Art. 18
Norma di coordinamento per le regioni
e per le province autonome
1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di
principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.
2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, si veda in note all'art. 1.