Art. 18
Deroghe ed esenzioni
1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento
delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, possono essere
esonerati dall'obbligo di classificazione delle carcasse gli
stabilimenti che macellano fino a 200 suini come media settimanale
annua, con esclusione degli stabilimenti del circuito DOP/IGP che
restano obbligati.
2. Gli stabilimenti che intendano ottenere la deroga di cui al
comma 1, presentano al Ministero apposita domanda redatta
conformemente al modello riportato all'allegato 6, da far pervenire
all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2.
3. La classificazione non e' obbligatoria, in applicazione
dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) della
Commissione n. 2017/1182, per la carcasse che sono di proprieta' del
macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di
tali animali, o nei casi in cui, per particolari modalita' di
commercializzazione, non sia possibile effettuare la classificazione.