Art. 16 Scambio di dati con autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea 1. Lo scambio di dati e informazioni personali con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea e' consentito, nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale di polizia, esclusivamente nei casi, alle condizioni e con le modalita' stabilite da disposizioni di legge o di regolamento o da atti normativi dell'Unione europea. 2. Sono fatti salvi gli accordi o le intese in materia di cooperazione internazionale di polizia sottoscritti e resi esecutivi con Stati membri dell'Unione europea o con organismi dell'Unione europea, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. 3. L'elenco degli accordi e delle intese di cui al comma 2 e' comunicato dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno al Garante entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente aggiornato.