Art. 21
Rilevazione dei prezzi
1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che
operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di
mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella
comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento delegato (UE) n.
2017/1182, della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) n.
2017/1184, della Commissione, del presente decreto e della circolare
ministeriale n. 7218, del 29 dicembre 2014.
2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati ai
fornitori degli animali, franco macello, che includono i costi di
trasporto dall'allevamento al macello ed eventuali altri, inclusi
quelli di intermediazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
per le carcasse classificate secondo le classi commerciali stabilite
dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di
riferimento unionale.
3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo
criteri comparabili basati su peso morto della carcassa fredda e
sulla percentuale di' carne magra, il peso a caldo della carcassa,
cosi' come definita all'art. 19, comma 1, e' calcolato applicando
l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 7. Il peso a
freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa,
misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se
il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve
essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di
ritardo.
4. In tale contesto gli stabilimenti si dotano di un sistema di
verifica della taratura delle bilance, secondo quanto previsto nel
manuale sui controlli e delle attrezzature per la classificazione, da
utilizzare almeno all'inizio di ogni turno di lavorazione.