Art. 17
Classificazione delle carcasse di suino
1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento
delegato (UE) n. 2017/1182, tutti gli stabilimenti classificano e
identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria
stabilita all'allegato IV, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio. I risultati devono essere
obbligatoriamente inseriti nel portale www.impresa.gov.it e deve
essere garantita la tracciabilita' del classificatore di ogni partita
di suini.
2. Il mancato inserimento dei dati nel portale di cui al comma
precedente costituisce mancato adempimento degli obblighi di
classificazione che incombono sulla struttura di macellazione.