Art. 17 
 
           Comunicazione di dati alle autorita' competenti 
           degli Stati terzi o ad organismi internazionali 
 
  1. La comunicazione di dati  personali  alle  autorita'  competenti
degli Stati terzi o ad organismi ed organizzazioni internazionali  e'
consentita,   nell'ambito    delle    attivita'    di    cooperazione
internazionale di polizia, in conformita' agli accordi o alle  intese
sottoscritti e resi esecutivi  con  tali  Stati  o  con  organismi  e
organizzazioni internazionali, qualora  non  in  contrasto  con  atti
normativi interni o dell'Unione europea. 
  2. La comunicazione di dati  personali  alle  autorita'  competenti
degli Stati terzi o ad organismi e organizzazioni  internazionali  e'
comunque consentita quando e'  necessaria  per  evitare  un  pericolo
grave e imminente alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un
Paese terzo, o agli interessi essenziali di uno Stato membro,  o  per
la salvaguardia della vita e dell'incolumita' fisica di un terzo. 
  3. La comunicazione di dati personali  puo'  essere  effettuata  in
modalita'  automatizzata,  o  secondo  i  canali   di   comunicazione
codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure
appropriate, compresa la cifratura, per garantire la  riservatezza  e
l'integrita' dei dati trasmessi. 
  4. Le comunicazioni di  dati  personali  effettuate  ai  sensi  del
presente  articolo  dagli  operatori  abilitati  sono  registrate  in
appositi file di log, non modificabili che sono conservati per 5 anni
dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di
conservazione previsti dagli accordi o dalle intese di cui  al  comma
1. 
  5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale.