Art. 21 
 
 
      Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale 
 
  1. Alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  392  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
all'esame dei testimoni di giustizia». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  392  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art.  392  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
                a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
          quando vi e' fondato motivo di ritenere che la  stessa  non
          potra' essere esaminata nel dibattimento per  infermita'  o
          altro grave impedimento; 
                b) all'assunzione di una  testimonianza  quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                c) all'esame della persona sottoposta  alle  indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri; 
                d) all'esame delle persone indicate nell'art.  210  e
          all'esame dei testimoni di giustizia; 
                e) al confronto tra persone che  in  altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova riguarda una persona, una cosa  o  un  luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                g) a una ricognizione, quando particolari ragioni  di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
              1-bis. Nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi  al  materiale  pornografico   di   cui   all'art.
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
              2. Il pubblico ministero e la persona  sottoposta  alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'art. 224-bis.».