Art. 15
Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento
1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di
cui all'articolo 4 del regolamento e di cui all'articolo 5,
provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio
della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia gia'
ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono
sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale
dell'Unione europea.
2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al
comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati
elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i
posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi
della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre
2009, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali
svolti dalle Autorita' competenti di cui al comma 2 consistono nella
verifica dei documenti, dell'identita' e, se del caso, in ispezioni
fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal
permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli
articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se
appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale o nazionale.
4. I controlli documentali, dell'identita' e le eventuali ispezioni
fisiche sono espletati, unitamente alle formalita' doganali
necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di
ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico
doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al
presente articolo sono posti a carico dell'interessato,
dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli
sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i
controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Note all'art. 15:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n.214, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80, si veda nelle note alle premesse
Il testo dell'articolo 4, comma 57, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio
2011, n. 10.
Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante
iorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203.
Il testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 19
agosto 2005 n. 214, recante attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi'
recita:
«Art. 55 (Tariffa fitosanitaria). - 1. Gli oneri
necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e
delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis,
17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli
documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33,
36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico
dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante
in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui
all'allegato XX (117).
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui
al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di
cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e
secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e'
calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i
controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature
messe a disposizione di tali ispettori;
c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o
l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) prove di laboratorio;
e) attivita' amministrativa, comprese le spese
generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione
efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di
formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro
entrata in servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma
1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di
cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo
effettivo sostenuto.
6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della
tariffa prevista dal presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la
riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese
supplementari sostenute per attivita' particolari connesse
ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i
periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi
imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
supplementari o le analisi di laboratorio supplementari
rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare
le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie
particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari,
altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei
documenti richiesti.
8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i
controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un
determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre
voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con
frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in
maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e
partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse
siano sottoposte o meno alle ispezioni.
8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i
controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto,
ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed
e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno
solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va
interamente versata all'atto della richiesta.
8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle
sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono
rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle
attivita' dei Servizi fitosanitari regionali e alla
copertura dei costi ad esse inerenti.».
Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n.
882/2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
2008, n. 289.