Art. 17
Misure ufficiali all'importazione
1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2:
a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio
della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli
di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal
regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando
l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta
all'importazione o al transito, da presentare all'Autorita' doganale
competente, per il completamento dei relativi adempimenti;
b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile,
sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste
dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o
dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
qualora i controlli accertino la non conformita' alle disposizioni
del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono
informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o
punti di entrata presidiati.
2. Quando, nel corso del controllo doganale, e' accertata la non
conformita' al regolamento o al presente decreto, la dogana
competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite
le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne
dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure e'
informato il Ministero.
3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a
carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli
esemplari o del suo rappresentante.
Note all'art. 17:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 19
agosto 2005 n. 214, recante attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi'
recita:
«Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1. Se,
a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare
ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le
condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte,
il Servizio fitosanitario competente per territorio ne
autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica
italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione
o al transito, da presentare all'autorita' doganale
competente (62).
2. Se la spedizione contiene prodotti elencati
nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione
potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla
prima destinazione in territorio italiano, in tal caso
viene rilasciata copia con indicato il numero di
registrazione al Registro ufficiale dei produttori della
ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto
delle piante».
3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste
dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente
decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti
vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a
carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure
ufficiali:
a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di
tutti o di una parte dei prodotti;
b) il trasporto verso una destinazione esterna alla
Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure
doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e
sotto sorveglianza ufficiale;
c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o
infestati;
d) la distruzione;
e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche'
non siano disponibili i risultati degli esami o delle
analisi ufficiali;
f) eccezionalmente e soltanto in determinate
circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati
dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che,
come conseguenza del trattamento, le condizioni siano
rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di
organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo'
essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non
elencati nell'allegato I o nell'allegato II (63).
4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a),
b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare
i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di
riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento
presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio
di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto
dell'annullamento sul certificato o sul documento viene
apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro
triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato
annullato» o «documento annullato» nonche' l'indicazione
del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto,
dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna
alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve
figurare in stampatello in almeno una delle lingue
ufficiali della Comunita' europea.
5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi
in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali
o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai
requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di
tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti
della spedizione intercettata, mediante apposito modello
conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario
centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la
protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche
la Commissione europea, possano esaminare il caso, in
particolare per prendere le misure necessarie ad evitare
che si verifichino in futuro casi analoghi.».
Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 93 recante attuazione della direttiva
90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e
animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella
Comunita' europea, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile
1993, n. 78, S.O., cosi' recita:
«Art. 11 - 1. Qualora i controlli veterinari previsti
dal presente decreto rivelano che taluni animali non
soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione
comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla
normativa nazionale, oppure che e' stata commessa una
irregolarita', il veterinario responsabile del posto
d'ispezione frontaliero, previa consultazione
dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:
a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli
animali e, se necessario, le cure da fornire loro;
b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento
rispetto alla partita;
c) il termine entro cui la partita di animali, deve
essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si
oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso:
1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri
del respingimento della partita stessa e delle infrazioni
constatate;
2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il
certificato o il documento veterinario che accompagna la
partita respinta;
3) comunica al Ministero della sanita' la natura e
la periodicita' delle infrazioni constatate.
2. Se e' impossibile rispedire gli animali, in
particolare per il loro benessere, il veterinario
responsabile del posto d'ispezione frontaliero:
a) puo', previo accordo con il responsabile del
servizio veterinario della unita' sanitaria locale,
autorizzare la macellazione degli animali ai fini del
consumo umano secondo le condizioni previste dalla
regolamentazione comunitaria;
b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento
degli animali per scopi diversi dal consumo umano,
stabilendo le condizioni relative al controllo della
utilizzazione dei prodotti ottenuti o prescrivendo la
distruzione delle carcasse o dell'intero animale.
3. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione
frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui
al comma 2 al Ministero della sanita' che ne informa la
Commissione.
4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2
sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante,
comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o
ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi
dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello
Stato.
5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti
ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le spese
di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo
mandatario.».
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80 recante attuazione della direttiva
97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei
controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi
terzi, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82,
cosi' recita:
«Art. 17 (Misure sanitarie cautelari). - 1. Le partite
introdotte nel territorio comunitario senza essere state
sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e
4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del
veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in
conformita' a quanto previsto al comma 2.
2. Se dai controlli risulta che il prodotto non
soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si
evidenziano irregolarita', il veterinario ufficiale, previa
consultazione dell'interessato al carico o del suo
rappresentante, dispone:
a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori
elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta
con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine
di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione
frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che
vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le
condizioni sanitarie o di polizia sanitaria.
Inoltre, il veterinario ufficiale:
1) avvia la procedura di informazione di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della
decisione 92/438/CEE;
2) annulla, con le modalita' stabilite in sede
comunitaria, i certificati o i documenti veterinari che
accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la
introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero;
b) la distruzione del prodotto con le modalita' di
cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso
l'impianto piu' vicino al posto d'ispezione frontaliero, in
uno dei seguenti casi:
1) la rispedizione non e' possibile in base ai
risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni
sanitarie o di polizia sanitaria;
2) e' trascorso il termine di sessanta giorni di
cui alla lettera a);
3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto,
il proprio assenso.
3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui
al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il
controllo delle autorita' doganali e del posto d'ispezione
frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico
o del suo rappresentante.
4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato
al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale
del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare, qualora
non vi siano rischi per la salute umana o degli animali,
specifica autorizzazione per la trasformazione, in
conformita' al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al
medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto.
5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo
rappresentante le spese relative:
a) alla rispedizione della partita, alla sua
distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai
sensi del comma 4, nonche' quelle comunque connesse;
b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma
3.
6. Si applicano le disposizioni della decisione
92/438/CEE.
7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati
un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa
veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto
all'articolo 22.».