Art. 18 
 
                        Deroghe ed esenzioni 
 
  1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1  e  2  del  regolamento
delegato  (UE)  n.  2017/1182  della  Commissione,   possono   essere
esonerati  dall'obbligo  di  classificazione   delle   carcasse   gli
stabilimenti che macellano fino a 200 suini  come  media  settimanale
annua, con esclusione degli stabilimenti  del  circuito  DOP/IGP  che
restano obbligati. 
  2. Gli stabilimenti che intendano ottenere  la  deroga  di  cui  al
comma  1,  presentano   al   Ministero   apposita   domanda   redatta
conformemente al modello riportato all'allegato 6, da  far  pervenire
all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2. 
  3.  La  classificazione  non  e'  obbligatoria,   in   applicazione
dell'art.  2,  paragrafo  2  del  regolamento  delegato  (UE)   della
Commissione n. 2017/1182, per la carcasse che sono di proprieta'  del
macello, se non vi sono transazioni  commerciali  per  l'acquisto  di
tali animali, o  nei  casi  in  cui,  per  particolari  modalita'  di
commercializzazione, non sia possibile effettuare la classificazione.