Art. 14 
 
Comitato operativo nazionale della  protezione  civile  (Articolo  10
  legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001,
  conv. legge 401/2001) 
 
  1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di  origine  naturale  o  derivanti  dall'attivita'
dell'uomo ovvero nella loro  imminenza,  al  fine  di  assicurare  il
coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative
del Servizio nazionale, il Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile convoca  il  Comitato  operativo  nazionale  della  protezione
civile, che opera nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento.  Il  Comitato
puo' essere convocato, altresi', anche in occasione di  esercitazioni
di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie  operative
nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o  in
caso di interventi di emergenza e di  primo  soccorso  all'estero  ai
sensi dell'articolo 29. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,  e'  componente  del
Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Le modalita' di funzionamento del Comitato  operativo  nazionale
della protezione civile sono disciplinate con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
  4. Il Comitato  operativo  nazionale  della  protezione  civile  e'
presieduto dal Capo del Dipartimento della  protezione  civile  ed  e
composto da tre rappresentanti del Dipartimento  stesso,  nonche'  da
rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per
le Regioni e gli enti locali,  dalla  Conferenza  unificata  e  delle
strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che
vengono individuate con il decreto di cui al  comma  3,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 2. 
  5.  I  rappresentanti  di  Amministrazioni  dello  Stato  o   delle
strutture operative nazionali da esse dipendenti sono  designati  dai
rispettivi Ministri e, su delega  di  questi  ultimi,  riassumono  ed
esplicano  con  poteri  decisionali,   ciascuno   nell'ambito   delle
amministrazioni di appartenenza e  nei  confronti  di  enti,  aziende
autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le  facolta'
e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini  di  protezione
civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione  o  la
struttura di  appartenenza  nel  suo  complesso.  Alle  riunioni  del
Comitato possono essere invitate  autorita'  regionali  e  locali  di
protezione civile interessate a specifiche situazioni  di  emergenza,
nonche' soggetti concorrenti di cui al comma  2  dell'articolo  13  e
rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 
  6. Per svolgere le  funzioni  all'interno  del  Comitato  operativo
nazionale della protezione civile  sono  nominati  un  rappresentante
effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.