Art. 21 
 
                       Rilevazione dei prezzi 
 
  1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione  di  quelli  che
operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione  dei  prezzi  di
mercato delle carcasse suine classificate  a  termini  della  tabella
comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento delegato (UE) n.
2017/1182, della Commissione, del regolamento di esecuzione  (UE)  n.
2017/1184, della Commissione, del presente decreto e della  circolare
ministeriale n. 7218, del 29 dicembre 2014. 
  2. I prezzi  sono  determinati  sulla  base  di  quelli  pagati  ai
fornitori degli animali, franco macello, che  includono  i  costi  di
trasporto dall'allevamento al macello  ed  eventuali  altri,  inclusi
quelli di intermediazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
per le carcasse classificate secondo le classi commerciali  stabilite
dalla tabella di classificazione e rapportate alla  presentazione  di
riferimento unionale. 
  3. Al fine di fissare i prezzi  delle  carcasse  di  suini  secondo
criteri comparabili basati su peso  morto  della  carcassa  fredda  e
sulla percentuale di' carne magra, il peso a  caldo  della  carcassa,
cosi' come definita all'art. 19, comma  1,  e'  calcolato  applicando
l'equazione e i coefficienti riportati  in  allegato  7.  Il  peso  a
freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo  della  carcassa,
misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale.  Se
il periodo di 45 minuti viene superato, la  detrazione  del  2%  deve
essere  diminuita  dello  0,1%  per  quarto  d'ora  supplementare  di
ritardo. 
  4. In tale contesto gli stabilimenti si dotano  di  un  sistema  di
verifica della taratura delle bilance, secondo  quanto  previsto  nel
manuale sui controlli e delle attrezzature per la classificazione, da
utilizzare almeno all'inizio di ogni turno di lavorazione.