Art. 20 Categorie di animali e identificazione 1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso H (heavy, pesante) per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg o L (light, leggero) per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg e la classe di carnosita' (S, E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. 2. La marcatura deve essere effettuata, per ogni mezzena, sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm. 3. Se l'identificazione della carcassa e' effettuata tramite etichettatura, i responsabili degli stabilimenti ne informano il Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti: a) le etichette sono apposte su ogni mezzena; b) le etichette possono essere apposte anche all'interno della carcassa, devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali; c) l'etichetta indica la categoria di peso, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore di carne magra, di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo; d) le indicazioni di cui alla precedente lettera c) e le marchiature devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui all'art. 24, comma 2, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 25; e) le etichette devono essere inviolabili e saldamente attaccate alla carcassa.