Art. 14 
 
 
Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo  28
                 ed all'allegato XII del regolamento 
 
  1. La violazione delle  disposizioni  relative  alla  modalita'  di
indicazione  del  titolo  alcolometrico  di  cui  all'articolo  28  e
all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.