Art. 19 
 
                       Carcassa di riferimento 
 
  1. Ai sensi dell'allegato IV, parte  B,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, la carcassa di riferimento di suino e'  definita  come  il
corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o  diviso
a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi  genitali,
la sugna, i rognoni e il diaframma. 
  2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione  fisica
del tenore di carne magra delle carcasse deve essere  effettuata,  al
momento della pesata, secondo  i  metodi  descritti  nella  decisione
della Commissione europea 2014/38/UE, per determinare  l'appartenenza
alle 
  3. classi commerciali previste all'allegato IV, parte B, punto  II,
del regolamento (UE) n. 1308/2013, di seguito riportate: 
 
                  =================================
                  |   Carne magra   |             |
                  |stimata in % del |             |
                  |   peso della    |             |
                  |    carcassa     |   Classe    |
                  +=================+=============+
                  |    60 o piu'    |      S      |
                  +-----------------+-------------+
                  |55 fino a meno di|             |
                  |       60        |      E      |
                  +-----------------+-------------+
                  |50 fino a meno di|             |
                  |       55        |      U      |
                  +-----------------+-------------+
                  |45 fino a meno di|             |
                  |       50        |      R      |
                  +-----------------+-------------+
                  |40 fino a meno di|             |
                  |       45        |      O      |
                  +-----------------+-------------+
                  |   meno di 40    |      P      |
                  +-----------------+-------------+
 
  4. Fatta salva la definizione di carcassa di riferimento di cui  al
comma 1, le carcasse possono essere  presentate  senza  asportare  il
diaframma e la sugna prima della pesatura  e  della  classificazione,
conformemente a quanto stabilito dall'art. 2  della  decisione  della
Commissione europea 2014/38/UE.