Art. 23 
 
             Corsi per classificatori di carcasse suine 
 
  1.  I  responsabili  degli  stabilimenti   di   macellazione,   per
ottemperare  al  disposto  dell'art.  11,  si  avvalgono  di  esperti
classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di  tesserino
rilasciati dal  Ministero,  di  cui  all'allegato  3.2  del  presente
decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso. 
  2.  I  corsi  di  cui  al  comma  1  sono  promossi  e  organizzati
periodicamente dal Ministero in attuazione dell'art. 27 della legge 4
giugno 2010, n. 96, avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza e
si  svolgono  secondo  modalita'  che  sono  previste   con   decreto
dipartimentale. Il facsimile della domanda di partecipazione ai corsi
e' riportato in allegato 8. 
  3. Il Ministero affida l'espletamento dei corsi di cui al  presente
articolo a soggetti di provata esperienza, individuati  mediante  una
procedura conforme alle vigenti norme in materia. 
  4. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita'
di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono  essere
rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al  Ministero,
previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un
esame. 
  5. Qualora la domanda di cui al comma 4 non  sia  presentata  entro
sei mesi successivi  alla  scadenza  del  termine  di  validita'  del
tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco  nazionale.  E'
depennato d'ufficio dall'elenco  nazionale  anche  il  classificatore
che, sebbene convocato  dal  Ministero  a  partecipare  al  corso  di
aggiornamento di cui al comma 4, non  si  presenti  o  non  si  renda
disponibile a partecipare al predetto corso per due volte. 
  6. Il  Ministero,  su  richiesta  dei  soggetti  che  effettuano  i
controlli di cui all'art. 24,  comma  1  e  comma  2,  puo'  revocare
l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel  corso  dei
controlli. 
  7. Gli esperti classificatori gia' in possesso di un  tesserino  di
abilitazione gia'  scaduto,  provvedono  a  rinnovare  la  menzionata
abilitazione secondo la procedura definita al comma 4, entro un  anno
alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto.  Trascorso  tale
periodo,  saranno  depennati  d'ufficio  dall'elenco  nazionale   dei
classificatori di carcasse suine tenuto dal Ministero.