Art. 20 
 
               Categorie di animali e identificazione 
 
  1. Dopo la classificazione le carcasse  sono  marcate  con  lettere
maiuscole indicanti la categoria di peso H (heavy,  pesante)  per  le
carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg o L (light, leggero) per
le carcasse di peso  compreso  tra  70  e  110  kg  e  la  classe  di
carnosita' (S, E, U, R, O, P)  o,  in  alternativa,  con  la  lettera
indicante la categoria di peso seguita  dalla  percentuale  di  carne
magra. 
  2. La marcatura deve essere effettuata,  per  ogni  mezzena,  sulla
cotenna a livello della zampa posteriore o del  prosciutto,  mediante
inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono
essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm. 
  3.  Se  l'identificazione  della  carcassa  e'  effettuata  tramite
etichettatura, i responsabili  degli  stabilimenti  ne  informano  il
Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti: 
    a) le etichette sono apposte su ogni mezzena; 
    b) le etichette possono essere apposte  anche  all'interno  della
carcassa, devono  essere  conservate  ed  utilizzate  soltanto  negli
stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali; 
    c) l'etichetta indica la  categoria  di  peso,  la  classe  della
carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore di carne  magra,
di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette
riportano il numero di  riconoscimento  del  macello,  il  numero  di
identificazione  o  di  macellazione   dell'animale,   la   data   di
macellazione ed il peso della carcassa, specificando  se  rilevato  a
caldo o a freddo; 
    d) le  indicazioni  di  cui  alla  precedente  lettera  c)  e  le
marchiature  devono  essere  perfettamente  leggibili  ed  esenti  da
qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale  correzione  deve
essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere  eseguita  sotto
la supervisione delle autorita' responsabili  dei  controlli  di  cui
all'art.  24,  comma  2,  secondo  le  disposizioni  stabilite  dalle
medesime  autorita'  di  controllo,  tenuto  conto  degli   indirizzi
previsti dal successivo art. 25; 
    e) le etichette devono essere inviolabili e saldamente  attaccate
alla carcassa.