Art. 17 Classificazione delle carcasse di suino 1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato IV, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. I risultati devono essere obbligatoriamente inseriti nel portale www.impresa.gov.it e deve essere garantita la tracciabilita' del classificatore di ogni partita di suini. 2. Il mancato inserimento dei dati nel portale di cui al comma precedente costituisce mancato adempimento degli obblighi di classificazione che incombono sulla struttura di macellazione.