Art. 23 Corsi per classificatori di carcasse suine 1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per ottemperare al disposto dell'art. 11, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di tesserino rilasciati dal Ministero, di cui all'allegato 3.2 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso. 2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi e organizzati periodicamente dal Ministero in attuazione dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza e si svolgono secondo modalita' che sono previste con decreto dipartimentale. Il facsimile della domanda di partecipazione ai corsi e' riportato in allegato 8. 3. Il Ministero affida l'espletamento dei corsi di cui al presente articolo a soggetti di provata esperienza, individuati mediante una procedura conforme alle vigenti norme in materia. 4. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita' di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono essere rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al Ministero, previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame. 5. Qualora la domanda di cui al comma 4 non sia presentata entro sei mesi successivi alla scadenza del termine di validita' del tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco nazionale. E' depennato d'ufficio dall'elenco nazionale anche il classificatore che, sebbene convocato dal Ministero a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 4, non si presenti o non si renda disponibile a partecipare al predetto corso per due volte. 6. Il Ministero, su richiesta dei soggetti che effettuano i controlli di cui all'art. 24, comma 1 e comma 2, puo' revocare l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel corso dei controlli. 7. Gli esperti classificatori gia' in possesso di un tesserino di abilitazione gia' scaduto, provvedono a rinnovare la menzionata abilitazione secondo la procedura definita al comma 4, entro un anno alla data di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale periodo, saranno depennati d'ufficio dall'elenco nazionale dei classificatori di carcasse suine tenuto dal Ministero.