Art. 16 
 
Scambio  di  dati  con  autorita'  competenti  degli   Stati   membri
  dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea 
 
  1. Lo scambio di dati e informazioni  personali  con  le  autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi
dell'Unione europea e' consentito,  nell'ambito  delle  attivita'  di
cooperazione internazionale di polizia, esclusivamente nei casi, alle
condizioni e con le modalita' stabilite da disposizioni di legge o di
regolamento o da atti normativi dell'Unione europea. 
  2. Sono  fatti  salvi  gli  accordi  o  le  intese  in  materia  di
cooperazione internazionale di polizia sottoscritti e resi  esecutivi
con Stati membri dell'Unione  europea  o  con  organismi  dell'Unione
europea, qualora non in contrasto con gli atti  normativi  interni  o
dell'Unione europea. 
  3. L'elenco degli accordi e delle intese  di  cui  al  comma  2  e'
comunicato dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno  al
Garante entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e successivamente aggiornato.