Art. 14 Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento 1. La violazione delle disposizioni relative alla modalita' di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.