Art. 16 Obblighi degli importatori 1. Le formalita' presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalita' necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea. 2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che: a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5 al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»; b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto. 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5. 4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorita' preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.
Note all'art. 16: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.