Art. 19
Carcassa di riferimento
1. Ai sensi dell'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n.
1308/2013, la carcassa di riferimento di suino e' definita come il
corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso
a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali,
la sugna, i rognoni e il diaframma.
2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica
del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al
momento della pesata, secondo i metodi descritti nella decisione
della Commissione europea 2014/38/UE, per determinare l'appartenenza
alle
3. classi commerciali previste all'allegato IV, parte B, punto II,
del regolamento (UE) n. 1308/2013, di seguito riportate:
=================================
| Carne magra | |
|stimata in % del | |
| peso della | |
| carcassa | Classe |
+=================+=============+
| 60 o piu' | S |
+-----------------+-------------+
|55 fino a meno di| |
| 60 | E |
+-----------------+-------------+
|50 fino a meno di| |
| 55 | U |
+-----------------+-------------+
|45 fino a meno di| |
| 50 | R |
+-----------------+-------------+
|40 fino a meno di| |
| 45 | O |
+-----------------+-------------+
| meno di 40 | P |
+-----------------+-------------+
4. Fatta salva la definizione di carcassa di riferimento di cui al
comma 1, le carcasse possono essere presentate senza asportare il
diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione,
conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 della decisione della
Commissione europea 2014/38/UE.