Art. 23
Corsi per classificatori di carcasse suine
1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per
ottemperare al disposto dell'art. 11, si avvalgono di esperti
classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di tesserino
rilasciati dal Ministero, di cui all'allegato 3.2 del presente
decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso.
2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi e organizzati
periodicamente dal Ministero in attuazione dell'art. 27 della legge 4
giugno 2010, n. 96, avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza e
si svolgono secondo modalita' che sono previste con decreto
dipartimentale. Il facsimile della domanda di partecipazione ai corsi
e' riportato in allegato 8.
3. Il Ministero affida l'espletamento dei corsi di cui al presente
articolo a soggetti di provata esperienza, individuati mediante una
procedura conforme alle vigenti norme in materia.
4. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita'
di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono essere
rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al Ministero,
previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un
esame.
5. Qualora la domanda di cui al comma 4 non sia presentata entro
sei mesi successivi alla scadenza del termine di validita' del
tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco nazionale. E'
depennato d'ufficio dall'elenco nazionale anche il classificatore
che, sebbene convocato dal Ministero a partecipare al corso di
aggiornamento di cui al comma 4, non si presenti o non si renda
disponibile a partecipare al predetto corso per due volte.
6. Il Ministero, su richiesta dei soggetti che effettuano i
controlli di cui all'art. 24, comma 1 e comma 2, puo' revocare
l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel corso dei
controlli.
7. Gli esperti classificatori gia' in possesso di un tesserino di
abilitazione gia' scaduto, provvedono a rinnovare la menzionata
abilitazione secondo la procedura definita al comma 4, entro un anno
alla data di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale
periodo, saranno depennati d'ufficio dall'elenco nazionale dei
classificatori di carcasse suine tenuto dal Ministero.