Art. 19 Carcassa di riferimento 1. Ai sensi dell'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la carcassa di riferimento di suino e' definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. 2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nella decisione della Commissione europea 2014/38/UE, per determinare l'appartenenza alle 3. classi commerciali previste all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, di seguito riportate: ================================= | Carne magra | | |stimata in % del | | | peso della | | | carcassa | Classe | +=================+=============+ | 60 o piu' | S | +-----------------+-------------+ |55 fino a meno di| | | 60 | E | +-----------------+-------------+ |50 fino a meno di| | | 55 | U | +-----------------+-------------+ |45 fino a meno di| | | 50 | R | +-----------------+-------------+ |40 fino a meno di| | | 45 | O | +-----------------+-------------+ | meno di 40 | P | +-----------------+-------------+ 4. Fatta salva la definizione di carcassa di riferimento di cui al comma 1, le carcasse possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 della decisione della Commissione europea 2014/38/UE.