Art. 16
Obblighi degli importatori
1. Le formalita' presso i punti di entrata presidiati ed i posti di
ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalita'
necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento
a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento
(UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale
dell'Unione europea.
2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che
per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da
esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno
dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di
cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della
spedizione e, in particolare, che:
a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui
all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5 al quale
appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa
doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»;
b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione
rilasciati ai sensi del presente decreto.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano
preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa
dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle
Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente
arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle
specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o
di cui all'articolo 5.
4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione
elettronica, le autorita' preposte ai controlli fitosanitari
provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti
alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio
timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e
della data di presentazione del documento.
Note all'art. 16:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Il regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.