Art. 18 Deroghe ed esenzioni 1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione delle carcasse gli stabilimenti che macellano fino a 200 suini come media settimanale annua, con esclusione degli stabilimenti del circuito DOP/IGP che restano obbligati. 2. Gli stabilimenti che intendano ottenere la deroga di cui al comma 1, presentano al Ministero apposita domanda redatta conformemente al modello riportato all'allegato 6, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2. 3. La classificazione non e' obbligatoria, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2017/1182, per la carcasse che sono di proprieta' del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali, o nei casi in cui, per particolari modalita' di commercializzazione, non sia possibile effettuare la classificazione.