Art. 15 Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento 1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di cui all'articolo 4 del regolamento e di cui all'articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia gia' ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea. 2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni. 3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorita' competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identita' e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 4. I controlli documentali, dell'identita' e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalita' doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Note all'art. 15: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, si veda nelle note alle premesse Il testo dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante iorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203. Il testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 55 (Tariffa fitosanitaria). - 1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX (117). 2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali. 3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi: a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali; b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori; c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio; d) prove di laboratorio; e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto. 6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo. 7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti. 8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni. 8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta. 8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attivita' dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.». Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289.