Art. 20
Categorie di animali e identificazione
1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere
maiuscole indicanti la categoria di peso H (heavy, pesante) per le
carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg o L (light, leggero) per
le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg e la classe di
carnosita' (S, E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera
indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne
magra.
2. La marcatura deve essere effettuata, per ogni mezzena, sulla
cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante
inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono
essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.
3. Se l'identificazione della carcassa e' effettuata tramite
etichettatura, i responsabili degli stabilimenti ne informano il
Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti:
a) le etichette sono apposte su ogni mezzena;
b) le etichette possono essere apposte anche all'interno della
carcassa, devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli
stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali;
c) l'etichetta indica la categoria di peso, la classe della
carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore di carne magra,
di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n.
1308/2013; oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette
riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di
identificazione o di macellazione dell'animale, la data di
macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a
caldo o a freddo;
d) le indicazioni di cui alla precedente lettera c) e le
marchiature devono essere perfettamente leggibili ed esenti da
qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve
essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto
la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui
all'art. 24, comma 2, secondo le disposizioni stabilite dalle
medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi
previsti dal successivo art. 25;
e) le etichette devono essere inviolabili e saldamente attaccate
alla carcassa.