Art. 8 Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro ad 4.000 euro. 3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.