Art. 11 
 
Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli  ingredienti,
  di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII  del  regolamento  e  in
  materia di indicazione della quantita' netta, di  cui  all'articolo
  23 e all'allegato IX del regolamento 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli  ingredienti
di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento,  nonche'
la  violazione  delle  disposizioni  relative  all'indicazione  della
quantita' netta  di  cui  all'articolo  23  ed  all'allegato  IX  del
medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi  previste,  comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.