Art. 17 
 
               Classificazione delle carcasse di suino 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera  b)  del  regolamento
delegato (UE) n. 2017/1182, tutti  gli  stabilimenti  classificano  e
identificano  le  carcasse  suine  secondo  la  tabella   comunitaria
stabilita all'allegato IV, parte B del regolamento (UE) n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio.  I  risultati  devono  essere
obbligatoriamente inseriti  nel  portale  www.impresa.gov.it  e  deve
essere garantita la tracciabilita' del classificatore di ogni partita
di suini. 
  2. Il mancato inserimento dei dati nel  portale  di  cui  al  comma
precedente  costituisce  mancato  adempimento   degli   obblighi   di
classificazione che incombono sulla struttura di macellazione.