art. 1. 
              142. Nelle aree di crisi industriale complessa  di  cui
          al  comma  140  puo'  essere  concesso  un  trattamento  di
          mobilita' in deroga, della durata massima di  dodici  mesi,
          in ogni caso non oltre il 31 dicembre  2018  e  nell'ambito
          del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143,  a
          favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria  o
          in deroga nel semestre dal 1° gennaio  2018  al  30  giugno
          2018, prescindendo anche dall'applicazione dei  criteri  di
          cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali n. 83473 del 1° agosto 2014,  a  condizione  che  a
          tali lavoratori siano contestualmente applicate  misure  di
          politica  attiva,  individuate   in   un   apposito   piano
          regionale, da comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le  politiche
          attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del
          trattamento qualora trovi  nuova  occupazione  a  qualsiasi
          titolo." 
              "143. All'onere derivante dall'applicazione  dei  commi
          140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno  2018,
          si provvede a carico del Fondo sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri."