Art. 21 Rilevazione dei prezzi 1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della Commissione, del presente decreto e della circolare ministeriale n. 7218, del 29 dicembre 2014. 2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati ai fornitori degli animali, franco macello, che includono i costi di trasporto dall'allevamento al macello ed eventuali altri, inclusi quelli di intermediazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le carcasse classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento unionale. 3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto della carcassa fredda e sulla percentuale di' carne magra, il peso a caldo della carcassa, cosi' come definita all'art. 19, comma 1, e' calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 7. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo. 4. In tale contesto gli stabilimenti si dotano di un sistema di verifica della taratura delle bilance, secondo quanto previsto nel manuale sui controlli e delle attrezzature per la classificazione, da utilizzare almeno all'inizio di ogni turno di lavorazione.