(( Art. 25-quinquies 
 
Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel
      2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria 
 
  1. All'articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed
agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle
banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul  conto  corrente
bancario vincolato  intestato  al  relativo  beneficiario,  in  unica
soluzione entro il 31  dicembre  2018,  e  posti  in  ammortamento  a
decorrere dalla data di erogazione degli stessi.  Alla  stessa  data,
matura in capo  al  beneficiario  del  finanziamento  il  credito  di
imposta, che e' contestualmente ceduto  alla  banca  finanziatrice  e
calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,  nonche'
le  spese  una  tantum  strettamente  necessarie  alla  gestione  del
medesimo  finanziamento.  Le  somme  depositate  sui  conti  correnti
bancari vincolati di cui al presente comma  sono  utilizzabili  sulla
base degli stati di avanzamento lavori  entro  la  data  di  scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e  comunque  entro
il 31 dicembre 2020.  Le  somme  non  utilizzate  entro  la  data  di
scadenza  di  cui  al  periodo  precedente  ovvero  entro   la   data
antecedente in cui siano  eventualmente  revocati  i  contributi,  in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti,  sono
restituite in conformita' a quanto  previsto  dalla  convenzione  con
l'Associazione  bancaria  italiana  di  cui  al  comma  1,  anche  in
compensazione del credito di imposta gia' maturato.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti  bancari
          agevolati per la ricostruzione 
              1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
          a), b) ed f), del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          destinati  ad  interventi  di  riparazione,  ripristino   o
          ricostruzione di immobili di edilizia abitativa  e  ad  uso
          produttivo, nonche' al risarcimento dei  danni  subiti  dai
          beni   mobili    strumentali    all'attivita'    ed    alla
          ricostituzione   delle   scorte    danneggiate    e    alla
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la  continuita'  produttiva,  e
          dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e  alimentari,  nei  limiti
          stabiliti  dai  Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al  comma  5,
          sono alternativamente concessi,  su  apposita  domanda  del
          soggetto interessato, con le  modalita'  del  finanziamento
          agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
          del credito operanti nei territori di  cui  all'articolo  1
          del citato decreto-legge n. 74 del 2012  possono  contrarre
          finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
          convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
          dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
          7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di  concedere
          finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato
          ai soggetti danneggiati dagli eventi  sismici,  nel  limite
          massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
              4-bis. I finanziamenti agevolati in favore  di  imprese
          agricole ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei
          Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
          adottati  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  sono
          erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
          4, sul  conto  corrente  bancario  vincolato  intestato  al
          relativo beneficiario,  in  unica  soluzione  entro  il  31
          dicembre 2018, e posti in ammortamento  a  decorrere  dalla
          data di erogazione degli stessi. Alla stessa  data,  matura
          in capo al beneficiario del  finanziamento  il  credito  di
          imposta,  che  e'   contestualmente   ceduto   alla   banca
          finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale  gli
          interessi dovuti, nonche' le spese una tantum  strettamente
          necessarie alla gestione  del  medesimo  finanziamento.  Le
          somme depositate sui conti correnti  bancari  vincolati  di
          cui al presente comma sono utilizzabili  sulla  base  degli
          stati di avanzamento  lavori  entro  la  data  di  scadenza
          indicata nei  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate
          entro la data di scadenza  di  cui  al  periodo  precedente
          ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
          revocati  i  contributi,  in  tutto   o   in   parte,   con
          provvedimento delle autorita' competenti,  sono  restituite
          in conformita' a  quanto  previsto  dalla  convenzione  con
          l'Associazione bancaria italiana di cui al comma  1,  anche
          in compensazione del credito di imposta gia' maturato. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli  assunzionali  di  cui   ai   commi   557   e   562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016."