Art. 17 Comunicazione di dati alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali 1. La comunicazione di dati personali alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi ed organizzazioni internazionali e' consentita, nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale di polizia, in conformita' agli accordi o alle intese sottoscritti e resi esecutivi con tali Stati o con organismi e organizzazioni internazionali, qualora non in contrasto con atti normativi interni o dell'Unione europea. 2. La comunicazione di dati personali alle autorita' competenti degli Stati terzi o ad organismi e organizzazioni internazionali e' comunque consentita quando e' necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo, o agli interessi essenziali di uno Stato membro, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumita' fisica di un terzo. 3. La comunicazione di dati personali puo' essere effettuata in modalita' automatizzata, o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei dati trasmessi. 4. Le comunicazioni di dati personali effettuate ai sensi del presente articolo dagli operatori abilitati sono registrate in appositi file di log, non modificabili che sono conservati per 5 anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti dagli accordi o dalle intese di cui al comma 1. 5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.