(( Art. 26-bis Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))
Riferimenti normativi La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.