(( Art. 25-quater 
 
   Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato 
 
  1. Allo scopo di  promuovere  la  programmazione  di  una  proficua
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del  connesso
sfruttamento lavorativo  in  agricoltura,  e'  istituito,  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo  operativo
per la definizione di una nuova strategia di contrasto al  caporalato
e  allo  sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura  »,   di   seguito
denominato « Tavolo ». Il Tavolo, presieduto dal Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali o  da  un  suo  delegato,  e'  composto  da
rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero   della
giustizia,  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dell'ANPAL,  dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per  la  tutela  del  lavoro,  del
Corpo della guardia  di  finanza,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del  Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore
nonche' delle organizzazioni del Terzo settore. 
  2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore  a
quindici. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e  dell'interno,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento  del  Tavolo,  nonche'  eventuali
forme di collaborazione con le sezioni territoriali  della  Rete  del
lavoro agricolo di qualita'. 
  3. Il Tavolo opera per tre  anni  dalla  sua  costituzione  e  puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio. 
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,  il  Tavolo
si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle
ordinarie  risorse  umane  e  strumentali  della  Direzione  generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
  5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e'  gratuita  e  non  da'
diritto  alla  corresponsione  di  alcun   compenso,   indennita'   o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno. 
  6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi  agli  interventi
in materia di politiche migratorie di competenza  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo  45  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo  nazionale  per
le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono
trasferiti, per le medesime finalita', dal  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, su appositi  capitoli  di  spese  obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, nell'ambito del programma « Flussi  migratori  per
motivi di lavoro e politiche di integrazione  sociale  delle  persone
immigrate » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti ». La spesa complessiva relativa agli oneri di  funzionamento
del  Tavolo  e'  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche
migratorie. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  45  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              "Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) 
              1. Presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'
          istituito il Fondo nazionale per le  politiche  migratorie;
          destinato al finanziamento delle  iniziative  di  cui  agli
          articoli 20, 38,  40,  42  e  46,  inserite  nei  programmi
          annuali o pluriennali dello  Stato,  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni. La dotazione  del  Fondo,  al  netto
          delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,  e'
          stabilito in euro 6.455.711,23 (lire  12.500  milioni)  per
          l'anno 1997, in euro 29.954.500,14  (lire  58.000  milioni)
          per l'anno  1998  e  in  euro  35.119.069,13  (lire  68.000
          milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
          gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo  11,
          comma 3, lett. d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468  e
          successive  modificazioni   ed   integrazioni.   Al   Fondo
          affluiscono altresi' le somme  derivanti  da  contributi  e
          donazioni  eventualmente   disposti   da   privati,   enti,
          organizzazioni,   anche   internazionali,   da    organismi
          dell'Unione  europea,  che  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  per  essere  assegnati  al  predetto
          Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri  interessati.   Il   regolamento   di   attuazione
          disciplina le  modalita'  per  la  presentazione,  l'esame,
          l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e  la  revoca
          del finanziamento del Fondo. 
              2.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i   comuni
          adottano, nelle materie di  propria  competenza,  programmi
          annuali o  pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e
          attivita'  concernenti  l'immigrazione,   con   particolare
          riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa  del
          presente testo unico e del regolamento di attuazione,  alle
          attivita'    culturali,    formative,    informative,    di
          integrazione  e  di  promozione  di  pari  opportunita'.  I
          programmi sono adottati secondo i criteri  e  le  modalita'
          indicati  dal  regolamento  di  attuazione  e  indicano  le
          iniziative  pubbliche  e   private   prioritarie   per   il
          finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione  di
          contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 
              3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
          in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40,  e  comunque  da
          data non successiva al 1° gennaio 1998,  il  95  per  cento
          delle somme derivanti dal gettito  del  contributo  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,  n.
          943, e' destinato  al  finanziamento  delle  politiche  del
          Fondo di cui al comma 1. Con effetto  dal  mese  successivo
          alla data di entrata in vigore  del  presente  testo  unico
          tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare  delle
          predette somme. A tal fine le medesime somme  sono  versate
          dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate  al  predetto  Fondo.  Il   contributo   di   cui
          all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,  n.
          943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000." 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              "20. Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              1. - 7. (Omissis). 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
          24 della presente legge. 
              Omissis."